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	<title>Confcommercio Trieste - Blog di discussione</title>
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	<description>Questo blog nasce dall'esigenza di proporre e sviluppare un movimento d'opinione aperto a tutti, per costruire insieme il ruolo che, idealmente e soprattutto concretamente, possono svolgere imprese ed imprenditori per la cura del bene comune.</description>
	<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 17:21:38 +0000</pubDate>
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		<title>Saldi e difetto di conformità del prodotto</title>
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		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 16:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Grisafi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gruppo Professionisti di Federservizi]]></category>

		<category><![CDATA[Michele Grisafi difetti conformità prodotto consumatore]]></category>

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		<description><![CDATA[In tempo di saldi, può capitare di leggere in qualche negozio un avviso che il cambio di un prodotto danneggiato o non conforme non sarebbe possibile. In realtà, la sostituzione del bene non conforme resta un diritto del consumatore anche per i prodotti in saldo. Il venditore può però avere il diritto di regresso nei confronti del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="Stile1" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="11pt;">In tempo di saldi, può capitare di leggere in qualche negozio un avviso che i<span class="apple-style-span"><span style="black;">l cambio di un prodotto danneggiato o non conforme non sarebbe possibile. In realtà, la sostituzione del bene non conforme resta un</span></span><span class="apple-converted-space"><span style="black;"> </span></span><strong><span style="black;">diritto del consumatore</span></strong><span class="apple-converted-space"><span style="black;"> </span></span><span class="apple-style-span"><span style="black;">anche per i prodotti in saldo. Il venditore può però avere il diritto di regresso nei confronti del suo fornitore.</span></span></span></p>
<p class="Stile1" style="0cm 0cm 0pt;"><span class="apple-style-span"><span style="11pt;">Riepilogheremo brevemente le principali regole dettate dal Codice del Consumo.</span></span><span style="11pt;"></span></p>
<p class="Stile1" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="11pt;">Gli artt. 129 e 130 cod. cons. impongono al professionista di consegnare al consumatore <strong>beni conformi al contratto</strong>. E’ così superata la tradizionale distinzione del Codice Civile in vizi, mancanza di qualità essenziali o promesse, e consegna di cosa diversa da quella venduta, in quanto è prescritto che il venditore è responsabile per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. In mancanza di specifiche pattuizioni tra le parti, il secondo comma dell&#8217;art. 129 cod. cons. introduce una serie di criteri per determinare, in concreto, il contenuto dell&#8217;obbligazione gravante sul venditore. Va rilevato che la stessa <strong>informazione pubblicitaria</strong> rappresenta un parametro importante di valutazione.</span></p>
<p class="Stile1" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="11pt;">Quando il bene non è conforme al contratto, l&#8217;acquirente ha innanzitutto diritto alla <strong>riparazione</strong> o alla sua <strong>sostituzione</strong> (senza spese).</span></p>
<p class="Stile1" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="11pt;">Il consumatore può domandare la <strong>riduzione del prezzo</strong> o <strong>la risoluzione del contratto</strong> se non ha diritto ai rimedi primari della riparazione o della sostituzione (perché impossibili o eccessivamente onerosi), o se questi non sono stati eseguiti dal venditore in tempi ragionevoli. <span style="yes;"> </span>L’acquirente non ha però diritto alla risoluzione di fronte ad un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso provvedere alla riparazione o alla sostituzione del bene.</span></p>
<p class="Stile1" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="11pt;">L? art. 132 cod. cons. prevede che il professionista è responsabile per ogni difetto di conformità che si manifesta entro il termine di <strong>due anni</strong> dalla consegna. Il termine di decadenza per la denuncia del difetto è di <strong>due mesi</strong>.</span></p>
<p class="Stile1" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="11pt;">Va infine segnalato che l&#8217;art. 131 cod. cons. prevede, a condizioni che dovranno essere valutate caso per caso, il <strong>diritto di regresso del professionista</strong> oltre che nei confronti del suo rifornitore diretto, anche contro uno o più danti causa appartenenti alla medesima catena distributiva. </span></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
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		<title>Il nuovo codice amministrativo</title>
		<link>http://blog.confcommerciotrieste.it/2010/07/28/il-nuovo-codice-amministrativo/</link>
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		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 15:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armando Di Cesare</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gruppo Professionisti di Federservizi]]></category>

		<category><![CDATA[armandodicesarenuovocodiceamm]]></category>

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		<description><![CDATA[Dal 16 settembre 2010 entrerà in vigore il codice del processo amministrativo, approvato 
con la forma del decreto legislativo n. 104/2010.
            Si tratta della prima raccolta organica delle disposizioni che regolano il procedimento contenzioso davanti agli organi di giustizia amministrativa (Tar e Consiglio di Stato), fino ad ora contenute in diverse disposizioni di legge o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="small;">Dal 16 settembre 2010 entrerà in vigore il codice del processo amministrativo, approvato </span></p>
<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="small;">con la forma del decreto legislativo n. 104/2010.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="small;"><span style="Times New Roman;"><span style="1;">            </span>Si tratta della prima raccolta organica delle disposizioni che regolano il procedimento contenzioso davanti agli organi di giustizia amministrativa (Tar e Consiglio di Stato), fino ad ora contenute in diverse disposizioni di legge o regolamentari.</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="small;"><span style="Times New Roman;"><span style="1;">            </span>L’effettività della tutela offerta alle parti di un processo è strettamente correlate alla tipologia e all’ampiezza delle azioni che il cittadino può proporre al Giudice competente.</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="small;"><span style="Times New Roman;"><span style="1;">            </span>Per questo motivo nel nuovo codice amministrativo assume un’importanza fondamentale il capo II del titolo III rubricato “azioni di cognizione”.</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="small;"><span style="Times New Roman;"><span style="1;">            </span>Nel processo amministrativo l’azione “regina” è stata, da sempre, quella rivolta all’annullamento dell’atto della pubblica amministrazione ritenuto lesivo degli interessi del privato.</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="small;"><span style="Times New Roman;"><span style="1;">            </span>L’art. 29 del codice la prevede come la prima azione esperibile; ma a questo punto si pone il problema del risarcimento del danno prodotto dall’atto ritenuto illegittimo, unitamente a quello relativo al giudice competente e ai rapporti con l’azione di annullamento.</span></span></p>
<p class="MsoBodyText" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="small;">L’art. 30 del codice attribuisce la competenza in via esclusiva al giudice amministrativo, adottando, però, una soluzione contraddittoria. Da un lato apre la strada all’azione risarcitoria pura (senza cioè richiedere l’annullamento dell’atto ritenuto illegittimo) da proporsi nel termine di centoventi giorni, dall’altro esclude il risarcimento di quei danni che si sarebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza “anche attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela previsti”. E siccome tra questi c’è l’azione di annullamento, nella gran parte dei casi l’azione risarcitoria pura si concluderà con una sentenza che ammette l’azione ma la dichiara infondata.</span></p>
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		<title>SISTRI anche per i commercianti?</title>
		<link>http://blog.confcommerciotrieste.it/2010/07/27/sistri-anche-per-i-commercianti/</link>
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		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 20:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Suerz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Associazione]]></category>

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		<description><![CDATA[Sembra essere il tormentone dell&#8217;estate: SISTRI si o SISTRI no?
Non si tratta di un colpo di sole di chi vi scrive, ma del SIStema di controllo della Tracciabilità dei RIfiuti.
Si tratta dell&#8217;adempimento introdotto con il DM 17 dicembre 2009 in virtù del quale le imprese di qualsiasi tipo produttrici iniziali di rifiuti pericolosi o non [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sembra essere il tormentone dell&#8217;estate: SISTRI si o SISTRI no?</p>
<p>Non si tratta di un colpo di sole di chi vi scrive, ma del SIStema di controllo della Tracciabilità dei RIfiuti.</p>
<p>Si tratta dell&#8217;adempimento introdotto con il DM 17 dicembre 2009 in virtù del quale le imprese di qualsiasi tipo produttrici iniziali di rifiuti pericolosi o non dovranno iscriversi al SISTRI e dotarsi (se non in possesso) di un  computer e di un collegamento ad internet.</p>
<p>Tra i soggetti che devono obbligatoriamente iscriversi al SISTRI si segnalano - tra gli altri - i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che occupano più di dieci addetti ed i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione.</p>
<p>Pertanto se la nostra azienda occupa meno di 10 dipendenti e non è produttrice iniziale di rifiuti pericolosi, nessuna iscrizione deve essere fatta.</p>
<p>La definizione di rifiuto non pericoloso la si trova all&#8217;articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo 152/2006 (di non facile lettura).</p>
<p>I termini per l&#8217;iscrizione scadono il 12 agosto, ma è allo studio una proroga al 1° ottobre per le aziende fino a 50 addetti.</p>
<p>Ancora una volta il nostro legislatore, nell&#8217;ottica della modernizzazione e della semplificazione, è riuscito nell&#8217;intento di creare nuovi adempimenti ed incertezze alle aziende.</p>
<p>Alessandro Suerz</p>
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		<title>Facciamo luce sulle insegne</title>
		<link>http://blog.confcommerciotrieste.it/2010/07/27/facciamo-luce-sulle-insegne/</link>
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		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 11:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Mezzina</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gruppo Professionisti di Federservizi]]></category>

		<category><![CDATA[Davide mezzina; pubblicità; insegne; trieste]]></category>

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		<description><![CDATA[Il giorno 22 giugno 2009, con il D.C. n.53, è entrato in vigore il “Regolamento comunale sulla pubblicità lungo le strade o in vista di esse nel territorio del Comune di Trieste” documento in cui sono state inserite le indicazioni ed i limiti relativi all’installazione delle insegne ed altri mezzi  pubblicitari sulle pubbliche vie a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="small;">Il giorno 22 giugno 2009, con il D.C. n.53, è entrato in vigore il “Regolamento comunale sulla pubblicità lungo le strade o in vista di esse nel territorio del Comune di Trieste” documento in cui sono state inserite le indicazioni ed i limiti relativi all’installazione delle insegne ed altri mezzi<span style="yes;">  </span>pubblicitari sulle pubbliche vie a percorrenza veicolare, comprese le zone a traffico limitato.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="small;">L’articolo 8 parla specificatamente delle caratteristiche che devono avere le insegne luminose facendo un importante distinguo tra il centro storico della nostra città maggiormente vincolato e tutte le altre zone. L’aspetto restrittivo viene esteso anche ai nuclei originari di S. Croce, Prosecco e Contovello, che prevede l’utilizzo della sola illuminazione indiretta, perciò fonti luminose discrete e non accecanti, ottenibili con l’impiego di apposite schermature opache che permettono solamente un riflesso della luce sul muro su cui sono proiettate e che solamente per riflesso si propagano all’ambiente circostante; altra possibilità sono i faretti a braccio purché questi non siano di intralcio al traffico sia pedonale che veicolare e che la loro luce sia sempre proiettata su di un muro e mai in strada.</span></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Una nuova (inutile?) ritenuta alla fonte: l&#8217;art. 25 D.L. 78/2010.</title>
		<link>http://blog.confcommerciotrieste.it/2010/07/14/una-nuova-inutile-ritenuta-alla-fonte-lart-25-dl-782010/</link>
		<comments>http://blog.confcommerciotrieste.it/2010/07/14/una-nuova-inutile-ritenuta-alla-fonte-lart-25-dl-782010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 18:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Azzano</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gruppo Professionisti di Federservizi]]></category>

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		<description><![CDATA[L’art. 25 del DL. 78/2010 del 31.05.2010, in corso di conversione, ha introdotto una nuova fattispecie di ritenuta alla fonte a titolo di acconto delle imposte sui redditi, a carico degli imprenditori e professionisti che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi, in relazione ai quali il contribuente possa beneficiare delle cd. detrazioni del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="justify;"><span style="&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">L’art. 25 del DL. 78/2010 del 31.05.2010, in corso di conversione, ha introdotto una nuova fattispecie di ritenuta alla fonte a titolo di acconto delle imposte sui redditi, a carico degli imprenditori e professionisti che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi, in relazione ai quali il contribuente possa beneficiare delle cd. detrazioni del 36% (spese di recupero del patrimonio edilizio) o del 55% (spese per l&#8217;incremento del risparmio energetico), argomento cui il Gruppo Professionisti di Federservizi ha già dedicato attenzione nel convegno dello scorso novembre 2009.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="justify;"><span style="&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Dispone l’art. 25 del citato D.L. 78/2010:</span></p>
<p class="MsoNormal" style="justify;"><span style="&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">&lt;&lt;<em>1. A decorrere dal 1° luglio 2010 le banche e le Poste Italiane SPA operano una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell&#8217;imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all&#8217;atto dell&#8217;accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d&#8217;imposta. Le ritenute sono versate con le modalità di cui all&#8217;<a href="http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?cmd-doc=019892"><span style="none;">articolo 17</span></a> del decreto legislativo 9 luglio 2007 [recte: 1997, n.d.r.], n. 241. Con provvedimento del Direttore dell&#8217;Agenzia delle entrate sono individuate le tipologie di pagamenti nonché le modalità di esecuzione degli adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operat</em>e.&gt;&gt;</span></p>
<p class="MsoNormal" style="justify;">
<p class="MsoNormal" style="justify;"><span style="&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30.06.2010 ha così disposto:</span></p>
<p class="MsoNormal" style="justify;"><span style="&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">&lt;&lt;<em>1.1 Le banche e le Poste Italiane SPA che ricevono i bonifici disposti per le spese di cui al punto 1.2, operano, all’atto dell’accredito dei pagamenti, la ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa.</em></span></p>
<p class="MsoNormal" style="justify;"><em><span style="&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">1.2 La ritenuta di cui al punto 1.1 è effettuata sui pagamenti relativi ai bonifici disposti per:</span></em></p>
<p class="MsoNormal" style="justify;"><em><span style="&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">a. spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio, ai sensi dell’<a href="http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?cmd-doc=020570"><span style="none;">articolo 1</span></a>, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni;</span></em></p>
<p class="MsoNormal" style="justify;"><span style="&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><em>b. spese per interventi di risparmio energetico ai sensi dell’<a href="http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?cmd-doc=276265"><span style="none;">articolo 1, commi 344</span></a>, <a href="http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?cmd-doc=276266"><span style="none;">345</span></a>, <a href="http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?cmd-doc=276267"><span style="none;">346</span></a> e <a href="http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?cmd-doc=276268"><span style="none;">347</span></a>, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.</em>&gt;&gt;</span></p>
<p class="MsoNormal" style="justify;">
<p class="MsoNormal" style="justify;"><span style="&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Completa il quadro regolatorio la Ris. 65/E del 31.05.2010 istitutiva del codice tributo con il quale le banche e Poste Italiane S.p.A. sono tenute a versare all’Erario le ritenute operate.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="justify;">
<p class="MsoNormal" style="justify;"><span style="&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">La norma primaria e la disciplina di attuazione sollecitano notevoli dubbi interpretativi e problemi pratici, non senza sollevare qualche dubbio teorico a livello di ricostruzione dell’istituto.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="justify;">
<p class="MsoNormal" style="justify;"><span style="&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">All’atto pratico, l’art. 25 D.L. 78/2010 introduce una nuova fattispecie di ritenuta alla fonte: si tratta cioè di un’imposta prelevata in anticipo rispetto alle ordinarie scadenze di versamento di acconti e saldi – tipicamente giugno/luglio e novembre di ogni anno – da parte di un soggetto che non è il debitore dell’imposta, ma un terzo  (il sostituto di imposta: tipicamente il datore di lavoro per le imposte dei dipendenti) o addirittura, nel caso di specie, da un “quarto”, cioè l’intermediario (banca o posta) tramite il quale avviene il pagamento.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="justify;">
<p class="MsoNormal" style="justify;"><span style="&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Proviamo rapidamente a rispondere ad alcune domande:</span></p>
<p class="MsoNormal" style="justify;"><strong><span style="&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">1 - Quali pagamenti vengono colpiti dalla ritenuta? </span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="justify;"><strong><span style="&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">2 - Chi ne è colpito? </span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="justify;"><strong><span style="&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">3 - Su quale base viene calcolata? </span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="justify;"><strong><span style="&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">4 - Quali effetti produce? </span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="justify;"><span style="&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><strong>5 - Perché è stata introdotta?</strong></span></p>
<p class="MsoNormal" style="justify;">
<p class="MsoNormal" style="justify;"><span style="&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><strong>1.-</strong> Si è detto che la ritenuta viene operata dalla banca o da Poste Italiane e va a colpire i pagamenti che per disposizione di legge devono essere effettuati a mezzo bonifico bancario, affinché il soggetto pagatore possa beneficiare della deduzione dell’onere o della detrazione dall’imposta.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="justify;"><span style="&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Attenzione: quanto appena riferito vale nella misura in cui si noti come il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate abbia operato una notevole restrizione del possibile campo applicativo della nuova ritenuta alla fonte, limitandolo quindi ai soli pagamenti che danno diritto alla detrazione del 36% sulle spese di recupero del patrimonio edilizio e del 55% per quelle relative agli interventi di risparmio energetico.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="justify;"><span style="&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">A ben vedere però l’art. 25 D.L. 78/2010 non si limita a queste due fattispecie, ma addirittura abbraccia gli oneri deducibili e, con una lettura estensiva non irragionevole, potrebbe applicarsi a tutti i bonifici per i quali il soggetto pagatore (il contribuente) avrebbe titolo per inserire nella propria dichiarazione dei redditi la spesa in questione tra quelle che danno diritto a fruire di detrazione di imposta, potendosi quindi spaziare dalle spese funerarie, alle rette corrisposte per la frequenza di asili nido.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="justify;"><span style="&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">In questo senso bene ha quindi fatto l’Agenzia delle Entrate a limitare, per il momento, la portata dell’innovazione, ma lo spiraglio rimane aperto … <strong>a nuove complicazioni</strong>.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="justify;">
<p class="MsoNormal" style="justify;"><span style="&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><strong>2.-</strong> Ad oggi i soggetti colpiti sono quegli imprenditori e quei professionisti che prestano la loro opera o il loro servizio in attività rientranti tra quelle agevolabili: si spazia quindi dall’impresa edile appaltatrice dei lavori al rivenditore di materiale edile che venda il materiale al contribuente, il quale poi affida l’esecuzione dei lavori con contratto d’opera, al progettista incaricato, ecc.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="justify;">
<p class="MsoNormal" style="justify;"><span style="&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><strong>3.-</strong> La base di calcolo è invero oscura. Tecnicamente, trattandosi di ritenuta a titolo di acconto sull’imposta sui redditi, dovrebbe essere commisurata sul cd. imponibile, prima quindi dell’addebito dell’IVA e, per i professionisti, prima anche dell’addebito del contributo previdenziale addebitato al cliente, in quanto anch’esso non ha per il professionista natura reddituale.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="justify;"><span style="&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Ove si pensi che in questo specifico comparto convivono differenti aliquote IVA (4%-10%-20%) e sovente differenti aliquote contributive, all’atto pratico il soggetto pagatore (<em>mediamente inconsapevole delle peculiarità del fisco</em>) deve recarsi in banca o all’ufficio postale munito di copia della fattura ed individuare insieme all’addetto allo sportello (<em>mediamente di poco meno inconsapevole</em>, rispetto al contribuente, delle peculiarità del fisco) l’imponibile corretto sul quale applicare la ritenuta!  E ciò per tacere delle procedure interne che Banche e Poste dovranno attivare per l’effettuazione di tale ritenuta.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="justify;"><span style="&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Il dubbio, nemmeno tanto remoto, è che - per semplicità - l’intermediario (banca o posta) operi la ritenuta del 10% sul complesso dell’importo bonificato, con buona pace della corretta base imponibile, tanto (così pensa l&#8217;intermediario) il professionista e l’imprenditore indicheranno la ritenuta subita nella prossima dichiarazione dei redditi e quindi pagheranno meno tasse … “<strong>dopo</strong>”.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="justify;">
<p class="MsoNormal" style="justify;"><span style="&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><strong>4.-</strong> Quali effetti produce la ritenuta di nuova introduzione? Delle complicazioni operative si è detto sopra. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="justify;"><span style="&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Per il soggetto pagatore, nessun effetto si verifica: era debitore di 100, bonificherà 100 e dal suo conto uscirà 100.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="justify;"><span style="&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Per il professionista e l’imprenditore, l’effetto immediato è quello di un <strong><em>drastico drenaggio di liquidità finanziaria</em></strong>, che di questi tempi non è proprio il benvenuto. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="justify;"><span style="&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">In seguito entro il prossimo 28 febbraio 2011 riceveranno da diverse banche e da Poste Italiane le certificazioni sulle ritenute operate sui compensi e corrispettivi loro versati dai clienti.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="justify;"><span style="&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Tali ritenute andranno quindi indicate nella dichiarazioni dei redditi per l’anno di imposta 2010 e finalmente concorreranno a diminuire, a livello finanziario, l’esborso dovuto all’erario.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="justify;"><span style="&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">In buona sostanza, con questo meccanismo a regime, l’erario ottiene dal professionista e dall’imprenditore un anticipo finanziario per un periodo variabile da un minimo di 6 fino a 18 mesi.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="justify;">
<p class="MsoNormal" style="justify;"><span style="&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><strong>5.-</strong> Circa le finalità della norma di nuova introduzione, di solito è un aspetto che viene trattato all’inizio di una esposizione. Questa volta ne trattiamo in coda, perché la domanda di fondo diventa: <strong>ne valeva la pena?</strong></span></p>
<p class="MsoNormal" style="justify;"><span style="&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">La rubrica dell’art. 25 D.L. 78/2010 con un’enfasi fuori luogo recita: “Contrasto di interessi”. Al di là del fatto che non sia stato usato il termine “conflitto” evocativo di tutt’altre vicende, la norma si propone di incidere immediatamente con un prelievo fiscale una transazione finanziaria che dà diritto al soggetto pagatore ad una detrazione di imposta, ma che non sempre il soggetto percipiente andava ad indicare tra i ricavi della propria attività.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="justify;"><span style="&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Ammesso che il comportamento deviante da parte del professionista e/o dell’imprenditore fosse effettivamente ricorrente, se cioè l’imprenditore, pur percependo il corrispettivo a mezzo bonifico bancario, poi non indicava il provento tra i propri ricavi, l’istituzione di questa ritenuta non appare in grado di soddisfare l’esigenza di controllo del fisco, nella misura in cui tale controllo ben poteva avvenire con i penetranti strumenti già oggi a disposizione dell’amministrazione finanziaria: si pensi solamente alla possibilità per l’Agenzia delle Entrate di attivare, sulla scorta di un controllo delle detrazioni di imposta dichiarate dal contribuente, un ulteriore controllo sulle movimentazioni finanziarie in capo all’imprenditore e/o al professionista, senza necessità di attivare un preventivo contraddittorio con quest’ultimo (art. 32, comma I, n. 7 D.P.R. 600/1973).</span></p>
<p class="MsoNormal" style="justify;"><span style="&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Si dirà che la ritenuta alla fonte e la sua evidenza nelle dichiarazioni del sostituto d’imposta di banche e poste consentono un più immediato incrocio dei dati per una più rapida emersione di aree di evasione. Ma diventa facile obiettare che non dichiarare quanto incassato tramite canali bancari appare tecnica di evasione un po’ rozza e che quindi non abbisognava di un nuovo “sofisticato” strumento come la ritenuta alla fonte così congegnata e … così complicata.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="justify;"><span style="&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Il rischio è quello dell’eterogenesi dei fini: far rifluire nel sommerso un’altra fetta di servizi che invece la detrazione del 36% aveva contribuito ad attrarre a tassazione.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="justify;"><span style="&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">L’esperienza dirà quanto respiro potrà avere questa nuova oggettiva complicazione fiscale.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="justify;">
<p class="MsoNormal" style="justify;"><strong>UPDATE</strong>: Con l&#8217;approvazione in via definitiva del D.L. 78/2010, anche la ritenuta in esame entra a pieno diritto nel panorama fiscale italiano. L&#8217;Agenzia delle Entrate è intervenuta con la Circ. 40/E del 28.07.2010, per cercare di dirimere soprattutto il problema della base imponibile sulla quale commisurare la ritenuta.</p>
<p class="MsoNormal" style="justify;">Al riguardo l&#8217;Agenzia delle Entrate ha innanzitutto precisato che l&#8217;obbligo di effettuare la ritenuta grava sulla banca del percipiente il compenso o il corrispettivo, banca che in nessun modo può conoscere le caratteristiche della fattura e quindi la composizione dell&#8217;imponibile. Di qui la soluzione empirica adottata dall&#8217;Agenzia delle Entrate, la quale indica come base imponibile su cui effettuare la ritenuta l&#8217;importo del bonifico in entrata forfetariamente decurtato del 20%. Appare evidente che la soluzione suggerita privilegi la semplicità gestionale ed il buon senso a scapito del dettato legislativo, sol che si pensi che l&#8217;aliquota IVA ordinariamente applicabile per le tipologie di interventi in esame è inferiore al 20%. Il che non fa che confermare i rilievi critici su questa estemporanea innovazione, di cui non si sentiva particolare bisogno.</p>
<p class="MsoNormal" style="justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.confcommerciotrieste.it/2010/07/14/una-nuova-inutile-ritenuta-alla-fonte-lart-25-dl-782010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>NOTE RIGUARDANTI IL DM 37/08, L’OBBLIGO DELLA PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI, LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ E LA DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA.</title>
		<link>http://blog.confcommerciotrieste.it/2010/05/19/dichiarazione-di-conformita-e-dichiarazione-di-rispondenza-degli-impianti/</link>
		<comments>http://blog.confcommerciotrieste.it/2010/05/19/dichiarazione-di-conformita-e-dichiarazione-di-rispondenza-degli-impianti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 21:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riccardo Radovani</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gruppo Professionisti di Federservizi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.confcommerciotrieste.it/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Generalità

Il DM 37/08 entrato in vigore il 27/03/2008 ha sostituito la legge 46/90 di cui ricalca l’impostazione ma con alcune importanti modifiche, la principale delle quali è l’estensione dell’ambito d’applicazione a tutti gli edifici, anche quelli industriali, indipendentemente dalla destinazione d’uso, ed a tutti i seguenti tipi d’impianti:
a) Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoBodyText"><strong>Generalità</strong></p>
<p class="MsoBodyText">
<p class="MsoNormal" style="-18pt;">Il DM 37/08 entrato in vigore il 27/03/2008 ha sostituito la legge 46/90 di cui ricalca l’impostazione ma con alcune importanti modifiche, la principale delle quali è l’estensione dell’ambito d’applicazione a tutti gli edifici, anche quelli industriali, indipendentemente dalla destinazione d’uso, ed a tutti i seguenti tipi d’impianti:</p>
<p class="MsoNormal" style="-18pt;"><span style="&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span>a) </span></span><span style="&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere;</span></p>
<p class="MsoNormal" style="-18pt;"><span style="&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span>b)<span style="7pt &quot;Times New Roman&quot;;"> </span></span></span><span style="&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;</span></p>
<p class="MsoNormal" style="-18pt;"><span style="&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span>c) </span></span><span style="&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere d’evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed areazione dei locali;</span></p>
<p class="MsoNormal" style="-18pt;"><span style="&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span>d) </span></span><span style="&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;</span></p>
<p class="MsoNormal" style="-18pt;"><span style="&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span>e)<span style="7pt &quot;Times New Roman&quot;;"> </span></span></span><span style="&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere d’evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed areazione dei locali;</span></p>
<p class="MsoNormal" style="-18pt;"><span style="&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span>f)<span style="7pt &quot;Times New Roman&quot;;"> </span></span></span><span style="&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo d’ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;</span></p>
<p class="MsoNormal" style="-18pt;"><span style="&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span>g) </span></span><span style="&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Impianti di protezione antincendio.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="justify;"> </p>
<p class="MsoNormal" style="justify;"><span style="&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">La vecchia legge 46/90, in ambito industriale, si applicava soltanto agli impianti del punto a) (elettrici). Tutti gli altri punti riguardavano soltanto gli edifici civili.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="justify;"> </p>
<p class="MsoNormal">
<p class="MsoBodyText">Sussiste l’obbligo della progettazione da parte di un professionista per la nuova installazione, trasformazione od ampliamento dei citati impianti, nei casi sotto indicati. Non c’è obbligo di progettazione per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.</p>
<p class="MsoNormal">
<p class="MsoNormal" style="-18pt;"><span style="&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span>1.<span style="7pt &quot;Times New Roman&quot;;"> </span></span></span><span style="&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Per gli impianti elettrici di cui al punto a) devono essere progettati da un professionista iscritto all’albo. Gli impianti elettronici di cui al punto b) sono soggetti a progettazione obbligatoria da parte di un professionista iscritto all’albo, quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="-18pt;"><span style="&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span>2.<span style="7pt &quot;Times New Roman&quot;;"> </span></span></span><span style="&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Gli impianti del punto c) devono essere progettati da un professionista iscritto all’albo, quando dotati di canne fumarie collettive ramificate o, nel caso d’impianti di climatizzazione, quando hanno una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="-18pt;"><span style="&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span>3.<span style="7pt &quot;Times New Roman&quot;;"> </span></span></span><span style="&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Gli impianti del punto e) devono essere progettati da un professionista iscritto all’albo quando riguardano la distribuzione e l’utilizzazione di gas combustibile con portata termica superiore a 50 kW, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="-18pt;"><span style="&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span>4.<span style="7pt &quot;Times New Roman&quot;;"> </span></span></span><span style="&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Gli impianti di cui al punto g) ) devono essere progettati da un professionista iscritto all’albo se sono inseriti in un’attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="justify;"> </p>
<p class="MsoNormal" style="justify;"><span style="&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Sono esclusi dalla progettazione da parte di un professionista iscritto all’albo gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere ed ascensori (perché soggetti ad altro tipo di normativa).</span></p>
<p class="MsoNormal" style="justify;"> </p>
<p class="MsoNormal" style="justify;"><span style="&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Per tutti gli altri casi non contemplati nei quattro punti sopra indicati, la progettazione può essere fatta dal responsabile tecnico della ditta installatrice autorizzata (il responsabile tecnico deve avere i requisiti professionali richiesti dal DM 37/08 registrati in Camera di Commercio).</span></p>
<p class="MsoNormal" style="justify;"> </p>
<p class="MsoNormal" style="justify;"><strong><span style="&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Dichiarazione di conformità.<br />
</span></strong><span style="&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Al termine dei lavori, la ditta installatrice autorizzata, deve rilasciare una dichiarazione di conformità che deve essere allegata al progetto del professionista o al proprio progetto nei casi consentiti dalla legge. Una copia della dichiarazione deve essere consegnata al committente ed entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, allo sportello unico per l’edilizia del Comune in cui si trova l’impianto.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="justify;"><span style="&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Da notare che l’obbligo della dichiarazione di conformità e della progettazione da parte di un professionista iscritto all’albo, vigeva anche con la vecchia legge 46/90. In campo industriale, dal 1990 al 2008 riguardava soltanto gli impianti elettrici. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="justify;"> </p>
<p class="MsoNormal" style="justify;"><strong><span style="&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">Dichiarazione di rispondenza.<br />
</span></strong>L’eventuale mancanza della dichiarazione di conformità, può essere sanata per quanto riguarda gli impianti antecedenti al 27/03/2008, da una dichiarazione di rispondenza rilasciata da un professionista iscritto all’albo. Oltre alla verifica dell’impianto, è opportuno che il professionista alleghi alla dichiarazione di rispondenza una relazione, corredata, se il caso, da opportuni disegni e schemi (anche per consentire le periodiche ispezioni di legge da parte degli organi preposti).</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Contratto a termine: non sono sufficienti ragioni giustificatrici generiche</title>
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		<pubDate>Wed, 19 May 2010 11:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domenico Pizzonia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gruppo Professionisti di Federservizi]]></category>

		<category><![CDATA[contratto a termine]]></category>

		<category><![CDATA[diritto del lavoro]]></category>

		<category><![CDATA[domenico pizzonia]]></category>

		<category><![CDATA[ragioni giustificatrici]]></category>

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		<description><![CDATA[Due recenti sentenze (del Tribunale di Genova e del Tribunale di Bassano del Grappa) confermano l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato secondo cui ai fini dell’osservanza del principio di “specificità delle ragioni giustificatrici” del contratto a termine non è sufficiente inserire nel contratto indicazioni generiche o di stile (del tipo “il contratto a termine è giustificato da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Due recenti sentenze (del Tribunale di Genova e del Tribunale di Bassano del Grappa) confermano l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato secondo cui ai fini dell’osservanza del principio di “specificità delle ragioni giustificatrici” del contratto a termine non è sufficiente inserire nel contratto indicazioni generiche o di stile (del tipo “il contratto a termine è giustificato da <em>ragioni organizzative”</em> o “il contratto è a termine ai sensi dell’art. 1 D.lgs. n. 368 del 2001”).</p>
<p class="MsoNormal">È invece necessario il riferimento alla situazione concreta integrante la temporaneità dell’occasione lavorativa oppure l’oggettiva esigenza di utilizzare il lavoro a termine nonostante il carattere permanente del posto di lavoro, in particolare quando l’assunzione a tempo determinato deriva da ragioni sostitutive.</p>
<p class="MsoNormal">In tale ultimo caso (ragioni sostitutive) devono essere indicate le ragioni della sostituzione (ferie, malattia, gravidanza, ecc.) nonché il o i nominativi dei lavoratori sostituiti, la durata dell’assenza del dipendente e l’unità aziendale in cui si è verificata l’assenza.</p>
<p class="MsoNormal">Si ricorda che in assenza della suddetta specificazione delle ragioni giustificatrici ed in presenza di formule generiche la giurisprudenza ritiene applicabile la conversione del rapporto a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.</p>
<p class="MsoNormal">avv. Domenico Pizzonia</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Gli incentivi fiscali per il supporto della domanda in alcuni settori</title>
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		<pubDate>Wed, 19 May 2010 09:29:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Suerz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gruppo Professionisti di Federservizi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.confcommerciotrieste.it/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[L’articolo 4, co. 1 del DL. 25.03.2010 n. 40, meglio conosciuto come “DL incentivi”, ha stanziato un fondo di dotazione di 300 milioni di euro per il sostegno della domanda in alcuni settori, finalizzato ad obiettivi di efficienza energetica e informatica, eco compatibilità, miglioramento della sicurezza sul lavoro e dell’automazione industriale.
In linea di massima, possono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="Corpo">L’articolo 4, co. 1 del DL. 25.03.2010 n. 40, meglio conosciuto come “DL incentivi”, ha stanziato un fondo di dotazione di 300 milioni di euro per il sostegno della domanda in alcuni settori, finalizzato ad obiettivi di efficienza energetica e informatica, eco compatibilità, miglioramento della sicurezza sul lavoro e dell’automazione industriale.</p>
<p class="Corpo">In linea di massima, possono beneficiare degli incentivi gli acquisti effettuati nel periodo dal 15.04.2010 al 31.12.2010.</p>
<p class="Corpo">I beneficiari degli incentivi sono:</p>
<p class="Corpo">- persone fisiche;</p>
<p class="Corpo">- professionisti;</p>
<p class="Corpo">- imprese.</p>
<p class="Corpo">Le misure degli incentivi variano a seconda del bene acquistato.</p>
<p class="Corpo">E’ importante sottolineare che il contribuente può beneficiare del contributo solo per un bene tra cucine, elettrodomestici e motocicli.</p>
<p class="Corpo"><span> </span>Brevemente descrivo i beni agevolati ed il relativo contributo.</p>
<p class="Corpo"><span><span>A.<span> </span></span></span><em>Cucine componibili</em>. La misura dell’incentivo ammonta al<span> </span>10% del prezzo d’acquisto, con un massimo di €<span> </span>1.000. La dotazione del fondo per tale bene ammonta ad € 60 milioni.</p>
<p class="Corpo"><span><span>B.<span> </span></span></span><em>Elettrodomestici</em> (con sostituzione di vecchi apparecchi). La misura dell’incentivo è del 20% del prezzo di acquisto con contributo massimo di € 80 per forni elettrici e piani cottura, € 100 per le cucine a gas, € 130 per le lavastoviglie, € 400 per le pompe di calore, € 500 per le cappe climatizzate. La dotazione del fondo per tale bene ammonta a € 50 milioni.</p>
<p class="Corpo"><em><span><span>C.<span> </span></span></span></em><em>Motocicli con potenza non superiore a 70kw cc</em> (con sostituzione). La misura dell’incentivo ammonta al 10% del prezzo d’acquisto, con un contributo massimo di € 750. La dotazione del fondo per tale bene ammonta a € 10 milioni.<em></em></p>
<p class="Corpo"><span><span>D.<span> </span></span></span><em>Motocicli elettrici/ibridi</em> (senza rottamazione). La misura dell’incentivo ammonta al 20% del prezzo d’acquisto, con un massimo di € 1.500. La dotazione del fondo per tale bene ammonta a € 2 milioni.</p>
<p><em><span lang="EN-US">Internet “veloce”</span></em><span lang="EN-US"> per i giovani tra i 18 ed i 30 anni. La misura dell’incentivo ammonta a € 50</span></p>
<p class="Corpo"><span><span>A.<span> </span></span></span>La dotazione del fondo per tale bene ammonta a € 20 milioni.</p>
<p class="Corpo"><span><span>B.<span> </span></span></span><em>Immobili ad alta efficienza energetica</em>. Affinchè si possa aver diritto all’incentivo è necessario che l’immobile si di nuova costruzione, che sia destinato ad abitazione principale, e che via sia un miglioramento del fabbisogno energetico del 50% (classe A) o 30% (classe B). La misura dell’incentivo è pari a € 116/mq di superficie utile fino ad un massimo di € 7.000 (classe A); € 83/mq fino ad un massimo di € 5.000 (classe B). La dotazione del fondo per tale bene ammonta a € 60 milioni.</p>
<p class="Corpo"><span><span>C.<span> </span></span></span><em>Nautica da diporto</em>. Acquisto di motori fuoribordo a basso impatto ambientale fino a 75kw, con sostituzione di motori di vecchia generazione. La misura dell’incentivo è del 20% del prezzo dei motori fuoribordo, con un massimo di € 1.000 per azienda. La dotazione del fondo per tale bene ammonta a € 20 milioni.</p>
<p class="Corpo">Ricordo che inoltre sono previsti gli incentivi anche per rimorchi e semirimorchi, gru a torre per l’edilizia, macchine agricole e movimento a terra, efficienza energetica industriale, stampi per laminazione sottovuoto dotati di flangia perimetrale destinati alla produzione di scafi da diporto, per i quali è prevista anche una disciplina specifica per l’erogazione del contributo.</p>
<p class="Corpo">La procedura per ottenere i contributi prevede una registrazione da parte del rivenditore, la prenotazione dei contributi e la consegna dei documenti.</p>
<p class="Corpo">L’erogazione del contributo avviene al momento della vendita, quando il rivenditore – dopo aver verificato la disponibilità dei fondi – applica una riduzione del prezzo di vendita pari al contributo concesso. Al rivenditore verrà poi rimborsata la suddetta somma al netto di una quota delle spese di gestione della pratica.</p>
<p class="Corpo">Per quanto riguarda gli acquisti fatti in regime d’impresa, si segnala come secondo l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate gli incentivi non sono cumulabili con l’agevolazione Tremonti-ter. Tuttavia, a rigor di logica, sarebbe possibile usufruire della Tremonti-ter per la parte del costo non agevolato, qualora l’incentivo sia trattato alla stregua di un contributo in conto impianti.</p>
<p class="Corpo">Gli incentivi sono soggetti al “de minimis”.</p>
<p class="Corpo" align="right">Dott. Alessandro Suerz</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Denuncia di inizio attività e tutela dei terzi</title>
		<link>http://blog.confcommerciotrieste.it/2010/05/19/denuncia-di-inizio-attivita-e-tutela-dei-terzi/</link>
		<comments>http://blog.confcommerciotrieste.it/2010/05/19/denuncia-di-inizio-attivita-e-tutela-dei-terzi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 09:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armando Di Cesare</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gruppo Professionisti di Federservizi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.confcommerciotrieste.it/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Il tema giuridico della denuncia di inizio attività (disciplinata in via generale dal’art. 19 L. 241/90 e in materia edilizia dall’art. 23 d.P.R. 380/01) e quello correlato della tutela dei terzi che si ritengano lesi dagli effetti della denuncia di inizio di attività ha sempre rappresentato profili problematici.
 Con il termine denuncia di inizio di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><span>Il tema giuridico della denuncia di inizio attività (disciplinata in via generale dal’art. 19 L. 241/90 e in materia edilizia dall’art. 23 d.P.R. 380/01) e quello correlato della tutela dei terzi che si ritengano lesi dagli effetti della denuncia di inizio di attività ha sempre rappresentato profili problematici.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span><span> </span>Con il termine denuncia di inizio di attività ( D.I.A.) si intende che determinate attività economiche possono svolgersi a prescindere da un provvedimento autorizzativo della pubblica amministrazione, in quanto trovano il loro titolo di legittimazione direttamente nella legge.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span><span> </span>Con la sentenza n. 717/09 il Consiglio di Stato, sezione VI, ha esaminato analiticamente i due orientamenti che da sempre caratterizzano la natura della denuncia di inizio attività: </span></p>
<ol type="1">
<li class="MsoNormal"><span>un      primo orientamento considera la denuncia di inizio di attività come un      atto di iniziativa privata e ritiene dunque che la legittimazione      all’esercizio dell’attività non sia fondata su un atto di consenso della      pubblica amministrazione, ma trovi la propria fonte direttamente dalla      legge;</span></li>
<li class="MsoNormal"><span>un      secondo orientamento ritiene la D.I.A. una fattispecie complessa o a      formazione successiva, che consente al privato di conseguire un titolo      abilitativo a seguito del decorso del termine di trenta giorni dalla      presentazione della denuncia.</span></li>
</ol>
<p class="MsoNormal"><span><span> </span>Adire all’una o all’altra tesi interpretativa comporta rilevanti conseguenze, sotto il profilo della tutela, per il terzo contrario all’attività (ad esempio edilizia) assentita.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span><span> </span>Infatti se si considera la D.I.A. come un atto privato è inammissibile la sua diretta impugnazione davanti al giudice amministrativo e il terzo leso dalla D.I.A. dovrebbe sollecitare la pubblica amministrazione ad agire in sede di autotutela e, in caso di inerzia, impugnare il silenzio ai sensi dell’art. 21 bis L. 1034/71.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span><span> </span>Ove, invece, si considerasse la D.I.A. come un provvedimento amministrativo di natura abilitativa determinatosi per effetto del silenzio della pubblica amministrazione, il terzo leso dalla D.I.A. potrebbe direttamente impugnare il titolo abilitativo entro il termine ordinario di sessanta giorni da quando ne è venuto a conoscenza.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span><span> </span>Il Consiglio di Stato nella citata sentenza, pur riconoscendo che la D.I.A. non è un provvedimento amministrativo a formazione tacita ma un atto privato, ha ritenuto non condivisibile seguire la tesi secondo la quale il terzo, leso dalla D.I.A., dovrebbe richiedere alla pubblica amministrazione di porre in essere i provvedimenti di autotutela, attivando in caso di inerzia, il rimedio di cui all’art. 21 bis cit. </span></p>
<p class="MsoNormal"><span>Al contrario, si legge nella sentenza, per individuare gli strumenti di tutela che il terzo può attivare, si deve partire dal principio costituzionale dell’effettività della tutela giurisdizionale, secondo il quale la sostituzione, prevista dalla legge, del provvedimento espresso con la D.I.A. non può determinare l’effetto di diminuire la possibilità di tutela giurisdizionale offerta al terzo contro interessato, costringendolo ad impugnare il silenzio-rifiuto.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span><span> </span>Gli strumenti di tutela giurisdizionale del terzo, devono rimanere sostanzialmente immutati anche laddove l’attività svolta trovi fondamento nella D.I.A. anziché in un provvedimento amministrativo.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span><span> </span>Il terzo, quindi, che si senta leso dagli effetti di una D.I.A. relativa alla costruzione di un immobile, potrà esperire dinnanzi al giudice amministrativo, un’azione c.d. di accertamento, entro sessanta giorni dal completamento dei lavori, al fine di ottenere una declaratoria che non sussistevano i presupposti per svolgere l’attività sulla base della semplice D.I.A. </span></p>
<p class="MsoNormal"><span>Emanata la sentenza graverà sull’amministrazione l’obbligo di ordinare la rimozione degli effetti della condotta posta in essere dal privato, sulla base dei presupposti che il giudice ha ritenuto mancanti.</span></p>
<p class="MsoNormal">Avv. Armando Di Cesare</p>
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		<title>Edilizia libera: quanto libera?</title>
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		<pubDate>Wed, 19 May 2010 09:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Mezzina</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gruppo Professionisti di Federservizi]]></category>

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		<description><![CDATA[E’ dall’inizio dell’anno che sui giornali vediamo articoli che parlano di edilizia libera e di lavori che si possono eseguire senza alcuna preventiva autorizzazione comunale.
In effetti in data 17/12/2009 è entrata in vigore la legge regionale sull’edilizia che liberalizza una serie di interventi tra i quali spostamenti di pareti e porte interne, cambio dei serramenti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">E’ dall’inizio dell’anno che sui giornali vediamo articoli che parlano di edilizia libera e di lavori che si possono eseguire senza alcuna preventiva autorizzazione comunale.</p>
<p class="MsoNormal">In effetti in data 17/12/2009 è entrata in vigore la legge regionale sull’edilizia che liberalizza una serie di interventi tra i quali spostamenti di pareti e porte interne, cambio dei serramenti e realizzazione di tettoie e verande di modeste dimensioni.</p>
<p class="MsoNormal">E’ importante perciò sapere che la libertà nell’esecuzione delle opere non significa però poter intervenire senza alcun vincolo, in quanto la norma prevede che le i lavori in attività di edilizia libera, devono comunque rispettare quanto previsto dai regolamenti locali e nazionali in materia igienico sanitaria, urbanistica e di tutela paesaggistica ed ambientale.</p>
<p class="MsoNormal">Pertanto la legge liberalizza le suddette opere e presuppone che il privato cittadino sia a conoscenza di tutte le leggi e regolamenti che vigono sul territorio italiano, condizione ardua anche per i più informati o per i fruitori di internet, quest’ultimo infatti è uno strumento che talvolta contribuisce a complicare e confondere le notizie.</p>
<p class="MsoNormal">Si consiglia quindi i lettori si stare in guardia dal prendere iniziative senza prima contattare un tecnico abilitato che dia le opportune indicazioni e verifichi la fattibilità dell’intervento, al fine di poterlo eseguire nel rispetto delle normative e senza ricadere in abusi insanabili che diventerebbero un ostacolo in fase di compravendita, affittanza, richiesta di mutuo o altro atto notarile.</p>
<p class="MsoNormal" style="right;">Geom. Davide Mezzina</p>
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