Studi di settore: l’importanza del contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate

Mercoledì, 21 Aprile 2010 di Andrea Azzano

In questo periodo vi è un gran fluire di articoli a commento del quartetto di sentenze, nn. 26635-26636-26637-26638 depositate in data 10.12.2009, con le quali le Sezioni Unite della Cassazione hanno posto un punto fermo in ordine al valore probatorio da attribuire alle presunzioni proprie degli studi di settore.

In tali sentenze la Cassazione SS.UU. ha, da un lato, sancito che lo strumento degli studi di settore ha valenza di presunzione semplice, ma soprattutto, dall’altro lato, operando una lettura costituzionalmente orientata e necessitata della normativa in materia di accertamento da studi di settore, ha conferito dignità e funzione imprescindibile alla fase endoprocedimentale del contraddittorio tra amministrazione finanziaria e contribuente, quale correttivo all’astrattezza delle elaborazioni statistiche alla base degli studi di settore.

La Corte di cassazione ha infatti statuito che “il contraddittorio deve ritenersi un elemento essenziale e imprescindibile (anche in assenza di una espressa previsione normativa) del giusto procedimento che legittima l’azione amministrativa”,

L’onere della prova, cui nemmeno l’Ufficio è sottratto in ragione della peculiare azione di accertamento adottata, è così ripartito:

a) all’ente impositore fa carico la dimostrazione dell’applicabilità dello standard prescelto al caso concreto oggetto dell’accertamento;

b) al contribuente, che può utilizzare a suo vantaggio anche presunzioni semplici, fa carico la prova della sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possano essere applicati gli standard o della specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo cui l’accertamento si riferisce.

Sulla questione è intervenuta anche l’Agenzia delle Entrate con la circ. 19/E/2010, per dettare agli uffici periferici le regole di condotta alla luce dell’insegnamento della Cassazione.

Tuttavia in questa sede si intende porre l’attenzione su un aspetto diverso, finora relativamente poco esplorato, e cioè l’importanza dell’effettività del contraddittorio endoprocedimentale.

In termini molto pragmatici, accade sovente nella pratica degli uffici periferici che il contraddittorio, al quale il contribuente è invitato e nel corso del quale il contribuente spiega al funzionario i motivi dello scostamento rispetto agli standard calcolati dal software dello studio di settore, si concluda con un documento - il cd. verbale di contraddittorio - nel quale vengono sì riportate le considerazioni svolte dal contribuente, ma nulla invece viene riferito circa le osservazioni e/o il pensiero dell’Ufficio su quanto dedotto.

Questa asimmetria è destinata a sfociare nell’avviso di accertamento, dove nin sede di motivazione, l’Ufficio riprende gli argomenti dedotti dal contribuente e li confuta con una serie di più o meno persuasive controargomentazioni.

A questo punto appare evidente come risulti violato il principio di leale collaborazione tra contribuente e amministrazione finanziaria e come l’imprescindibile fase del contraddittorio (così qualificata dalla Cassazione) venga del tutto elusa.

La questione non è ancora assurta all’attenzione delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali, anche se si comincia a registrare qualche isolata pronunciamento che condivide la censura sopra riferita sull’operato dell’Ufficio. Censura che potrebbe essere ulteriormente avvalorata, facendo leva sul passaggio della circolare 19/E/2010, là dove si spinge ad affermare che le ragioni di contrasto alle giustificazioni addotte dal contribuente in merito allo scostamento rilevato rispetto alle risultanze dello studio di settore, possono anche non essere riportate nella motivazione dell’avviso di accertamento, a condizione che risultino dal verbale di contraddittorio. Trattasi di un ulteriore elemento rafforzativo dell’importanza determinante del contraddittorio endoprocedimentale.

Ove poi si consideri che l’Agenzia delle Entrate va sempre più rafforzando l’azione di accertamento a carico dei soggetti non congrui con le risulanze degli studi di settore e considerato che la non felice congiuntura economica porterà ad un sicuro incremento in capo ai contribuenti delle situazioni di non congruità, si può trarre una indicazione operativa, che acquisirà sempre maggior rilievo: nel contraddittorio endoprocedimentale è bene che il contribuente esiga sempre dall’Ufficio una presa di posizione chiara e circostanziata sui motivi per i quali l’ufficio stesso ritiene di non condividere le giustificazioni addotte e che tale presa di posizione venga chiaramente verbalizzata.  Ove da parte dell’ufficio vi dovesse essere reticenza rispetto a tali richieste, è bene farlo constare nel verbale medesimo, perché questa circostanza potrà essere adeguatamente valorizzata in tutte le ulteriori sedi di contenzioso o anche di adesione a seguito della notifica dell’avviso di accertamento.

Solo in questi termini si può realizzare nel caso di specie il rispetto del principio di parità di trattamento e di leale collaborazione tra contribuente e amministrazione finanziaria; diversamente si consacrerebbe un ulteriore svuotamento di senso delle regole di buona condotta dettate dalla legge 212/2000, meglio conosciuta come il (bistrattato) Statuto dei diritti del contribuente.

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