SCIVOLARE SU UNA BUCCIA DI BANANA E… INVOCARE LA RESPONSABILITÀ DEL CUSTODE
Martedì, 13 Settembre 2011 di Michele GrisafiPuò capitare un infortunio a seguito di una caduta provocata da un pavimento di un locale commerciale bagnato, o reso scivoloso perché cosparso d’olio o di altre sostanze. Può succedere anche di inciampare su un gradino non segnalato, o su una sconnessione del marciapiede di un condominio.
In casi del genere spesso si invoca la responsabilità del custode del bene, grazie all’art. 2051 del Codice Civile, ai sensi del quale “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. Sostanzialmente, quindi, la funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nella condizione di controllare i rischi inerenti alla cosa, cioè al custode della stessa. Si tratta, peraltro, di una responsabilità particolarmente gravosa per il custode, che può liberarsi solo provando il caso fortuito, riconducibile a un fattore esterno imprevedibile e inevitabile.
Recentemente, il Tribunale di Trieste si è occupato di una vicenda relativa a una cliente di un supermercato che riferiva d’esser scivolata sul pavimento reso scivoloso dalla pioggia. Il Tribunale, respingendo la domanda della danneggiata, ha richiamato recenti sentenze della Suprema Corte (n. 6694/2011; n. 8005/2010) che confermano come la presunzione di cui all’art. 2051 c.c. “non dispensa il danneggiato dall’onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l’evento si e’ prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, della cosa”. In altre parole, il danneggiato che voglia avvalersi dell’istituto di cui all’art. 2051 c.c. ha l’onere di dimostrare, quale primo presupposto della sua richiesta risarcitoria, la sussistenza di un nesso causale tra la cosa custodita e l’evento: deve, cioè, provare che il pregiudizio addotto è stato espressione della potenzialità lesiva del bene, posseduta “ab origine” o assunta successivamente per modificazione intrinseco-strutturale, oppure per la presenza di un agente dannoso esterno, in modo che emerga come l’evento lamentato sia stato la normale conseguenza dell’attitudine dannosa della cosa in custodia.
Non è quindi accoglibile la domanda di risarcimento quando non sia stata fatta chiarezza sulle cause della caduta. Non solo, ma la situazione di oggettivo pericolo tale da determinare una responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c. deve costituire un’insidia non superabile con l’ordinaria diligenza e prudenza da parte del danneggiato. Le misure di precauzione e salvaguardia imposte al custode della cosa, infatti, devono ritenersi correlate alla ordinaria avvedutezza di una persona e perciò non si estendono alla considerazione di condotte irrazionali, o comunque al di fuori di ogni logica osservanza del primario dovere di diligenza. Analogamente, la volontaria e consapevole esposizione al pericolo da parte del danneggiato, quando esistano agevoli e valide alternative idonee a scongiurare l’eventualità di accadimenti dannosi, comporta l’interruzione del nesso di causalità tra quella situazione e l’evento pregiudizievole, posto che in tal caso è alla volontà della stesso danneggiato e alla sua decisione di correre un pericolo da lui conosciuto e facilmente evitabile che l’evento deve essere ricollegato.

