Il nuovo codice amministrativo
Mercoledì, 28 Luglio 2010 di Armando Di CesareDal 16 settembre 2010 entrerà in vigore il codice del processo amministrativo, approvato
con la forma del decreto legislativo n. 104/2010.
Si tratta della prima raccolta organica delle disposizioni che regolano il procedimento contenzioso davanti agli organi di giustizia amministrativa (Tar e Consiglio di Stato), fino ad ora contenute in diverse disposizioni di legge o regolamentari.
L’effettività della tutela offerta alle parti di un processo è strettamente correlate alla tipologia e all’ampiezza delle azioni che il cittadino può proporre al Giudice competente.
Per questo motivo nel nuovo codice amministrativo assume un’importanza fondamentale il capo II del titolo III rubricato “azioni di cognizione”.
Nel processo amministrativo l’azione “regina” è stata, da sempre, quella rivolta all’annullamento dell’atto della pubblica amministrazione ritenuto lesivo degli interessi del privato.
L’art. 29 del codice la prevede come la prima azione esperibile; ma a questo punto si pone il problema del risarcimento del danno prodotto dall’atto ritenuto illegittimo, unitamente a quello relativo al giudice competente e ai rapporti con l’azione di annullamento.
L’art. 30 del codice attribuisce la competenza in via esclusiva al giudice amministrativo, adottando, però, una soluzione contraddittoria. Da un lato apre la strada all’azione risarcitoria pura (senza cioè richiedere l’annullamento dell’atto ritenuto illegittimo) da proporsi nel termine di centoventi giorni, dall’altro esclude il risarcimento di quei danni che si sarebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza “anche attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela previsti”. E siccome tra questi c’è l’azione di annullamento, nella gran parte dei casi l’azione risarcitoria pura si concluderà con una sentenza che ammette l’azione ma la dichiara infondata.

