Recente interpretazione della “giusta causa” di licenziamento
Lunedì, 22 Marzo 2010 di Domenico PizzoniaNon può essere licenziato un lavoratore il quale, esasperato da un collega, gli rivolge espressioni volgari e gli lancia la cornetta del telefono.
Lo ha stabilito una recente sentenza della Corte di Cassazione (la n. 23289 del 2009) la quale ha ritenuto che tale comportamento, pur essendo inurbano e censurabile, quando è da ascriversi ad un momentaneo stato di esasperazione, non costituisce giusta causa di licenziamento, in quanto non è idoneo a incrinare il vincolo fiduciario in capo al datore né a ledere il suo affidamento sulla correttezza del futuro adempimento delle obbligazioni contrattuali. Il caso deciso si inserisce fra quelli in cui il lavoratore, pur eseguendo correttamente la prestazione lavorativa tiene comportamenti contro le persone (superiori, colleghi, utenti, clienti) consistenti in ingiurie, minacce, risse,aggressioni, molestie, lesioni, eccetera.
L’orientamento della Corte di Cassazione generalmente è più restrittivo rispetto a quello della sentenza in commento, in quanto altre sentenze hanno, ad esempio, ritenuto giusta causa la frase “ti aspetto fuori” rivolta al superiore o l’aggressione ad un collega avvenuta fuori dell’azienda, ma con effetti sulla disciplina aziendale. È stato altresì ritenuto legittimo il licenziamento di un’infermiera che aveva raso a zero i capelli di un paziente malato mentale.
In generale si tende a considerare giusta causa l’aggressione verbale violenta, anche se non seguita dalle vie di fatto così come le affermazioni offensive nei confronti di colleghi e superiori. Tali comportamenti sono però ritenuti meno gravi quando il lavoratore reagisce ad una provocazione o ad una vessazione altrui.
Avv. Domenico Pizzonia

