Errore medico e onere della prova: le ultime novità a favore del paziente danneggiato

Venerdì, 13 Gennaio 2012 di Michele Grisafi

Il cammino della giurisprudenza in materia di responsabilità sanitaria sembra essere giunto a una fase di piena maturità in cui la posizione del paziente risulta più tutelata di fronte all’Autorità Giudiziaria.

Per diverso tempo la responsabilità medica è stata ancorata ad una responsabilità di tipo extracontrattuale, con conseguenti oneri probatori a carico del paziente particolarmente gravosi, fino a quando la Suprema Corte ha posto a fondamento della responsabilità della struttura sanitaria la figura del contratto atipico c.d. di “spedalità” o di assistenza sanitaria, in relazione al quale ne consegue una responsabilità di natura contrattuale della casa di cura o dell’Ente nei confronti del paziente. A fronte dell’obbligazione al pagamento del corrispettivo (che può essere adempiuto anche dal servizio sanitario nazionale), nascono a carico dell’ente ospedaliero, accanto agli obblighi di tipo “sanitario”, anche obblighi alberghieri in senso lato, nonché obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario e di tutte le attrezzature necessarie per far fronte in modo adeguato a complicazioni ed emergenze.

La responsabilità dell’ente sanitario viene configurata come un’ipotesi di responsabilità oggettiva in relazione all’operato dei propri dipendenti: infatti, si ritiene applicabile l’art. 1228 c.c., che rende il debitore responsabile per i fatti dolosi o colposi degli ausiliari dei quali egli si avvale per l’esecuzione della prestazione. Ancora, ai sensi degli artt. 1175, 1218 e 1375 c.c., la struttura sanitaria risponde del danno da disorganizzazione nel caso di danno ingiusto arrecato al paziente per omissione di diligenza nel predisporre gli strumenti necessari all’esatto adempimento della prestazione sanitaria.

Una decisa evoluzione giurisprudenziale si è avuta anche in tema di ripartizione dell’onere probatorio sul nesso di causa tra evento lesivo e prestazione sanitaria.

La risalente giurisprudenza delle Sezioni Semplici della Corte di Cassazione in ordine all’onere della prova, riteneva che il paziente danneggiato che agiva in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti era tenuto a provare anche il nesso causale tra la patologia denunciata e la prestazione sanitaria.

Tale impostazione in ordine all’onere della prova è stata profondamente modificata a favore del paziente danneggiato dalla innovativa sentenza a Sezioni Unite n. 577/2008 della Suprema Corte, poi confermata dalle successive pronunce che hanno trattato la medesima problematica.

Le Sezioni Unite della Cassazione, nell’affrontare proprio una fattispecie di una infezione (da epatite “C”) contratta in occasione di un intervento chirurgico, ha deciso che il precedente orientamento relativo all’onere della prova del nesso di causalità non poteva essere condiviso. La Suprema Corte ha quindi dettato il seguente nuovo principio di diritto: “In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell’onere probatorio, l’attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare il contratto (o il contatto sociale) e l’aggravamento della patologia o l’insorgenza di un’affezione ed allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato. Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante.”

L’impostazione di cui sopra, come rilevavamo, è stata confermata dalle successive sentenze della Suprema Corte a Sezioni Semplici (es. la n. 12274/2011, la n. 1538/2010 e la n. 20101/2009). Con sentenza molto recente, la n. 15993 del 21 luglio 2011, la Suprema Corte ha richiamato nuovamente la sentenza n. 577/2008, precisando quanto segue: “lo sforzo probatorio dell’attore puo’ non spingersi oltre la deduzione di qualificate inadempienze in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, restando poi a carico del convenuto l’onere di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia puo’ essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno”.

Avv. Michele Grisafi

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