Saldi e difetto di conformità del prodotto

Giovedì, 29 Luglio 2010 di Michele Grisafi

In tempo di saldi, può capitare di leggere in qualche negozio un avviso che il cambio di un prodotto danneggiato o non conforme non sarebbe possibile. In realtà, la sostituzione del bene non conforme resta un diritto del consumatore anche per i prodotti in saldo. Il venditore può però avere il diritto di regresso nei confronti del suo fornitore.

Riepilogheremo brevemente le principali regole dettate dal Codice del Consumo.

Gli artt. 129 e 130 cod. cons. impongono al professionista di consegnare al consumatore beni conformi al contratto. E’ così superata la tradizionale distinzione del Codice Civile in vizi, mancanza di qualità essenziali o promesse, e consegna di cosa diversa da quella venduta, in quanto è prescritto che il venditore è responsabile per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. In mancanza di specifiche pattuizioni tra le parti, il secondo comma dell’art. 129 cod. cons. introduce una serie di criteri per determinare, in concreto, il contenuto dell’obbligazione gravante sul venditore. Va rilevato che la stessa informazione pubblicitaria rappresenta un parametro importante di valutazione.

Quando il bene non è conforme al contratto, l’acquirente ha innanzitutto diritto alla riparazione o alla sua sostituzione (senza spese).

Il consumatore può domandare la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto se non ha diritto ai rimedi primari della riparazione o della sostituzione (perché impossibili o eccessivamente onerosi), o se questi non sono stati eseguiti dal venditore in tempi ragionevoli.  L’acquirente non ha però diritto alla risoluzione di fronte ad un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso provvedere alla riparazione o alla sostituzione del bene.

L? art. 132 cod. cons. prevede che il professionista è responsabile per ogni difetto di conformità che si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna. Il termine di decadenza per la denuncia del difetto è di due mesi.

Va infine segnalato che l’art. 131 cod. cons. prevede, a condizioni che dovranno essere valutate caso per caso, il diritto di regresso del professionista oltre che nei confronti del suo rifornitore diretto, anche contro uno o più danti causa appartenenti alla medesima catena distributiva.

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