Tabelle millesimali condominiali: approvazione assembleare a maggioranza o all’unanimità?
Venerdì, 22 Ottobre 2010 di Michele GrisafiLa Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite si è recentemente espressa su un quesito in tema condominiale di grande interesse: per modificare le tabelle millesimali (ad esempio, sulla ripartizione delle spese di riscaldamento) l’assemblea condominiale deve deliberare all’unanimità, o può decidere a maggioranza?
La Suprema Corte, con sentenza n. 18477 del 9 agosto 2010, ha affrontato e risolto la questione controversa formulando il seguente principio di diritto: “Le tabelle millesimali condominiali sono soggette all’approvazione dell’assemblea di condominio con le maggioranze di cui all’art. 1136 secondo comma del c.c., non essendo necessario il consenso unanime di tutti i condomini”.
E’ stato in particolare sottolineato dalla Suprema Corte che:
- le tabelle millesimali devono essere allegate al regolamento di condominio, sicchè seguono il regime previsto dal codice civile che fissa la competenza dell’assemblea per l’approvazione rinviando all’art. 1138 c.c. circa la maggioranza necessaria.
-le tabelle millesimali servono solo ad esprimere in precisi termini aritmetici un già preesistente rapporto di valore tra i diritti dei vari condomini, senza incidere in alcun modo su tali diritti. La tabella non accerta il diritto dei singoli condomini sulle unità immobiliari di proprietà esclusiva, ma soltanto il valore di tali unità rispetto all’intero edificio, ai soli fini della gestione del condominio.
- la deliberazione che approva le tabelle millesimali non si pone come fonte diretta dell’obbligo contributivo del condomino, ma solo come parametro di quantificazione dell’obbligo, determinato in base ad una valutazione tecnica
- l’approvazione a maggioranza delle tabelle millesimali non comporta inconvenienti di rilievo nei confronti dei condomini, in quanto nel caso di errori nella valutazione delle unità immobiliari di proprietà esclusiva, coloro i quali si sentono danneggiati possono chiedere, senza limiti di tempo, la revisione ex art. 69 disp. att. c.c..
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5 Novembre 2010 alle 19:14
finalmente