Vietata l’affissione nella bacheca condominiale dell’elenco dei condomini morosi

Lunedì, 31 Gennaio 2011 di Michele Grisafi

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 186/2011 del 4 gennaio 2011, ha stabilito che l’esposizione nella bacheca condominiale dei debiti dei condomini rappresenta un illecito trattamento dei dati personali.

Con tale decisione, la Suprema Corte ha annullato la sentenza del Tribunale di Napoli che aveva stabilito, al contrario, che l’esibizione dei dati in oggetto era funzionale alla buona amministrazione del condominio, consentendo a tutti coloro che vi partecipano l’esatta conoscenza delle spese condominiali e del riparto tra i condomini delle stesse, secondo le tabelle millesimali.

La Suprema Corte ha dunque sottolineato che la misura in cui ciascun condomino è tenuto a partecipare alle spese condominiali e i dati relativi alla mora nel pagamento dei contributi, hanno sì una valenza contabile, di interesse ai fini della gestione collettiva, ma ciò non fa venir meno la loro natura di dati personali, soggetti in quanto tali alla disciplina del Codice della Privacy.

Il trattamento dei dati personali, per essere lecito, deve quindi avvenire nell’osservanza dei principi di proporzionalità, di pertinenza e di non eccedenza rispetto agli scopi per i quali i dati stessi sono raccolti (art. 11 del codice). Sull’amministratore del condominio, pertanto, grava il dovere di adottare le opportune cautele per evitare l’accesso a quei dati da parte di persone estranee al condominio. Fermo restando il diritto dei partecipanti al condominio di conoscere dall’amministratore la posizione debitoria degli altri condomini, l’affissione nella bacheca dell’androne condominiale del dato personale concernente le posizioni di debito del singolo condomino va al di là della giustificata comunicazione dell’informazione; tale affissione, infatti, avvenendo in uno spazio accessibile al pubblico, non solo non è necessaria ai fini dell’amministrazione comune ma, soprattutto, si risolve in una illecita diffusione dei dati in favore di una serie indeterminata di persone estranee.

Va segnalato, peraltro, che la decisione della Suprema Corte conferma quanto già aveva prescritto il Garante Privacy con provvedimento del 18 maggio 2006: “Integra un trattamento illecito (anche in violazione del principio di proporzionalità) la diffusione di dati personali effettuata mediante l’affissione di avvisi di mora (o, comunque, di sollecitazioni di pagamento) in spazi condominali accessibili al pubblico, potendo tali informazioni venire a conoscenza di una serie indeterminata di soggetti, nell’intervallo di tempo in cui l’avviso risulta visibile. L’esposizione di dette informazioni in tali luoghi può contenere solo avvisi di carattere generale utili ad una più efficace comunicazione di eventi di interesse comune (ad esempio, inerenti allo svolgimento dell’assemblea condominiale o relative a comunicazioni urgenti: si pensi ad anomalie nel funzionamento degli impianti), rimettendo a forme di comunicazione individualizzata, o alla discussione in assemblea, la trattazione di affari che importi il trattamento di dati personali riferiti a condomini individuati specificatamente.”

Avv. Michele Grisafi

Tag: , , , ,

Lascia un Commento



Unione del Commercio, Turismo, Servizi Professioni e PMI della Provincia di Trieste