Dal 1° gennaio 2010 rivoluzione nella disciplina dell’IVA comunitaria

Lunedì, 22 Marzo 2010 di Andrea Azzano

Dallo scorso 01.01.2010 è entrata in vigore su tutto il territorio dell’Unione Europea la Direttiva n. 2008/8/CE del Consiglio, del 12.02.2008 (cd. Direttiva Servizi) che ha apportato rilevanti modifiche alla Direttiva n.2006/112/CE del Consiglio, del 28.11.2006, per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi, innovando alcune regole in ordine alla territorialità dell’imposta.
Le principali novità introdotte concernono la modifica della regola generale del luogo di tassazione dei servizi resi a soggetti passivi, dove il nuovo criterio generale per la territorialità è quello del Paese di stabilimento del cliente. Al contrario, per le prestazioni rese a privati consumatori si conferma, come regola generale, quella della tassazione nel Paese del prestatore.
Rispetto al principio generale sopra delineato vi sono una serie di deroghe indipendentemente dal fatto che il fruitore del servizio sia soggetto passivo IVA o privato consumatore, di cui alcune già note e da tempo operative (le prestazioni di servizi relativi ad immobili, le prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili; le prestazioni di trasporto passeggeri) ed altre di nuova introduzione (prestazioni di ristorazione e catering, alla locazione a breve termine dei mezzi di trasporto). Altre deroghe concernono la territorialità per prestazioni rese ai soli privati consumatori, di cui alcune già note (servizi di intermediazione, di trasporto di beni, relative a beni mobili materiali, di telecomunicazione, teleradiodiffusione e servizi resi tramite mezzi elettronici) ed altre di nuova introduzione (locazione a lungo termine di mezzi di trasporto).
Da segnalare poi l’ampliamento della definizione di soggetto passivo ai fini della individuazione della territorialità dei servizi, che comporta che siano considerati tali anche a. gli enti non commerciali (individuati nel diritto interno dall’articolo 4, quarto comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633) anche quando agiscono nell’ambito dell’attività istituzionale,  b. gli enti che non svolgono alcuna attività commerciale, ma che risultano già identificati ai fini IVA.
Vi è poi una generalizzazione del principio noto come “reverse charge” o dell’inversione contabile, in base al quale il committente nazionale soggetto passivo provvede agli obblighi contabili e di assolvimento dell’imposta per le prestazioni di servizio a lui rese da un soggetto passivo non stabilito e territorialmente rilevanti in Italia.
Va infine ricordato l’obbligo in capo ai soggetti che prestano servizi nei confronti di soggetti passivi o enti identificati ai fini IVA in altri Stati membri di riepilogare tali prestazioni in un apposito elenco (cd. INTRASTAT),con la precisazione che restano escluse dall’obbligo dichiarativo le prestazioni che non risultano soggette ad imposta nel Paese in cui l’operazione è territorialmente rilevante.

Avv. Andrea Azzano

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