Denuncia di inizio attività e tutela dei terzi
Mercoledì, 19 Maggio 2010 di Armando Di CesareIl tema giuridico della denuncia di inizio attività (disciplinata in via generale dal’art. 19 L. 241/90 e in materia edilizia dall’art. 23 d.P.R. 380/01) e quello correlato della tutela dei terzi che si ritengano lesi dagli effetti della denuncia di inizio di attività ha sempre rappresentato profili problematici.
Con il termine denuncia di inizio di attività ( D.I.A.) si intende che determinate attività economiche possono svolgersi a prescindere da un provvedimento autorizzativo della pubblica amministrazione, in quanto trovano il loro titolo di legittimazione direttamente nella legge.
Con la sentenza n. 717/09 il Consiglio di Stato, sezione VI, ha esaminato analiticamente i due orientamenti che da sempre caratterizzano la natura della denuncia di inizio attività:
- un primo orientamento considera la denuncia di inizio di attività come un atto di iniziativa privata e ritiene dunque che la legittimazione all’esercizio dell’attività non sia fondata su un atto di consenso della pubblica amministrazione, ma trovi la propria fonte direttamente dalla legge;
- un secondo orientamento ritiene la D.I.A. una fattispecie complessa o a formazione successiva, che consente al privato di conseguire un titolo abilitativo a seguito del decorso del termine di trenta giorni dalla presentazione della denuncia.
Adire all’una o all’altra tesi interpretativa comporta rilevanti conseguenze, sotto il profilo della tutela, per il terzo contrario all’attività (ad esempio edilizia) assentita.
Infatti se si considera la D.I.A. come un atto privato è inammissibile la sua diretta impugnazione davanti al giudice amministrativo e il terzo leso dalla D.I.A. dovrebbe sollecitare la pubblica amministrazione ad agire in sede di autotutela e, in caso di inerzia, impugnare il silenzio ai sensi dell’art. 21 bis L. 1034/71.
Ove, invece, si considerasse la D.I.A. come un provvedimento amministrativo di natura abilitativa determinatosi per effetto del silenzio della pubblica amministrazione, il terzo leso dalla D.I.A. potrebbe direttamente impugnare il titolo abilitativo entro il termine ordinario di sessanta giorni da quando ne è venuto a conoscenza.
Il Consiglio di Stato nella citata sentenza, pur riconoscendo che la D.I.A. non è un provvedimento amministrativo a formazione tacita ma un atto privato, ha ritenuto non condivisibile seguire la tesi secondo la quale il terzo, leso dalla D.I.A., dovrebbe richiedere alla pubblica amministrazione di porre in essere i provvedimenti di autotutela, attivando in caso di inerzia, il rimedio di cui all’art. 21 bis cit.
Al contrario, si legge nella sentenza, per individuare gli strumenti di tutela che il terzo può attivare, si deve partire dal principio costituzionale dell’effettività della tutela giurisdizionale, secondo il quale la sostituzione, prevista dalla legge, del provvedimento espresso con la D.I.A. non può determinare l’effetto di diminuire la possibilità di tutela giurisdizionale offerta al terzo contro interessato, costringendolo ad impugnare il silenzio-rifiuto.
Gli strumenti di tutela giurisdizionale del terzo, devono rimanere sostanzialmente immutati anche laddove l’attività svolta trovi fondamento nella D.I.A. anziché in un provvedimento amministrativo.
Il terzo, quindi, che si senta leso dagli effetti di una D.I.A. relativa alla costruzione di un immobile, potrà esperire dinnanzi al giudice amministrativo, un’azione c.d. di accertamento, entro sessanta giorni dal completamento dei lavori, al fine di ottenere una declaratoria che non sussistevano i presupposti per svolgere l’attività sulla base della semplice D.I.A.
Emanata la sentenza graverà sull’amministrazione l’obbligo di ordinare la rimozione degli effetti della condotta posta in essere dal privato, sulla base dei presupposti che il giudice ha ritenuto mancanti.
Avv. Armando Di Cesare

