Sui termini per impugnare una concessione edilizia illegittima

Lunedì, 22 Marzo 2010 di Armando Di Cesare

Una interessante pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale di Trento (sent. n. 305/2009 ) ha ritenuto che il termine per impugnare la concessione a costruire decorre dal momento in cui è percepibile la lesività dell’opera realizzata, cioè dal momento in cui la costruzione già rivela, in modo inequivoco, le caratteristiche essenziali dell’opera e l’eventuale non conformità della stessa alla concessione o alla disciplina urbanistica. Inoltre la sentenza ha stabilito che il comproprietario è legittimato ad agire in giudizio a tutela della cosa comune, in quanto il suo diritto investe la cosa nella sia interezza.
 Il Tar trentino era stato chiamato a pronunciarsi dal proprietario di un immobile confinante con altro immobile interessato da lavori di demolizione e ricostruzione, atteso che ad avviso del primo in sede di ricostruzione dell’immobile erano emerse rilevanti differenze di dimensioni e di distanza dal confine. Questa circostanza era stata segnalata dallo stesso confinante all’amministrazione comunale, ma il competente ufficio tecnico, pur riconoscendo il contrasto tra la concessione edilizia rilasciata e quanto prescritto dalle norme tecniche di attuazione del piano regolatore, aveva tuttavia ritenuto di non procedere all’annullamento in sede di autotutela, sostanzialmente non ritenendo che sussistesse “un apprezzabile interesse pubblico” all’eliminazione della concessione. Il ricorrente aveva allora impugnato sia il provvedimento con cui il Comune aveva archiviato il procedimento attivato in autotutela per l’eventuale annullamento d’ufficio della concessione edilizia, che la concessione edilizia.
La questione di maggiore interesse affrontata dalla sentenza citata riguarda la legittimità o meno della scelta dell’amministrazione di non annullare in sede di autotutela la concessione edilizia rilasciata. Sul punto è utile richiamare la disposizione normativa di cui all’art. 21 nonies L. 241/90 che subordina l’annullabilità del provvedimento amministrativo illegittimo all’esistenza di tre presupposti:1) l’esistenza di un pubblico interesse; 2) la circostanza che non sia trascorso un tempo irragionevole dall’adozione dell’atto da annullare; 3) una opportuna valutazione degli interessi del destinatario e dei controinteressati.
Il Tar adito ha accolto il ricorso, atteso che il decorso di un lasso di tempo non particolarmente lungo dal rilascio della concessione e l’interesse del ricorrente insieme a quello pubblico al ripristino alla legalità violata, avrebbe dovuto indurre l’amministrazione ad annullare d’ufficio la concessione rilasciata.
    
Avv. Armando Di Cesare

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