Contratto a termine: non sono sufficienti ragioni giustificatrici generiche
Mercoledì, 19 Maggio 2010 di Domenico PizzoniaDue recenti sentenze (del Tribunale di Genova e del Tribunale di Bassano del Grappa) confermano l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato secondo cui ai fini dell’osservanza del principio di “specificità delle ragioni giustificatrici” del contratto a termine non è sufficiente inserire nel contratto indicazioni generiche o di stile (del tipo “il contratto a termine è giustificato da ragioni organizzative” o “il contratto è a termine ai sensi dell’art. 1 D.lgs. n. 368 del 2001”).
È invece necessario il riferimento alla situazione concreta integrante la temporaneità dell’occasione lavorativa oppure l’oggettiva esigenza di utilizzare il lavoro a termine nonostante il carattere permanente del posto di lavoro, in particolare quando l’assunzione a tempo determinato deriva da ragioni sostitutive.
In tale ultimo caso (ragioni sostitutive) devono essere indicate le ragioni della sostituzione (ferie, malattia, gravidanza, ecc.) nonché il o i nominativi dei lavoratori sostituiti, la durata dell’assenza del dipendente e l’unità aziendale in cui si è verificata l’assenza.
Si ricorda che in assenza della suddetta specificazione delle ragioni giustificatrici ed in presenza di formule generiche la giurisprudenza ritiene applicabile la conversione del rapporto a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
avv. Domenico Pizzonia
Tag: contratto a termine, diritto del lavoro, domenico pizzonia, ragioni giustificatrici


24 Maggio 2010 alle 09:19
Potrebbe essere in alcuni casi una soluzione, bisogna però fare attenzione al fatto che l’art. 34 del D.Lgs. n. 276/2003 richiede il carattere discontinuo ed intermittente della prestazione, che potrebbe essere incompatibile con occupazione continua per lunghi periodi.