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	<title>Confcommercio Trieste - Blog di discussione</title>
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	<description>Questo blog nasce dall'esigenza di proporre e sviluppare un movimento d'opinione aperto a tutti, per costruire insieme il ruolo che, idealmente e soprattutto concretamente, possono svolgere imprese ed imprenditori per la cura del bene comune.</description>
	<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:29:33 +0000</pubDate>
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	<language>en</language>
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		<title>Il Sistri (sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti)</title>
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		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 13:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo Martellossi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gruppo Professionisti di Federservizi]]></category>

		<category><![CDATA[massimo martellossi]]></category>

		<category><![CDATA[sistri]]></category>

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		<description><![CDATA[Negli ultimi due anni sempre di più si è sentito parlare “drammaticamente” del SITRI e più in generale della gestione dei rifiuti e della relativa raccolta differenziata.
Di sicuro la difficoltà è stata forse dovuta alla generale ritrosia nell’uso di strumenti informatici oltre alla non sempre facile accettazione del cambiamento. Problematica almeno quest’ultima che terrà viva [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNoSpacing" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="12pt;">Negli ultimi due anni sempre di più si è sentito parlare “drammaticamente” del SITRI e più in generale della gestione dei rifiuti e della relativa raccolta differenziata.</span></p>
<p class="MsoNoSpacing" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="12pt;">Di sicuro la difficoltà è stata forse dovuta alla generale ritrosia nell’uso di strumenti informatici oltre alla non sempre facile accettazione del cambiamento. Problematica almeno quest’ultima che terrà viva la discussione anche sulla gestione della raccolta differenziata.</span></p>
<p style="justify;"><span style="EN-US;"><span style="small;">Il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) nasce nel 2009 su iniziativa del Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nel più ampio quadro di </span><a href="http://www.sistri.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=72&amp;Itemid=123"><span style="none;"><span style="small;">innovazione e modernizzazione della Pubblica Amministrazione</span></span></a><span style="small;"> per permettere l&#8217;informatizzazione dell&#8217;intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani per la Regione Campania.</span></span></p>
<p style="justify;"><span style="EN-US;"><span style="small;">Il Sistema semplifica le procedure e gli adempimenti riducendo i costi sostenuti dalle imprese e gestisce in modo innovativo ed efficiente un processo complesso e variegato con garanzie di maggiore trasparenza, conoscenza e prevenzione dell&#8217;illegalità.</span></span></p>
<p style="justify;"><span style="EN-US;"><span style="small;">La lotta alla illegalità nel settore dei rifiuti speciali costituisce una priorità del Governo per contrastare il proliferare di azioni e comportamenti non conformi alle regole esistenti e, in particolare, per mettere ordine a un sistema di rilevazione dei dati che sappia facilitare, tra l’altro, i compiti affidati alle autorità di controllo.</span></span></p>
<p style="justify;"><span style="EN-US;"><span style="small;">È questo il motivo per cui è stato realizzato il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti SISTRI, la cui gestione è stata affidata al </span><a href="http://www.sistri.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=65&amp;Itemid=107"><span style="none;"><span style="small;">Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente</span></span></a><span style="small;">.</span></span></p>
<p style="justify;"><span style="EN-US;"><span style="small;">Nell’ottica di controllare in modo più puntuale la movimentazione dei rifiuti speciali lungo tutta la filiera, viene pienamente ricondotto nel SISTRI il trasporto intermodale e </span><a href="http://www.sistri.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=176&amp;Itemid=27"><span style="none;"><span style="small;">posta</span></span></a><span style="small;"> particolare enfasi alla fase finale di smaltimento dei rifiuti, con l’utilizzo di sistemi elettronici in grado di dare visibilità al flusso in entrata ed in uscita degli autoveicoli nelle discariche.</span></span></p>
<p style="justify;"><span style="EN-US;"><span style="small;">Il SISTRI costituisce, quindi, strumento ottimale di una nuova strategia volta a garantire un maggior controllo della movimentazione dei rifiuti speciali.</span></span></p>
<p style="justify;"><span style="EN-US;"><span style="small;">Con il SISTRI lo Stato intende dare, inoltre, un segnale forte di cambiamento nel modo di gestire il sistema informativo sulla movimentazione dei rifiuti speciali. Da un sistema cartaceo - imperniato sui tre documenti costituiti dal Formulario di identificazione dei rifiuti, Registro di carico e scarico, Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) - si passa a soluzioni tecnologiche avanzate in grado, da un lato, di semplificare le procedure e gli adempimenti con una riduzione dei costi sostenuti dalle imprese e, dall’altro, di gestire in modo innovativo e più efficiente, e in </span><a href="http://www.sistri.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=176&amp;Itemid=27"><span style="none;"><span style="small;">tempo</span></span></a><span style="small;"> reale, un processo complesso e variegato che comprende tutta la filiera dei rifiuti, con garanzie di maggiore trasparenza e conoscenza.</span></span></p>
<p style="justify;"><span style="EN-US;"><span style="small;">L’iniziativa si inserisce così anche nell’ambito dell’azione di politica economica che da tempo lo Stato e le Regioni stanno portando avanti nel campo della semplificazione normativa, dell’efficientamento della Pubblica Amministrazione e della riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese.</span></span></p>
<p style="justify;"><span style="EN-US;"><span style="small;">I vantaggi per lo Stato, derivanti dall’applicazione del SISTRI, saranno quindi molteplici in termini di legalità, prevenzione, trasparenza, efficienza, semplificazione normativa, modernizzazione. Benefici ricadranno anche sul sistema delle imprese. Una più corretta gestione dei rifiuti avrà, infatti, vantaggi sia in termini di riduzione del danno ambientale, sia di eliminazione di forme di concorrenza sleale tra imprese, con un impatto positivo per tutte quelle che, pur sopportando costi maggiori, operano nel rispetto delle regole.</span></span></p>
<p class="MsoNoSpacing" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="12pt;">Durante la fase di dibattimento e discussione della manovra, abbiamo poi assistito nel breve lasso di tempo di una quindicina di giorni all’abrogazione del SISTRI e successivamente una repentina marcia indietro con nuove disposizioni che prevedono una verifica tecnica delle componenti software e hardware ai fini dell’eventuale implementazione di tecnologie di utilizzo più semplice rispetto a quelle previste attualmente. La verifica e la messa a punto dovrebbe concludersi entro il 15 dicembre 2011. Il termine ultimo invece di entrata dell’operatività del Sistri dovrebbe essere il 09 febbraio 2012. </span></p>
<p class="MsoNoSpacing" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="12pt;">L’importante a questo punto è decidere spostandoci dal concetto tipicamente giuliano ma sempre più spesso italico del “no se pol”. Basta quindi con le proroghe che semplicemente spostano il problema senza invece risolverlo. Ben venga invece da parte degli organi competenti la valutazione e la semplificazione necessaria prima di rendere<span style="yes;">  </span>operativo il sistema e comunque dopo la certezza che tutto funzioni correttamente (dispositivo USB, black box per i trasportatori e apparati di sorveglianza per gli impianti di discarica e per gli impianti di incenerimento dei rifiuti).</span></p>
<p class="MsoNoSpacing" style="0cm 0cm 0pt;"> </p>
<p class="MsoNoSpacing" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="12pt;">Massimo Martellossi</span></p>
<p class="MsoNoSpacing" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="12pt;"> </span></p>
<p class="MsoNoSpacing" style="0cm 0cm 0pt;"><strong><span style="12pt;">Bibliografia e riferimenti</span></strong></p>
<p class="MsoNoSpacing" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="12pt;">www.sistri.it</span></p>
<p class="MsoNoSpacing" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="12pt;">D.Lgs 152-2006</span></p>
<p class="MsoNoSpacing" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="12pt;">regolamento<span style="yes;">  </span>per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e la pulizia del territorio del comune di Trieste</span></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Di termini raddoppiati e di proroghe: la Circ. 1/E del 13.01.2012</title>
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		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 21:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Azzano</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Associazione]]></category>

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		<description><![CDATA[L&#8217;Agenzia delle Entrate ha diramato lo scorso 13 gennaio 2012 la Circolare n. 1/E dedicata alla &#8220;Attività di controllo ai fini dell&#8217;imposta sul valore aggiunto sui periodi di imposta oggetto delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289&#8220;. Il titolo criptico sottintende invece un tema di assoluto rilievo per molte categorie di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Agenzia delle Entrate ha diramato lo scorso 13 gennaio 2012 la Circolare n. 1/E dedicata alla &#8220;<em>Attività di controllo ai fini dell&#8217;imposta sul valore aggiunto sui periodi di imposta oggetto delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289</em>&#8220;. Il titolo criptico sottintende invece un tema di assoluto rilievo per molte categorie di imprenditori/contribuenti: la possibilità che l&#8217;Agenzia delle Entrate possa emanare avvisi di accertamento ai fini IVA relativamente a periodi di imposta per i quali il contribuente aveva aderito ai condoni della stagione 2003-2004.</p>
<p>L&#8217;eventualità è il frutto avvelenato della concomitante operatività di tre diverse statuizioni:</p>
<p>- le sentenze della Corte di Giustizia del 17 luglio 2008 (in causa C-132/06) e dell’11 dicembre 2008 (in causa C-174/07), le quali hanno dichiarato che, avendo la Repubblica italiana previsto agli articoli 8 (dichiarazione integrativa) e 9 (condono tombale) della legge n. 289 del 2002 una rinuncia generale e indiscriminata all’accertamento delle operazioni imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto effettuate nel corso di una serie di periodi di imposta, le sanatorie ivi previste sono incompatibili con il diritto comunitario e perciò invalide a tutti gli effetti;</p>
<p>- la nota sentenza della Corte Costituzionale n. 247 del 25.07.2011, ampiamente ed aspramente commentata anche su questo blog, che ha sancito la legittimità costituzionale del raddoppio dei termini di accertamento in presenza di violazione suscettibile di denunzia in sede penale per le fattispecie previste dal D.Lgs. 74/2000;</p>
<p>- l’art. 2, comma 5-ter, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011,<br />
n. 148, la quale ha disposto la proroga di un anno dei termini per l’accertamento ai fini IVA nei confronti dei contribuenti “<em>che hanno aderito al condono di cui alla legge n. 289 del 2002</em>”. Quest&#8217;ultima disposizione rappresenta una &#8220;gentile e graziosa&#8221; concessione che il Legislatore ha fatto alle istanze dell&#8217;Agenzia delle Entrate, la quale aveva chiesto - proprio in virtù della sentenza della Corte Costituzionale sopra citata - più tempo per accertare fatti risalenti ai periodi di imposta oggetto di condono.</p>
<p>La Circolare 1/E/2012 si occupa quindi di dettare le istruzioni operative per consentire agli Uffici periferici di intervenire nuovamente con azioni accertative ai fini IVA su annualità definite attraverso il condono. Vale la pena precisare che invece per le imposte dirette (IRPEF, IRPEG/IRES), non essendo state interessate dalla pronuncia della Corte di Giustizia, in quanto non tributi comunitari, i condoni continuano ad avere piena operatività nei loro promessi effetti premiali.</p>
<p>La nuova tempistica dettata dalla Circolare è quindi la seguente:</p>
<p>- entro il <span style="bold;">31.12.2012</span>, l&#8217;anno di imposta <span style="bold;">2000 in caso di </span><span style="bold;">omessa dichiarazione </span>e se sono presenti gli estremi di un reato: il 2000, con omessa dichiarazione, sarebbe decaduto il 31.12.2006; in presenza di reati, per effetto del raddoppio, si sarebbe andati al 2011; grazie al D.L. 138/2011 il termine di decadenza si proroga al 31.12.2012;<br />
- entro il <span style="bold;">31.12.2013</span>, l&#8217;anno di imposta <strong>2001 in </strong><span style="bold;">caso di </span><span style="bold;">omessa dichiarazione </span>e se sono presenti gli estremi di un reato: il 2001, con omessa dichiarazione, sarebbe decaduto il 31.12.2007; in presenza di reati, per effetto del raddoppio, si sarebbe andati al 2012; grazie al D.L. 138/2011 il termine di decadenza si proroga al 31.12.2013;<br />
- entro il <span style="bold;">31.12.2012</span>, l&#8217;anno di imposta <span style="bold;">2002 </span><strong>ove la dichiarazione sia stata regolarmente presentata</strong>: il 2002 sarebbe decaduto il 31.12.2007; in presenza di reati, per effetto del raddoppio, si sarebbe andati al 2011; grazie al D.L. 138/2011 il termine di decadenza si proroga al 31.12.2012.</p>
<p>Quali forme di sanatoria sono interessate da questa (duplice) proroga? La Circ. 1/E/2012 è esplicita nel ritenere che tutte le forme di sanatoria previste dalla legge 289/2002 siano state idonee a limitare il potere accertativo dell&#8217;amministrazione finanziaria e pertanto siano inefficaci ai fini IVA per contrasto con il diritto comunitario. Così testualmente si esprime:</p>
<p>&#8220;<em>Sebbene la sentenza della Corte Costituzionale si riferisca esclusivamente al c.d. “condono tombale” di cui all’art. 9 della legge n. 289 del 2002, i principi da essa affermati possono ritenersi applicabili anche per gli accertamenti ai fini IVA relativi a periodi di imposta con riferimento ai quali il contribuente si sia avvalso di altre sanatorie previste dalla citata legge che incidono sul potere accertativo, quali in specie quelle di cui agli articoli 7 (Definizione automatica di redditi di impresa e di lavoro autonomo per gli anni pregressi mediante<br />
autoliquidazione), 8 (Integrazione degli imponibili per gli anni pregressi) e 15 (Definizione degli accertamenti, degli atti di contestazione, degli avvisi di irrogazione delle sanzioni, degli inviti al  contraddittorio e dei processi verbali di constatazione)</em>&#8220;.</p>
<p>Il richiamo alla sanatoria di cui all&#8217;art. 15 appare francamente incongruo, perché - seguendo la giurisprudenza della Corte di Giustizia - non si è in presenza di una rinuncia generale ed indiscriminata all&#8217;accertamento, quanto piuttosto di una serie di fattispecie nelle quali l&#8217;amministrazione finanziaria aveva in diversa intensità e misura comunque esercitato il potere di accertamento (processo verbale di constatazione - avviso di accertamento - avvisi di irrogazione di sanzioni, etc.).</p>
<p>Ma vi è di più: come si configura un nuovo atto di accertamento su fattispecie comunque definite? La Circolare 1/E/2012 afferma che &#8220;<em>nella ipotesi della intervenuta definizione di un atto di accertamento<br />
precedentemente notificato, considerato che gli effetti di quest’ultimo sono stati caducati dalla sanatoria, illegittima per le ragioni innanzi chiarite, va dunque emesso un nuovo atto di accertamento, in funzione della più volte citata “riespansione del potere accertativo dell’amministrazione” affermata dalla Corte Costituzionale</em>&#8220;. La forzatura alle regole di sistema vigenti nell&#8217; accertamento fiscale appare evidente e non facilmente digeribile dal contribuente e dai professionisti che lo assistono: forzatura e non digeribilità che appaiono vieppiù accresciute ove si leggano le contorsioni dialettiche, dall&#8217;effetto pratico pressoché nullo, con le quali l&#8217;Agenzia delle Entrate cerca di affermare che l&#8217;adesione alle sanatorie non rappresenti di per sé sola un&#8217;autodenuncia del contribuente. Sul punto sarà la pratica di quest&#8217;anno a stabilire l&#8217;effettività di questa auto-restrizione da parte degli Uffici.</p>
<p>In conclusione, il 2012 potrà portare ai contribuenti che avevano aderito alle sanatorie di cui alla legge 289/2002 l&#8217;amara sorpresa di nuovi accertamenti ai fini IVA riferiti a periodi di imposta oltremodo risalenti nel tempo, di eventuali denunzie in sede penale (salva la prescrizione che sia già maturata), e di certo nuovi inevitabili contenziosi.</p>
<p>Due possibili motivi di contenzioso potranno essere infatti:</p>
<p>- la costituzionalità stessa dell&#8217;art. 2, comma 5-ter, D.L. 138/2011 ove prevede una proroga di termini, in relazione ai quali la Corte Costituzionale nella sentenza 247 del 25.07.2011, in un passo volutamente &#8220;dimenticato&#8221; dall&#8217;Agenzia delle Entrate ha stabilito l&#8217;incumulabilità delle proroghe;</p>
<p>- la legittimità dell&#8217;irrogazione delle sanzioni in presenza di un tale coacervo normativo contraddittorio.</p>
<p>Da ultimo, una domanda retorica, forse facile e demagogica, in tempi di lotta all&#8217;evasione a tutto campo: ma è proprio ad armi pari una lotta tra un Fisco-Maciste ed un contribuente anoressico?</p>
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		<title>Errore medico e onere della prova: le ultime novità a favore del paziente danneggiato</title>
		<link>http://blog.confcommerciotrieste.it/2012/01/13/errore-medico-e-onere-della-prova-le-ultime-novita-a-favore-del-paziente-danneggiato/</link>
		<comments>http://blog.confcommerciotrieste.it/2012/01/13/errore-medico-e-onere-della-prova-le-ultime-novita-a-favore-del-paziente-danneggiato/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 15:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Grisafi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gruppo Professionisti di Federservizi]]></category>

		<category><![CDATA[errore medico]]></category>

		<category><![CDATA[michele grisafi]]></category>

		<category><![CDATA[responsabilità medica]]></category>

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		<description><![CDATA[Il cammino della giurisprudenza in materia di responsabilità sanitaria sembra essere giunto a una fase di piena maturità in cui la posizione del paziente risulta più tutelata di fronte all’Autorità Giudiziaria. 
Per diverso tempo la responsabilità medica è stata ancorata ad una responsabilità di tipo extracontrattuale, con conseguenti oneri probatori a carico del paziente particolarmente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 10pt;"><span style="small;"><span style="Calibri;">Il cammino della giurisprudenza in materia di responsabilità sanitaria sembra essere giunto a una fase di piena maturità in cui <strong>la posizione del paziente risulta più tutelata</strong> di fronte all’Autorità Giudiziaria. </span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 10pt;"><span style="small;"><span style="Calibri;">Per diverso tempo la responsabilità medica è stata ancorata ad una responsabilità di tipo extracontrattuale, con conseguenti oneri probatori a carico del paziente particolarmente gravosi, fino a quando la Suprema Corte ha posto a fondamento della responsabilità della struttura sanitaria la figura del contratto atipico c.d. di “spedalità” o di assistenza sanitaria, in relazione al quale ne consegue una <strong>responsabilità di natura contrattuale della casa di cura o dell&#8217;Ente nei confronti del paziente</strong>. A fronte dell&#8217;obbligazione al pagamento del corrispettivo (che può essere adempiuto anche dal servizio sanitario nazionale), nascono a carico dell’ente ospedaliero, accanto agli obblighi di tipo “sanitario”, anche obblighi alberghieri in senso lato, nonché obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario e di tutte le attrezzature necessarie per far fronte in modo adeguato a complicazioni ed emergenze. </span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 10pt;"><span style="small;"><span style="Calibri;">La responsabilità dell&#8217;ente sanitario viene configurata come un&#8217;ipotesi di responsabilità oggettiva in relazione all&#8217;operato dei propri dipendenti: infatti, si ritiene applicabile l&#8217;art. 1228 c.c., che rende il debitore responsabile per i fatti dolosi o colposi degli ausiliari dei quali egli si avvale per l&#8217;esecuzione della prestazione. Ancora, ai sensi degli artt. 1175, 1218 e 1375 c.c., la struttura sanitaria risponde del danno da disorganizzazione nel caso di danno ingiusto arrecato al paziente per omissione di diligenza nel predisporre gli strumenti necessari all&#8217;esatto adempimento della prestazione sanitaria.</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 10pt;"><span style="small;"><span style="Calibri;"><strong>Una decisa evoluzione giurisprudenziale si è avuta anche in tema di ripartizione dell&#8217;onere probatorio sul nesso di causa tra evento lesivo e prestazione sanitaria.</strong></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 10pt;"><span style="small;">La risalente giurisprudenza delle Sezioni Semplici della Corte di Cassazione in ordine all&#8217;onere della prova, riteneva che il paziente danneggiato che agiva in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti era tenuto a provare anche il nesso causale tra la patologia denunciata e la prestazione sanitaria. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 10pt;"><span style="small;"><span style="Calibri;"><strong>Tale impostazione in ordine all’onere della prova è stata profondamente modificata a favore del paziente danneggiato dalla innovativa sentenza a Sezioni Unite n. 577/2008 della Suprema Corte</strong>, poi confermata dalle successive pronunce che hanno trattato la medesima problematica.</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 10pt;"><span style="small;"><span style="Calibri;">Le Sezioni Unite della Cassazione, nell’affrontare proprio una fattispecie di una infezione (da epatite “C”) contratta in occasione di un intervento chirurgico, ha deciso che il precedente orientamento relativo all’onere della prova del nesso di causalità non poteva essere condiviso. La Suprema Corte ha quindi dettato il seguente nuovo principio di diritto: “In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell&#8217;onere probatorio, <strong>l&#8217;attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare</strong> il contratto (o il contatto sociale) e <strong>l&#8217;aggravamento della patologia o l&#8217;insorgenza di un&#8217;affezione ed allegare l&#8217;inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato</strong>. Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante.”</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 10pt;"><span style="small;"><span style="Calibri;"><strong>L’impostazione di cui sopra, come rilevavamo, è stata confermata dalle successive sentenze della Suprema Corte a Sezioni Semplici</strong> (es. la n. 12274/2011, la n. 1538/2010 e la n. 20101/2009). Con sentenza molto recente, la n. 15993 del 21 luglio 2011, la Suprema Corte ha richiamato nuovamente la sentenza n. 577/2008, precisando quanto segue: “lo sforzo probatorio dell&#8217;attore puo&#8217; non spingersi oltre la deduzione di qualificate inadempienze in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, restando poi a carico del convenuto l&#8217;onere di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia puo&#8217; essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno”.</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 10pt;"><span style="small;"><span style="Calibri;"><a href="http://www.studiogrisafi.com">Avv. Michele Grisafi</a></span></span></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
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		<title>Acustica in edilizia</title>
		<link>http://blog.confcommerciotrieste.it/2012/01/04/acustica-in-edilizia/</link>
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		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 09:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Mezzina</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Associazione]]></category>

		<category><![CDATA[acustica]]></category>

		<category><![CDATA[acustico]]></category>

		<category><![CDATA[archidomus]]></category>

		<category><![CDATA[disagio]]></category>

		<category><![CDATA[geometra]]></category>

		<category><![CDATA[inquinamento acustico]]></category>

		<category><![CDATA[mezzina]]></category>

		<category><![CDATA[perizia]]></category>

		<category><![CDATA[rumore]]></category>

		<category><![CDATA[trieste]]></category>

		<category><![CDATA[vibrazioni]]></category>

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		<description><![CDATA[Sono passati quindici anni dall&#8217;uscita del DPCM 5/12/1997&#8243; determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici&#8221;, in cui si prevedono le caratteristiche costruttive e la qualità dei materiali che devono essere impiegati nella costruzione dei nuovi edifici e finalizzati al contenimento dell&#8217;inquinamento acustico, anche chiamato &#8220;comfort acustico&#8221;. 
La Legge quadro n.447 del 26 ottobre 1995 sull&#8217;inquinamento acustico ed [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="0pt;"><span style="black;"><span style="small;">Sono passati quindici anni dall&#8217;uscita del DPCM 5/12/1997&#8243; determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici&#8221;, in cui si prevedono le caratteristiche costruttive e la qualità dei materiali che devono essere impiegati nella costruzione dei nuovi edifici e finalizzati al contenimento dell&#8217;inquinamento acustico, anche chiamato &#8220;comfort acustico&#8221;. </span></span></p>
<p style="0cm 0cm 0pt;"><span style="black;"><span style="small;">La Legge quadro n.447 del 26 ottobre 1995 sull&#8217;inquinamento acustico ed il suo decreto attuativo DPCM 5/12/1997, fissano i valori minimi e massimi di rumore riscontrabili all&#8217;interno degli edifici riguardanti la trasmissione tra differenti unità immobiliari, il rumore esterno, il rumore di calpestio ed il rumore dato da impianti a funzionamento continuo e discontinuo.</span></span></p>
<p style="0cm 0cm 0pt;"><span style="black;"><span style="small;">Questa disciplina offre la possibilità pertanto ad un soggetto disturbato dal rumore del vicino (o dei vicini) ad agire nei suoi confronti per ottenere la cessazione o riduzione del rumore prodotto, se necessario anche per via giudiziale; si pensi ad esempio ad un televisore o ad una radio a tutto volume, al suono di uno strumento musicale, al camminare con i tacchi, al trascinamento di una sedia o di un mobile e al condizionatore d’aria.</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="black;"><span style="small;">I parametri sono ben individuati e con l’impiego della strumentazione adatta (fonometro) si può accertare se la condizione di disagio dato da fonti rumorose esce dai parametri imposti dalla legge e quindi dare al cliente la prova documentale necessaria per imporre al vicino la cessazione o riduzione del rumore prodotto, specie per gli orari notturni dove i parametri sono molto restrittivi.</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="black;"><span style="small;">Infatti una lamentela verso il vicino basata solamente sulla nostra percezione non è prova sufficiente a chiedere le riduzione o la cessazione del rumore.</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="black;"><span style="small;">Inoltre il rumore può essere una causa di abbattimento di valore dell’immobile e pertanto un danno patrimoniale, condizione su cui scriverò un prossimo articolo specifico vista la delicatezza della condizione.</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="black;"><span style="small;">Si potrebbe dire che grazie a questa legge potremo dormire finalmente sonni tranquilli.</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="black;"><span style="small;"> </span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="black;"><span style="small;"> </span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="black;"><span style="small;">Geom. Davide Mezzina</span></span></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Riduzione IRAP per le imprese</title>
		<link>http://blog.confcommerciotrieste.it/2011/12/07/riduzione-irap-per-le-imprese/</link>
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		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 16:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Suerz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Associazione]]></category>

		<category><![CDATA[Gruppo Professionisti di Federservizi]]></category>

		<category><![CDATA[agevolazioni imprese]]></category>

		<category><![CDATA[IRAP]]></category>

		<category><![CDATA[IRES]]></category>

		<category><![CDATA[manovra correttiva]]></category>

		<category><![CDATA[suerz]]></category>

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		<description><![CDATA[Sebbene il provvedimento &#8220;salva Italia&#8221; contenga molte più cattive notizie rispetto a quella buone, vorrei soffermarmi su alcuni provvedimenti in favore delle imprese.
In questo modo affrontiamo la manovra correttiva con quello spirito natalizio  - che in questi giorni economicamente difficili  - ci può forse rasserenare un pochino gli animi.
Con la manovra correttiva emanata dal nuovo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="justify;">Sebbene il provvedimento &#8220;salva Italia&#8221; contenga molte più cattive notizie rispetto a quella buone, vorrei soffermarmi su alcuni provvedimenti in favore delle imprese.</p>
<p style="justify;">In questo modo affrontiamo la manovra correttiva con quello spirito natalizio  - che in questi giorni economicamente difficili  - ci può forse rasserenare un pochino gli animi.</p>
<p style="justify;">Con la manovra correttiva emanata dal nuovo Governo Monti, vi sono due interventi in favore delle imprese che riguardano l&#8217;IRAP.</p>
<p style="justify;">I provvedimenti in questione sono due:</p>
<ul>
<li>deduzione parziale dell&#8217;IRAP dall&#8217;IRES;</li>
<li>modifica del cuneo fiscale IRAP</li>
</ul>
<p><span style="underline;"><span style="underline;"><span style="underline;">A. Deduzione parziale dell&#8217;IRAP dall&#8217;IRES</span></span></span></p>
<p style="justify;">L&#8217;articolo 2 della manovra prevede cha dal 2012 le società potranno dedurre dalla base imponibile IRES la quota parte di IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per personale dipendente e ad esso assimilato, al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell&#8217;articolo 11, co. 1, lett. a), 1-bis, 4-bis.1 del DLGS 446/97.</p>
<p style="justify;">In pratica, si avrà un risparmio di IRES relativa alle spese di cui sopra al netto delle deduzioni spettanti per legge.</p>
<p><span style="underline;"><span style="underline;"><span style="underline;">B. Modifica del cuneo fiscale IRAP</span></span></span></p>
<p style="justify;">La manovra modifica la disciplina delle deduzioni IRAP a fronte dell&#8217;impiego di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.</p>
<p style="justify;">Ricordo brevemente che attualmente la disciplina tributaria prevede  - per ogni dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato - la deducibilità integrale dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonché la deduzione forfettaria per € 4.600 su base annua dalla base imponibile.</p>
<p style="justify;">La manova incrementa l&#8217;importo della deduzione forfettaria per i dipendenti assunti con contratto a tempo indetermnato che siano donne, o uomini di età inferiore a 35 anni.</p>
<p style="justify;">Pertanto, dopo le suddette modifiche, l&#8217;importo della deduzione forfettaria relativa ai dipendenti a tempo indeterminato ammonta:</p>
<p>a) ad € 4.600 per i lavoratori di sesso maschile di età superiore a 35 anni;</p>
<p>b) ad € 15.200 per i lavoratori di sesso maschile di età inferiore a 35, e per tutte le lavoratrici donne.</p>
<p style="justify;">Tale incremento si applicherà dal periodo di imposta sucessivo a quello in corso al 31 dicembre 2011, ovvero al periodo di imposta 2012 per le società con esercizio coincidente con l&#8217;anno solare.</p>
<p style="justify;">Vediamo nel concreto quale potrebbe essere il risparmio per le imprese.</p>
<p><span style="underline;"><span><span>A. Deduzione parziale dell&#8217;IRAP dall&#8217;IRES</span></span></span></p>
<p>Imponibile IRAP complessivo: € 300.000</p>
<p>Spese per personale dipendente e assimilato: € 200.000</p>
<p>Deduzioni art. 11: € 30.000</p>
<p>IRAP relativa: (200.000 - 30.000) * 3,90% = 6.630</p>
<p>Imponibile IRES ante deduzione: 100.000</p>
<p>IRES: (100.000 - 6.630) * 27,50% = 25.677.</p>
<p>Il risparmio d&#8217;imposta ammonta ad € 1.823</p>
<p><span style="underline;"><span><span>B. Modifica del cuneo fiscale IRAP</span></span></span></p>
<p>N. lavoratori dipendenti a tempo inderminato uomini &gt; 35 anni: 10</p>
<p>N. lavoratori dipendenti a tempo indereminato uomini &lt; 35 anni 3</p>
<p>N. donne lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato: 6</p>
<p>Deduzione forfettaria 2011: 4.600 * 19 = 87.400</p>
<p>Deduzione forfettaria 2012: (4.600 * 10) + (15.200 * 9) = 182.800</p>
<p>Incremento deduzione forfettaria: 182.800 - 87.400 = 95.400</p>
<p>Risparmio IRAP: 3.721</p>
<p style="justify;">Il risparmio per le imprese non si può certo definire generoso, e non credo che nemmeno il Governo possa sostenere che tali misure costituiscono un impulso posidito per la competitività delle aziende o per stimolare le imprese ad assumere maggiormente con conratti a tempo indeterminato.</p>
<p>Lo si potrebbe definire piuttosto un segnale di Buona volontà.</p>
<p>Alessandro Suerz</p>
<p style="justify;">
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Intestazioni fittizie di beni</title>
		<link>http://blog.confcommerciotrieste.it/2011/12/02/intestazioni-fittizie-di-beni/</link>
		<comments>http://blog.confcommerciotrieste.it/2011/12/02/intestazioni-fittizie-di-beni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 16:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Orsola Napoli</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gruppo Professionisti di Federservizi]]></category>

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		<description><![CDATA[DL 138/2011- comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento ai soci
 
 
Entro il 31 marzo 2012 i soggetti che esercitano attività d’impresa, sia in forma individuale che collettiva, devono comunicare i dati anagrafici dei soci o dei familiari dell’imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni dell’impresa. Tale adempimento è diretto a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="none;"><span style="underline;"><span style="&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="small;">DL 138/2011- comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento ai soci</span></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="none;"><span style="&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="small;"> </span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="small;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="small;"><span style="Calibri;">Entro il 31 marzo 2012 i soggetti che esercitano attività d’impresa, sia in forma individuale che collettiva, devono comunicare i dati anagrafici dei soci o dei familiari dell’imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni dell’impresa. Tale adempimento è diretto a riportare l’intestazione dei beni all’effettivo utilizzatore, scoraggiando l’occultamento, anche attraverso lo schermo societario, di quei beni che sono nella disponibilità dei soci o dei familiari dell’imprenditore. </span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="small;"><span style="Calibri;">Le categorie di beni per i quali scatta l’obbligo di segnalazione sono: autovetture, imbarcazioni, aeromobili, immobili, altri beni di valore superiore a €uro 3.000,00. Oggetto di comunicazione saranno non solo i beni ad uso esclusivamente aziendale, ma anche quelli ad uso promiscuo come le autovetture (almeno così pare, in attesa di ulteriori chiarimenti). Inoltre dovrà essere comunicata qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione nei confronti della società concedente.</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="small;"><span style="Calibri;">La manovra di ferragosto, che ha introdotto tale adempimento, prevede che venga tassato come reddito diverso la differenza tra il valore di mercato del bene ed il corrispettivo annuo previsto per la concessione in godimento dello stesso. Per la società scatta l’indeducibilità dei relativi costi. </span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="small;"><span style="Calibri;">La comunicazione serve pertanto per controllare quelle società intestatarie di beni mobili ed immobili e verificare l’effettivo utilizzo da parte dei soggetti intestatari; se per esempio l’immobile è di proprietà della società ma utilizzato dal socio gratuitamente o ad un valore inferiore a quello di mercato la differenza <span style="yes;"> </span>è soggetta a tassazione nei confronti del socio. Questo vuol dire che se l’immobile vale 100.000,00 €uro e viene concesso in godimento al socio gratuitamente la differenza (ovvero € 100.000,00) diventa reddito per il socio.</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="small;"><span style="Calibri;">Ci sono ancora molti punti oscuri, tra cui non è chiaro se vanno compresi anche i beni solo occasionalmente utilizzati dai soci visto che per “godimento” si intende la disponibilità che il socio ha del bene per un determinato periodo di tempo.</span></span></p>
<p><span style="AR-SA;">Nonostante le disposizioni contenute nella manovra di ferragosto si applichino a decorrere dal 2012, l’Agenzia delle Entrate ha previsto l’obbligo di comunicazione anche per le situazioni esistenti nel periodo d’imposta in corso al 17 settembre 2011; questo vuol dire che bisognerà monitorare tutti i beni concessi in godimento nel 2011 e verificare se sia il caso di estrometterli dalla società/azienda tramite l’assegnazione al socio; è una soluzione sicuramente onerosa ma che mette al riparo il socio da possibili futuri accertamenti. Oppure, sull’utilizzo gratuito dell’auto aziendale, si riaddebita al socio l’uso personale del veicolo a valore di mercato evitando così che per la società il costo sia indeducibile e per il socio tassabile.</span></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Pubblica amministrazione e risarcimento del danno</title>
		<link>http://blog.confcommerciotrieste.it/2011/09/24/pubblica-amministrazione-e-risarcimento-del-danno/</link>
		<comments>http://blog.confcommerciotrieste.it/2011/09/24/pubblica-amministrazione-e-risarcimento-del-danno/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 08:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armando Di Cesare</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gruppo Professionisti di Federservizi]]></category>

		<category><![CDATA[P.A. e risarcimento del danno.Di Cesare]]></category>

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		<description><![CDATA[Pubblica amministrazione e risarcimento del danno
 
Ad un anno di distanza dall’entrata in vigore del codice del processo amministrativo (D.leg.vo 104/2010), torna alla ribalta la questione del risarcimento del danno causato da un atto amministrativo illegittimo.
            Il TAR Sicilia, Sezione prima, con l’ordinanza n. 1628/11, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 30 comma 5 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="small;">Pubblica amministrazione e risarcimento del danno</span></p>
<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="small;"><span style="Times New Roman;"> </span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="small;">Ad un anno di distanza dall’entrata in vigore del codice del processo amministrativo (D.leg.vo 104/2010), torna alla ribalta la questione del risarcimento del danno causato da un atto amministrativo illegittimo.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="small;"><span style="Times New Roman;"><span style="1;">            </span>Il TAR Sicilia, Sezione prima, con l’ordinanza n. 1628/11, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 30 comma 5 del codice del processo amministrativo, laddove prevede che nel caso in cui sia proposta un’azione di annullamento, la domanda relativa al risarcimento del danno può essere formulata nel corso del giudizio, o comunque sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza.</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="small;"><span style="Times New Roman;"><span style="1;">            </span>La questione sottoposta al giudizio dei giudici siciliani riguardava il caso di un componente del collegio sindacale di un’azienda ospedaliera designato dal Ministero della salute e poi illegittimamente revocato. Costui dopo aver ottenuto l’annullamento dell’atto di revoca, richiedeva i danni per i compensi non percepiti; tuttavia esperiva la richiesta risarcitoria ben oltre il termine di centoventi giorni. </span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="small;"><span style="Times New Roman;"><span style="1;">            </span>I giudici siciliani hanno ritenuto, infatti, che il termine di centoventi giorni per proporre la richiesta<span style="yes;">  </span>risarcitoria decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza che ha annullato il provvedimento illegittimo, determini una irragionevole compressione del diritto di difesa della parte danneggiata; infatti il termine è eccessivamente breve e privo di qualsiasi giustificazione razionale, atteso che l’azione risarcitoria incide unicamente sul profilo della regolazione patrimoniale dell’illecito.</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="small;">Diversa è invece la ragione normativa che sottende all’ipotesi disciplinata dal comma 3 dell’art. 30, laddove si prevede che l’azione risarcitoria autonoma, cioè senza che sia proposta anche l’azione di annullamento, debba essere proposta entro il termine di centoventi giorni dal giorno in cui il fatto si è verificato. Questa azione mira ad accertare, sia pure in via incidentale, l’illegittimità del’atto e quindi l’esigenza di certezza del diritto e di stabilità dei rapporti giuridici giustifica la previsione del suddetto termine di impugnazione.</span></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>E&#8217; uscito il bando regionale per finanziamenti in conto capitale di interventi finalizzati alla messa a norma degli impianti tecnologici o per il risparmio energetico relativi alla prima casa</title>
		<link>http://blog.confcommerciotrieste.it/2011/09/16/e-uscito-il-bando-regionale-per-finanziamenti-in-conto-capitale-di-interventi-finalizzati-alla-messa-a-norma-degli-impianti-tecnologici-o-per-il-risparmio-energetico-relativi-alla-prima-casa/</link>
		<comments>http://blog.confcommerciotrieste.it/2011/09/16/e-uscito-il-bando-regionale-per-finanziamenti-in-conto-capitale-di-interventi-finalizzati-alla-messa-a-norma-degli-impianti-tecnologici-o-per-il-risparmio-energetico-relativi-alla-prima-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 11:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Mezzina</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Associazione]]></category>

		<category><![CDATA[Davide Mezzina]]></category>

		<category><![CDATA[finanziamenti in conto capitale]]></category>

		<category><![CDATA[impianti tecnologici]]></category>

		<category><![CDATA[manutenzione straordinaria]]></category>

		<category><![CDATA[messa a norma]]></category>

		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>

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		<description><![CDATA[E&#8217; uscito il 10 agosto di quest&#8217;anno,il bollettino ufficiale del n.32 della regione, che prevede la concessione di finanziamenti in conto capitale per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici o al conseguimento del risparmio energetico relativi alla prima casa.
Sono beneficiari dei contributi i soggetti privati proprietari o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; uscito il 10 agosto di quest&#8217;anno,il bollettino ufficiale del n.32 della regione, che prevede la concessione di finanziamenti in conto capitale per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici o al conseguimento del risparmio energetico relativi alla prima casa.</p>
<p>Sono beneficiari dei contributi i soggetti privati proprietari o comproprietari di immobili nei quali abbiano la residenza anagrafica al momento della domanda e la conservino fino all&#8217;erogazione del contributo.</p>
<p>Gli interventi finanziabili sono indicati all&#8217;art.3, di seguito si riportano i più importanti che sono la messa a norma di impianti elettrici, installazione di impianti solari termici e fotovoltaici, installazione di caldaie ad alto rendimento, realizzazione di isolamenti degli involucri edilizi (cappotti) e sostituzione di serramenti.</p>
<p>I succitati interventi devono rientrare in dei parametri specifici di performance stabiliti per legge.</p>
<p>Le domande vanno presentate esclusivamente per posta raccomandata o PEC alle strutture competenti.</p>
<p>Sono ammissibili a contributo le spese relative alle forniture e relativa posa in opera, comprensive di tutti gli allacciamenti, dell&#8217;IVA e di tutti gli oneri di progettazione e collaudo, di importo non inferiore ad euro 3.000,00, sostenute dopo la presentazione della domanda.</p>
<p>La liquidazione del contributo è disposta sulla base della documentazione attestante l&#8217;avvenuta esecuzione dei lavori ammessi al finanziamento, la cui documentazione di spesa sia intestata al beneficiario, per un importo pari al 50% della spesa complessiva dichiarata in domanda.</p>
<p>In calce al bollettino ufficiale si trova il modulo della domanda che deve essere presentata entro il 3 ottobre 2011.</p>
<p>Geom. Davide Mezzina</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.confcommerciotrieste.it/2011/09/16/e-uscito-il-bando-regionale-per-finanziamenti-in-conto-capitale-di-interventi-finalizzati-alla-messa-a-norma-degli-impianti-tecnologici-o-per-il-risparmio-energetico-relativi-alla-prima-casa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La raccolta differenziata dei rifiuti</title>
		<link>http://blog.confcommerciotrieste.it/2011/09/15/la-raccolta-differenziata-dei-rifiuti/</link>
		<comments>http://blog.confcommerciotrieste.it/2011/09/15/la-raccolta-differenziata-dei-rifiuti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 15:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo Martellossi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gruppo Professionisti di Federservizi]]></category>

		<category><![CDATA[massimo martelossi]]></category>

		<category><![CDATA[raccolta differenziata rifiuti]]></category>

		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.confcommerciotrieste.it/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Prima di procedere con la discussione sulla gestione dei rifiuti e per la maggior comprensione, vengono riportate alcune definizioni (almeno quelle principali peraltro riportate sul Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e la pulizia del territorio del Comune di Trieste):
 
-       rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell&#8217;allegato A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNoSpacing" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="12pt;">Prima di procedere con la discussione sulla gestione dei rifiuti e per la maggior comprensione, vengono riportate alcune definizioni (almeno quelle principali peraltro riportate sul Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e la pulizia del territorio del Comune di Trieste):</span></p>
<p class="MsoNoSpacing" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="12pt;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="none;"><span style="Arial;"><span style="Ignore;">-<span style="7pt &quot;Times New Roman&quot;;">       </span></span></span><span style="underline;"><span style="12pt;">rifiuto</span></span><span style="12pt;">: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell&#8217;allegato A alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l&#8217;obbligo di disfarsi;</span></p>
<p class="MsoNormal" style="none;"><span style="Arial;"><span style="Ignore;">-<span style="7pt &quot;Times New Roman&quot;;">       </span></span></span><span style="underline;"><span style="12pt;">produttore</span></span><span style="12pt;">: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la</span></p>
<p class="MsoNormal" style="none;"><span style="12pt;">persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;</span></p>
<p class="MsoNormal" style="none;"><span style="Arial;"><span style="Ignore;">-<span style="7pt &quot;Times New Roman&quot;;">       </span></span></span><span style="underline;"><span style="12pt;">detentore</span></span><span style="12pt;">: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;</span></p>
<p class="MsoNormal" style="none;"><span style="Arial;"><span style="Ignore;">-<span style="7pt &quot;Times New Roman&quot;;">       </span></span></span><span style="underline;"><span style="12pt;">gestione</span></span><span style="12pt;">: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il</span></p>
<p class="MsoNormal" style="none;"><span style="12pt;">controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;</span></p>
<p class="MsoNormal" style="none;"><span style="Arial;"><span style="Ignore;">-<span style="7pt &quot;Times New Roman&quot;;">       </span></span></span><span style="underline;"><span style="12pt;">raccolta</span></span><span style="12pt;">: l&#8217;operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro</span></p>
<p class="MsoNormal" style="none;"><span style="12pt;">trasporto;</span></p>
<p class="MsoNormal" style="none;"><span style="Arial;"><span style="Ignore;">-<span style="7pt &quot;Times New Roman&quot;;">       </span></span></span><span style="underline;"><span style="12pt;">raccolta differenziata</span></span><span style="12pt;">: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni</span></p>
<p class="MsoNormal" style="none;"><span style="12pt;">merceologiche omogenee destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia;</span></p>
<p class="MsoNormal" style="none;"><span style="Arial;"><span style="Ignore;">-<span style="7pt &quot;Times New Roman&quot;;">       </span></span></span><span style="underline;"><span style="12pt;">smaltimento</span></span><span style="12pt;">: le operazioni previste nell&#8217;allegato B alla parte quarta del D.Lgs. n.152/2006<span style="yes;">  </span>(trattamento finale dei rifiuti effettuato in modo tale da non causare pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all’ambiente);</span></p>
<p class="MsoNormal" style="none;"><span style="Arial;"><span style="Ignore;">-<span style="7pt &quot;Times New Roman&quot;;">       </span></span></span><span style="underline;"><span style="12pt;">recupero</span></span><span style="12pt;">: le operazioni previste nell&#8217;allegato C alla parte quarta del D.Lgs. n.152/2006; (in linea generale sono operazioni di riutilizzo e/o di riciclaggio dei rifiuti svolte in modo tale da non causare pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all’ambiente);</span></p>
<p class="MsoNormal" style="none;"><span style="Arial;"><span style="Ignore;">-<span style="7pt &quot;Times New Roman&quot;;">       </span></span></span><span style="underline;"><span style="12pt;">centro di raccolta</span></span><span style="12pt;">: area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l&#8217;attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;</span></p>
<p class="MsoNoSpacing" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="12pt;"> </span></p>
<p class="MsoNoSpacing" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="12pt;">Importante novità per la nostra bella città è la raccolta differenziata dei rifiuti la cui entrata in vigore è prevista per il primo gennaio 2012 (riferimento regolamento<span style="yes;">  </span>per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e la pulizia del territorio del comune di Trieste).</span></p>
<p class="MsoNoSpacing" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="12pt;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="none;"><span style="12pt;">Vediamo un po’ di numeri necessari per fare il punto della situazione. La percentuale di raccolta differenziata nel 2009 si è attestata al 21,30%. Nel 2008 il dato era stato pari al 20,33%, nel 2007 invece al 18,21%.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="IT;"></span></p>
<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="IT;"></span></p>
<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="12pt;">Siamo quindi un bel po’ lontani dagli obiettivi definiti che sono 35% entro il 31.12.2006, 45% entro il 31.12.2008, 65% entro il 31.12.2012.</span></p>
<p class="MsoNoSpacing" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="12pt;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="none;"><span style="12pt;">Come poi riportato nel regolamento, la gestione dei rifiuti è sottoposta all’osservanza dei seguenti principi generali :</span></p>
<p class="MsoNormal" style="none;"><span style="12pt;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="none;"><span style="Arial;"><span style="Ignore;">-<span style="7pt &quot;Times New Roman&quot;;">       </span></span></span><span style="12pt;">deve essere condotta evitando danni o pericoli per la salute, per l’incolumità, per il benessere e per la sicurezza della collettività e dei singoli;</span></p>
<p class="MsoNormal" style="none;"><span style="Arial;"><span style="Ignore;">-<span style="7pt &quot;Times New Roman&quot;;">       </span></span></span><span style="12pt;">deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni</span></p>
<p class="MsoNormal" style="none;"><span style="12pt;">inconveniente derivante da rumori ed odori;</span></p>
<p class="MsoNormal" style="none;"><span style="Arial;"><span style="Ignore;">-<span style="7pt &quot;Times New Roman&quot;;">       </span></span></span><span style="12pt;">devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni</span></p>
<p class="MsoNormal" style="none;"><span style="12pt;">degradamento dell’ambiente e del paesaggio;</span></p>
<p class="MsoNormal" style="none;"><span style="Arial;"><span style="Ignore;">-<span style="7pt &quot;Times New Roman&quot;;">       </span></span></span><span style="12pt;">devono essere rispettate le esigenze di qualità della vita e di pianificazione economica e territoriale;</span></p>
<p class="MsoNormal" style="none;"><span style="Arial;"><span style="Ignore;">-<span style="7pt &quot;Times New Roman&quot;;">       </span></span></span><span style="12pt;">deve perseguire il raggiungimento dei migliori risultati possibili nella riduzione della</span></p>
<p class="MsoNormal" style="none;"><span style="12pt;">produzione, nel recupero e nel riciclaggio dei rifiuti, conformandosi ai principi di</span></p>
<p class="MsoNormal" style="none;"><span style="12pt;">responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell’ordinamento nazionale e comunitario.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="none;"><span style="12pt;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="none;"><span style="12pt;">In relazione alle diverse classi merceologiche, alla conformazione del territorio, alle</span></p>
<p class="MsoNormal" style="none;"><span style="12pt;">esigenze del servizio, la raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani potrà</span></p>
<p class="MsoNormal" style="none;"><span style="12pt;">essere svolta secondo le seguenti modalità:</span></p>
<p class="MsoNormal" style="none;"><span style="12pt;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="none;"><span style="12pt;">- <span style="yes;"> </span><span style="1;">         </span>raccolta con contenitori stradali (cassonetti, “bottini”, “campane”, ecc.) posizionati sul territorio;</span></p>
<p class="MsoNormal" style="none;"><span style="12pt;">- <span style="1;">          </span>raccolta “porta a porta” o “raccolta programmata sulla pubblica via”, che prevede il</span></p>
<p class="MsoNormal" style="none;"><span style="12pt;">prelievo dei rifiuti presso il luogo di produzione in giorni ed orari prestabiliti;</span></p>
<p class="MsoNormal" style="none;"><span style="12pt;">- <span style="1;">          </span>raccolta “a domicilio”, che prevede il prelievo dei rifiuti presso le utenze domestiche</span></p>
<p class="MsoNormal" style="none;"><span style="12pt;">previa prenotazione telefonica dell’utente al Gestore del servizio;</span></p>
<p class="MsoNormal" style="none;"><span style="12pt;">- <span style="1;">          </span>raccolta presso i Centri di Raccolta presenti sul territorio nelle giornate e negli orari</span></p>
<p class="MsoNormal" style="none;"><span style="12pt;">prestabiliti;</span></p>
<p class="MsoNormal" style="none;"><span style="12pt;">Massimo Martelossi</span></p>
<p class="MsoNormal" style="none;"><span style="12pt;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="none;"><span style="yellow;"> </span></p>
<p class="MsoNoSpacing" style="0cm 0cm 0pt;"><strong><span style="12pt;">Bibliografia e riferimenti</span></strong></p>
<p class="MsoNoSpacing" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="12pt;">www.sistri.it</span></p>
<p class="MsoNoSpacing" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="12pt;">D.Lgs 152-2006</span></p>
<p class="MsoNoSpacing" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="12pt;">regolamento<span style="yes;">  </span>per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e la pulizia del territorio del comune di Trieste</span></p>
<p class="MsoNoSpacing" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="12pt;"><a href="http://www.legambientetrieste.it/"><span style="none;">www.legambientetrieste.it</span></a> </span></p>
]]></content:encoded>
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		<title>Della Corte Costituzionale e del raddoppio dei termini di accertamento tributario &#8230;. un&#8217;amara legittimità</title>
		<link>http://blog.confcommerciotrieste.it/2011/09/14/della-corte-costituzionale-e-del-raddoppio-dei-termini-di-accertamento-tributario-unamara-legittimita/</link>
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		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 22:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Azzano</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Associazione]]></category>

		<category><![CDATA[accertamento fiscale]]></category>

		<category><![CDATA[Andrea Azzano]]></category>

		<category><![CDATA[Corte Costituzionale]]></category>

		<category><![CDATA[diritto penale tributario]]></category>

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		<description><![CDATA[Nel nostro ultimo intervento su questo blog ci eravamo soffermati sulle incertezze e sulle criticità della previsione legislativa che sancisce il raddoppio dei termini di decadenza dell&#8217;azione di accertamento da parte dell&#8217;amministrazione finanziaria in presenza di violazioni che comportino l&#8217;obbligo di denuncia per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 74/2000.
Avevamo quindi individuato una serie di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="0cm;" align="JUSTIFY">Nel nostro ultimo intervento su questo blog ci eravamo soffermati sulle incertezze e sulle criticità della previsione legislativa che sancisce il raddoppio dei termini di decadenza dell&#8217;azione di accertamento da parte dell&#8217;amministrazione finanziaria in presenza di violazioni che comportino l&#8217;obbligo di denuncia per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 74/2000.</p>
<p style="0cm;" align="JUSTIFY">Avevamo quindi individuato una serie di questioni maggiormente dibattute ed avevamo dato conto di un imminente pronunciamento da parte della Corte Costituzionale.</p>
<p style="0cm;" align="JUSTIFY">Ebbene, il 25 luglio 2011 è stata depositata la sentenza n. 247/2011: ripercorriamo i problemi evidenziati e le risposte che è dato rinvenire in questa sentenza.</p>
<p style="0cm;" align="JUSTIFY">
<p style="0cm;" align="JUSTIFY"><strong>1.- utilizzabilità del raddoppio al fine di procedere ad accertamenti relativi a periodi di imposta già definiti</strong></p>
<p style="0cm;" align="JUSTIFY">Qui ha colto nel segno la C.T.P. Treviso con la sentenza n. 112/06/2010 del 02.12.2010, la quale, valorizzando la distinzione terminologica tra raddoppio e proroga, sosteneva che il raddoppio opera di per sé al manifestarsi del presupposto di legge, per cui la denunzia può intervenire anche oltre l&#8217;originario termine decadenziale ex art. 43 D.P.R. 600/1973, perché il termine di accertamento nel caso di specie è semplicemente più esteso.</p>
<p style="0cm;" align="JUSTIFY"><span>Puntualmente la Corte Costituzionale ha statuito che “</span><span style="small;"><span style="Times New Roman;"><em><strong>i termini raddoppiati di accertamento non costituiscono una “proroga” di quelli ordinari</strong>, da disporsi a discrezione dell’amministrazione finanziaria procedente, in presenza di “eventi peculiari ed eccezionali”. Al contrario, <strong>i termini raddoppiati sono anch’essi termini fissati direttamente dalla legge, operanti automaticamente in presenza di una speciale condizione obiettiva</strong> (allorché, cioè, sussista l’obbligo di denuncia penale per i reati tributari previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000), senza che all’amministrazione finanziaria sia riservato alcun margine di discrezionalità per la loro applicazione. In altre parole, (&#8230;) i termini “brevi” &#8230; operano in presenza di violazioni tributarie per le quali non sorge l’obbligo di denuncia penale di reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000; i termini raddoppiati &#8230; operano, invece, in presenza di violazioni tributarie per le quali v’è l’obbligo di denuncia. è, perciò, del tutto irrilevante che detto obbligo possa insorgere anche dopo il decorso del termine “breve” o possa non essere adempiuto entro tale termine. <strong>Ciò che rileva è solo la sussistenza dell’obbligo, perché essa soltanto connota, sin dall’origine, la fattispecie di illecito tributario alla quale è connessa l’applicabilità dei termini raddoppiati di accertamento</strong></em>”</span></span></p>
<p style="0cm;" align="JUSTIFY">
<p style="0cm;" align="JUSTIFY"><strong>2.- il presupposto oggettivo del raddoppio dei termini di accertamento: è sufficiente la potenziale denunciabilità del fatto oppure occorre l&#8217;effettiva denuncia?</strong></p>
<p style="0cm;" align="JUSTIFY">Ritenevamoche fosse necessaria l&#8217;effettiva denuncia, anche per evitare il permanere del contribuente in uno stato di incertezza e soggezione rispetto ad un potere discrezionale ed insindacabile.</p>
<p style="0cm;" align="JUSTIFY"><span>Per la Corte Costituzionale non è questa la fattispecie, in quanto “</span><em><span style="small;"><span style="Times New Roman;">È irrilevante, infine, l’assunto che gli evocati parametri sarebbero violati per l’incertezza in cui versa <span>il contribuente, il quale deve attendere il decorso del termine raddoppiato per avere la sicurezza dell’insussistenza dell’obbligo di denuncia penale. Si è visto, infatti, che tale incertezza è meramente eventuale e soggettiva e dipende non da una discrezionale valutazione dell’amministrazione finanziaria sulla denunciabilità penale dei fatti, ma solo dal momento in cui l’ufficio tributario venga concretamente a conoscenza degli elementi obiettivi comportanti l’obbligo di denuncia. Essa costituisce, perciò, una circostanza di mero fatto inidonea ad influire sullo scrutinio di legittimità costituzionale”. </span></span></span></em></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="Times New Roman;"><span style="small;">Sempre secondo la Corte Costituzionale “<em><strong>il raddoppio dei termini consegue dal mero riscontro di fatti comportanti l’obbligo di denuncia penale, <span style="underline;">indipendentemente dall’effettiva presentazione della denuncia o dall’inizio dell’azione penale</span></strong>; &#8230; <strong>l’obbligo di denuncia (comportante il raddoppio dei termini di accertamento) sorge anche ove sussistano cause di non punibilità impeditive della prosecuzione delle indagini penali ed il cui accertamento resti riservato all’autorità giudiziaria penale</strong>”</em>.</span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="Times New Roman;"><span style="small;">Con queste premesse la Corte Costituzionale si è dovuta preoccupare di ricercare nel sistema alcuni limiti all&#8217;azione dell&#8217;amministrazione finanziaria, con esiti invero poco soddisfacenti in termini di garanzia per il contribuente. Ritiene infatti la Corte che “<em>p<span>er contrastare possibili abusi degli uffici tributari sono invece sufficienti &#8230; , da un lato, la previsione dell’obbligo dei pubblici ufficiali – e, quindi, anche dei verificatori fiscali – di inoltrare senza ritardo la denuncia penale (obbligo sanzionato dall’art. 361 del codice penale) e, dall’altro, la controllabilità giudiziale circa la sussistenza dei precisi ed obiettivi presupposti richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza perché sorga detto obbligo</span></em><span>”. In particolare, circa la controllabilità giudiziale “dell’apprezzamento degli uffici tributari circa la sussistenza del reato, va obiettato che – contrariamente a quanto affermato dal rimettente – <em>il sistema processuale tributario consente, invece, il controllo giudiziario della legittimità di tale apprezzamento. <strong>Il giudice tributario, infatti, dovrà controllare, se richiesto con i motivi di impugnazione, la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia</strong>, compiendo al riguardo una valutazione ora per allora (cosiddetta “<strong>prognosi postuma</strong>”) circa la loro ricorrenza ed accertando, quindi, se l’amministrazione finanziaria abbia agito con imparzialità od abbia, invece, fatto un uso pretestuoso e strumentale delle disposizioni denunciate al fine di fruire ingiustificatamente di un piú ampio termine di accertamento. <strong>È opportuno precisare che: a) in presenza di una contestazione sollevata dal contribuente, l’onere di provare detti presupposti è a carico dell’amministrazione finanziaria, dovendo questa giustificare il piú ampio potere accertativo attribuitole dal censurato terzo comma dell’art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972; b) il correlativo tema di prova − e, quindi, l’oggetto della valutazione da effettuarsi da parte del giudice tributario − è circoscritto al riscontro dei presupposti dell’obbligo di denuncia penale e non riguarda l’accertamento del reato; c) gli eventuali limiti probatori propri del processo tributario hanno, pertanto, una ridotta incidenza nella specie e, comunque, non costituiscono oggetto delle sollevate questioni</strong></em>”. Tale ultimo inciso lascia quindi aperta una problematica di non poco conto e non è azzardato ipotizzare che presto la Corte verrà interessata sotto tale profilo.</span></span></span></p>
<p style="0cm;" align="JUSTIFY">
<p style="0cm;" align="JUSTIFY"><strong>3.- l&#8217;ampiezza dei poteri di indagine dell&#8217;amministrazione finanziaria nel periodo di imposta oggetto di raddoppio.</strong></p>
<p style="0cm;" align="JUSTIFY">La Corte non si è soffermata sul punto, in quanto in ciò non sollecitata dal giudice rimettente, tuttavia appare chiaro che, una volta che operi il raddoppio dei termini, l&#8217;azione di accertamento da parte dell&#8217;amministrazione finanziaria recupera il suo ampio raggio su tutte le fattispecie concretizzatesi in quel periodo di imposta.</p>
<p style="0cm;" align="JUSTIFY">
<p style="0cm;" align="JUSTIFY"><strong>4.- l&#8217;estensione soggettiva della norma nei confronti di soggetti non interessati dalla denunzia penale</strong></p>
<p style="0cm;" align="JUSTIFY">Questo rimane un punto problematico del tutto aperto.</p>
<p style="0cm;" align="JUSTIFY">
<p style="0cm;" align="JUSTIFY"><strong>5.- il rapporto tra il procedimento penale ed il termine di accertamento amministrativo.</strong></p>
<p style="0cm;" align="JUSTIFY">Dal complesso della sentenza della Corte Costituzionale risulta corroborato il ragionamento operato dalla C.T.P. Treviso, secondo cui sarà il giudice tributario a risolvere incidenter tantum eventuali questioni relative alla sussistenza del presupposto della denunzia penale ed a valutare autonomamente la correttezza tributaria del comportamento posto in essere dal contribuente.</p>
<p style="0cm;" align="JUSTIFY">
<p style="0cm;" align="JUSTIFY"><strong>CONCLUSIONI</strong></p>
<p style="0cm;" align="JUSTIFY">La Corte Costituzionale si è pronunciata, si è pronunciata indubitabilmente <em>pro fisco</em> ed ha lasciato ancora campo aperto a dubbi ed a contrasti il tema della certezza del diritto e di tutela dell&#8217;affidamento di queisoggetti cui l&#8217;effetto tributario del comportamento illegittimo potrebbe essere imputato per trasparenza o per solidarietà passiva prevista <em>ex lege</em>.</p>
<p style="0cm;" align="JUSTIFY">Certo è però, per tutti i contribuenti, che i termini di accertamento e quindi l&#8217;obbligo di conservazione della documentazione rilevante ai fini fiscali sono puramente e semplicemente raddoppiati, degradando a mero fatto ininfluente (per la Corte, non così per il contribuente) l&#8217;incertezza circa la sussistenza o meno di fattispecie penalmente rilevanti ex D.Lgs. 74/2000.</p>
<p style="0cm;" align="JUSTIFY">
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