Di termini raddoppiati e di proroghe: la Circ. 1/E del 13.01.2012

Domenica, 15 Gennaio 2012 di Andrea Azzano

L’Agenzia delle Entrate ha diramato lo scorso 13 gennaio 2012 la Circolare n. 1/E dedicata alla “Attività di controllo ai fini dell’imposta sul valore aggiunto sui periodi di imposta oggetto delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289“. Il titolo criptico sottintende invece un tema di assoluto rilievo per molte categorie di imprenditori/contribuenti: la possibilità che l’Agenzia delle Entrate possa emanare avvisi di accertamento ai fini IVA relativamente a periodi di imposta per i quali il contribuente aveva aderito ai condoni della stagione 2003-2004.

L’eventualità è il frutto avvelenato della concomitante operatività di tre diverse statuizioni:

- le sentenze della Corte di Giustizia del 17 luglio 2008 (in causa C-132/06) e dell’11 dicembre 2008 (in causa C-174/07), le quali hanno dichiarato che, avendo la Repubblica italiana previsto agli articoli 8 (dichiarazione integrativa) e 9 (condono tombale) della legge n. 289 del 2002 una rinuncia generale e indiscriminata all’accertamento delle operazioni imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto effettuate nel corso di una serie di periodi di imposta, le sanatorie ivi previste sono incompatibili con il diritto comunitario e perciò invalide a tutti gli effetti;

- la nota sentenza della Corte Costituzionale n. 247 del 25.07.2011, ampiamente ed aspramente commentata anche su questo blog, che ha sancito la legittimità costituzionale del raddoppio dei termini di accertamento in presenza di violazione suscettibile di denunzia in sede penale per le fattispecie previste dal D.Lgs. 74/2000;

- l’art. 2, comma 5-ter, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148, la quale ha disposto la proroga di un anno dei termini per l’accertamento ai fini IVA nei confronti dei contribuenti “che hanno aderito al condono di cui alla legge n. 289 del 2002”. Quest’ultima disposizione rappresenta una “gentile e graziosa” concessione che il Legislatore ha fatto alle istanze dell’Agenzia delle Entrate, la quale aveva chiesto - proprio in virtù della sentenza della Corte Costituzionale sopra citata - più tempo per accertare fatti risalenti ai periodi di imposta oggetto di condono.

La Circolare 1/E/2012 si occupa quindi di dettare le istruzioni operative per consentire agli Uffici periferici di intervenire nuovamente con azioni accertative ai fini IVA su annualità definite attraverso il condono. Vale la pena precisare che invece per le imposte dirette (IRPEF, IRPEG/IRES), non essendo state interessate dalla pronuncia della Corte di Giustizia, in quanto non tributi comunitari, i condoni continuano ad avere piena operatività nei loro promessi effetti premiali.

La nuova tempistica dettata dalla Circolare è quindi la seguente:

- entro il 31.12.2012, l’anno di imposta 2000 in caso di omessa dichiarazione e se sono presenti gli estremi di un reato: il 2000, con omessa dichiarazione, sarebbe decaduto il 31.12.2006; in presenza di reati, per effetto del raddoppio, si sarebbe andati al 2011; grazie al D.L. 138/2011 il termine di decadenza si proroga al 31.12.2012;
- entro il 31.12.2013, l’anno di imposta 2001 in caso di omessa dichiarazione e se sono presenti gli estremi di un reato: il 2001, con omessa dichiarazione, sarebbe decaduto il 31.12.2007; in presenza di reati, per effetto del raddoppio, si sarebbe andati al 2012; grazie al D.L. 138/2011 il termine di decadenza si proroga al 31.12.2013;
- entro il 31.12.2012, l’anno di imposta 2002 ove la dichiarazione sia stata regolarmente presentata: il 2002 sarebbe decaduto il 31.12.2007; in presenza di reati, per effetto del raddoppio, si sarebbe andati al 2011; grazie al D.L. 138/2011 il termine di decadenza si proroga al 31.12.2012.

Quali forme di sanatoria sono interessate da questa (duplice) proroga? La Circ. 1/E/2012 è esplicita nel ritenere che tutte le forme di sanatoria previste dalla legge 289/2002 siano state idonee a limitare il potere accertativo dell’amministrazione finanziaria e pertanto siano inefficaci ai fini IVA per contrasto con il diritto comunitario. Così testualmente si esprime:

Sebbene la sentenza della Corte Costituzionale si riferisca esclusivamente al c.d. “condono tombale” di cui all’art. 9 della legge n. 289 del 2002, i principi da essa affermati possono ritenersi applicabili anche per gli accertamenti ai fini IVA relativi a periodi di imposta con riferimento ai quali il contribuente si sia avvalso di altre sanatorie previste dalla citata legge che incidono sul potere accertativo, quali in specie quelle di cui agli articoli 7 (Definizione automatica di redditi di impresa e di lavoro autonomo per gli anni pregressi mediante
autoliquidazione), 8 (Integrazione degli imponibili per gli anni pregressi) e 15 (Definizione degli accertamenti, degli atti di contestazione, degli avvisi di irrogazione delle sanzioni, degli inviti al  contraddittorio e dei processi verbali di constatazione)
“.

Il richiamo alla sanatoria di cui all’art. 15 appare francamente incongruo, perché - seguendo la giurisprudenza della Corte di Giustizia - non si è in presenza di una rinuncia generale ed indiscriminata all’accertamento, quanto piuttosto di una serie di fattispecie nelle quali l’amministrazione finanziaria aveva in diversa intensità e misura comunque esercitato il potere di accertamento (processo verbale di constatazione - avviso di accertamento - avvisi di irrogazione di sanzioni, etc.).

Ma vi è di più: come si configura un nuovo atto di accertamento su fattispecie comunque definite? La Circolare 1/E/2012 afferma che “nella ipotesi della intervenuta definizione di un atto di accertamento
precedentemente notificato, considerato che gli effetti di quest’ultimo sono stati caducati dalla sanatoria, illegittima per le ragioni innanzi chiarite, va dunque emesso un nuovo atto di accertamento, in funzione della più volte citata “riespansione del potere accertativo dell’amministrazione” affermata dalla Corte Costituzionale
“. La forzatura alle regole di sistema vigenti nell’ accertamento fiscale appare evidente e non facilmente digeribile dal contribuente e dai professionisti che lo assistono: forzatura e non digeribilità che appaiono vieppiù accresciute ove si leggano le contorsioni dialettiche, dall’effetto pratico pressoché nullo, con le quali l’Agenzia delle Entrate cerca di affermare che l’adesione alle sanatorie non rappresenti di per sé sola un’autodenuncia del contribuente. Sul punto sarà la pratica di quest’anno a stabilire l’effettività di questa auto-restrizione da parte degli Uffici.

In conclusione, il 2012 potrà portare ai contribuenti che avevano aderito alle sanatorie di cui alla legge 289/2002 l’amara sorpresa di nuovi accertamenti ai fini IVA riferiti a periodi di imposta oltremodo risalenti nel tempo, di eventuali denunzie in sede penale (salva la prescrizione che sia già maturata), e di certo nuovi inevitabili contenziosi.

Due possibili motivi di contenzioso potranno essere infatti:

- la costituzionalità stessa dell’art. 2, comma 5-ter, D.L. 138/2011 ove prevede una proroga di termini, in relazione ai quali la Corte Costituzionale nella sentenza 247 del 25.07.2011, in un passo volutamente “dimenticato” dall’Agenzia delle Entrate ha stabilito l’incumulabilità delle proroghe;

- la legittimità dell’irrogazione delle sanzioni in presenza di un tale coacervo normativo contraddittorio.

Da ultimo, una domanda retorica, forse facile e demagogica, in tempi di lotta all’evasione a tutto campo: ma è proprio ad armi pari una lotta tra un Fisco-Maciste ed un contribuente anoressico?

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