Videosorveglianza: nuovo provvedimento del Garante della Privacy
Mercoledì, 19 Maggio 2010 di Michele GrisafiL’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha varato nell’aprile 2010 nuove regole alle quali soggetti pubblici e privati dovranno conformarsi per installare telecamere e sistemi di videosorveglianza. Il periodo per adeguarsi è stato fissato, a seconda degli adempimenti, in un minimo di sei mesi ad un massimo di un anno. Il mancato rispetto delle regole può portare all’applicazione delle pertinenti sanzioni penali (artt. 161 e ss. del Codice) e alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30.000 euro a 180.000 euro.
La videosorveglianza deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina sulla privacy, di quanto prescritto da altre disposizioni di legge. Sono richiamate le vigenti norme dell’ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell’immagine, del domicilio e degli altri luoghi cui è riconosciuta analoga tutela (toilette, stanze d’albergo, cabine, spogliatoi, ecc.). Vanno tenute presenti, inoltre, le norme riguardanti la tutela dei lavoratori, con particolare riferimento allo Statuto dei lavoratori.
Contro possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, prevenzione incendi, sicurezza del lavoro ecc. si possono installare telecamere senza il consenso dei soggetti ripresi, ma sempre sulla base delle prescrizioni indicate dal Garante.
Tali trattamenti sono ammessi in presenza di concrete situazioni che giustificano l’installazione, a protezione delle persone, della proprietà o del patrimonio aziendale.
Nell’uso delle apparecchiature volte a riprendere, con o senza registrazione delle immagini, aree esterne a edifici e immobili resta fermo che il trattamento debba essere effettuato con modalità tali da limitare l’angolo visuale all’area effettivamente da proteggere, evitando la ripresa di luoghi circostanti e di particolari che non risultino rilevanti.
Coloro che transitano nelle aree sorvegliate devono essere informati con cartelli della presenza delle telecamere e tali cartelli devono essere resi visibili anche quando il sistema di videosorveglianza è attivo in orario notturno. Nel caso in cui i sistemi di videosorveglianza siano collegati alle forze di polizia è necessario apporre uno specifico cartello, sulla base del modello elaborato dal Garante.
La conservazione delle immagini deve essere limitata a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. Eventuali esigenze di allungamento del periodo di conservazione devono essere sottoposte a verifica preliminare del Garante.
I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini.
Il titolare o il responsabile devono designare per iscritto tutte le persone fisiche incaricate del trattamento, autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini.
E’ obbligatoria la verifica preliminare del Garante per i sistemi di videosorveglianza “intelligenti” dotati di software che permettono l’associazione di immagini a dati biometrici (es. “riconoscimento facciale”) o in grado, ad esempio, di riprendere e registrare automaticamente comportamenti o eventi anomali e segnalarli (es. “motion detection”).
Le telecamere possono essere installate solo nel rispetto delle norme in materia di lavoro. E’ vietato il controllo a distanza dei lavoratori, sia all’interno degli edifici, sia in altri luoghi di prestazione del lavoro (es. cantieri, veicoli).
avv. Michele Grisafi

