Le nuove agevolazioni fiscali sulla rivalutazione di partecipazioni e terreni

Lunedì, 22 Marzo 2010 di Alessandro Suerz

L’articolo 2, co. 229 della L. 23.12.2009 n. 191 ripropone le agevolazioni fiscali introdotte nel 2001, dando la possibilità alle persone fisiche di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti, al di fuori del regime d’impresa, alla data del 1.1.2010, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze che ne potrebbero conseguire allorché le partecipazioni o i terreni vengano successivamente ceduti a titolo oneroso.
Pur inserendosi in un contesto economico contrastato, la possibilità prevista dalla norma resta comunque di discreto interesse. Per quanto riguarda le partecipazioni, oggetto di rivalutazione sono le partecipazioni in società non quotate. Qualora dalla perizia di stima risulti un valore della partecipazione superiore a quello originario, il contribuente pagando un’imposta sostitutiva del 4% (se si tratta di partecipazioni qualificate) o del 2% (per le partecipazioni non qualificate).
La convenienza della rivalutazione è tanto più significativa quanto più elevato è il differenziale tra il valore periziato e valore originario. Ad esempio, fatto 1.000 il valore periziato e 500 il valore originario, l’imposta sostitutiva ammonta a 20 o a 10 a seconda che si tratti di partecipazione qualificata o non. Se la cessione avviene poi per 1.000, il contribuente non realizzerà alcuna plusvalenza. Di fatto la tassazione avviene al 4% o 2% anziché che con le aliquote ordinarie.
La convenienza dell’affrancamento risulta influenzata da tre elementi. Uno di carattere soggettivo, ovvero dalla volontà di voler cedere la partecipazione posseduta in un orizzonte temporale di breve  medio periodo. Il secondo di natura fiscale, ovvero il probabile minor carico fiscale legato all’applicazione dei criteri ordinari di tassazione della plusvalenza anziché il pagamento dell’imposta sostitutiva. Il terzo è di natura economica, e riguarda l’onorario professionale da riconoscere al professionista per lo svolgimento dell’incarico. Tuttavia, tale costo trova riconoscimento fiscale andando ad incrementare il costo della partecipazione, e quindi di fatto abbassando il carico fiscale complessivo.
Come detto, oltre che alla rivalutazione delle partecipazioni, la Legge ripropone anche la rivalutazione del costo o valore fiscale dei terreni (ancorché già oggetto di precedenti rivalutazioni) con pagamento dell’imposta sostitutiva nella misura del 4%. Le condizioni per accedere a tale istituto è che il terreno sia posseduto alla data del 1.1.2010, il terreno deve essere ancora risultare in possesso del contribuente alla data di asseverazione della perizia, il terreno deve essere estraneo al regime d’impresa. Non importa invece la natura del terreno: si può rivalutare sia un terreno edificabile, quanto un terreno agricolo. Anche in questo caso, sia per quanto riguarda il meccanismo della rivalutazione, sia per quanto riguarda i calcoli di convenienza, vale quanto scritto precedentemente.
Per entrambe le operazioni la procedura è comune ed è la seguente. Procedere con la perizia di stima giurata, quantificare l’imposta sostitutiva, eseguire l’integrale pagamento o versare la prima rata. Infatti il legislatore ha previsto sia il pagamento in un’unica soluzione entro il 2.11.2010, ovvero in tre rate di pari importo alle scadenze del 2.11.2010 per la prima rata, la scadenza del 31.10.2011 per la seconda rata, e la scadenza del 31.10.2012 per la terza rata. In caso di rateizzazione si applicherà un tasso di interesse annuo del 3% da versarsi unitamente alle rate in scadenza. Poiché il pagamento avviene per mezzo del modello F24, sarà possibile utilizzare eventuali altri crediti a compensazione di quanto dovuto a titolo di imposta sostitutiva.
Sebbene negli ultimi anni il legislatore ha frequentemente riproposto norme in materia di rivalutazioni, per coloro che hanno la disponibilità di partecipazioni e terreni sarebbe quantomeno opportuno tener conto di tale possibilità della rivalutazione al fine di ottenere un legittimo risparmio fiscale.

Alessandro Suerz
(Dottore Commercialista)

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