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	<title>Confcommercio Trieste - Blog di discussione</title>
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	<description>Questo blog nasce dall'esigenza di proporre e sviluppare un movimento d'opinione aperto a tutti, per costruire insieme il ruolo che, idealmente e soprattutto concretamente, possono svolgere imprese ed imprenditori per la cura del bene comune.</description>
	<pubDate>Mon, 21 May 2012 14:35:34 +0000</pubDate>
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		<title>Addio al risarcimento dei danni da “colpo di frusta”? Si e no&#8230;</title>
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		<pubDate>Sun, 20 May 2012 09:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Grisafi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gruppo Professionisti di Federservizi]]></category>

		<category><![CDATA[biologico]]></category>

		<category><![CDATA[colpo di frusta]]></category>

		<category><![CDATA[michele grisafi]]></category>

		<category><![CDATA[risarcimento]]></category>

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		<description><![CDATA[
Il risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti dalla distorsione del rachide cervicale a seguito di sinistri stradali (cd. “colpo di frusta”) ha finora rappresentato nella nostra nazione un fenomeno socio-economico. Indagini statistiche dimostrano, infatti, che in Italia su 100 incidenti 18 comportano una richiesta di risarcimento di danni alla persona che, nel 66% dei casi, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="LEFT">
<p align="LEFT"><span style="x-small;">Il risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti dalla distorsione del rachide cervicale a seguito di sinistri stradali (cd. “<strong>colpo di frusta</strong>”) ha finora rappresentato nella nostra nazione un fenomeno socio-economico. Indagini statistiche dimostrano, infatti, che in Italia su 100 incidenti 18 comportano una richiesta di risarcimento di danni alla persona che, nel 66% dei casi, riguarda il <strong>“colpo di frusta</strong>”. Tale percentuale, di gran lunga superiore alla media europea (Francia 6%, Spagna 15%, Olanda 35%, Germania 40%), piuttosto che far pensare che l&#8217;italiano abbia il collo più debole d&#8217;europa, ha fatto fondatamente ritenere che da noi, più che in altri paesi, alcune richieste di danno abbiano finalità meramente speculative. Questa anomalia italiana tocca purtroppo le tasche di tutti i cittadini, senza distinzione tra “furbetti” e onesti, in quanto i premi assicurativi per le polizze r.c.a. risultano estremamente cari, soprattutto in quelle regioni dove il fenomeno è più esteso. La ragione “tecnica” di tale fenomeno deriva dal fatto che l&#8217;accertamento della esistenza del danno da “colpo di frusta” è stato finora legato quasi esclusivamente al riscontro delle sintomatologie soggettive del danneggiato, cioè sulle sue stesse dichiarazioni di sintomi dolorosi non riscontrabili obiettivamente.</span></p>
<p align="LEFT"><span style="#000000;"><span style="Arial, sans-serif;"><span style="small;">Nel corso degli anni il Legislatore è più volte intervenuto, ad esempio con tabelle liquidative che hanno ridotto di molto gli importi dei risarcimenti, senza però risolvere la problematica. </span></span></span></p>
<p align="LEFT"><span style="#000000;"><span style="Arial, sans-serif;"><span style="small;">Recentemente il Parlamento ha approvato due emendamenti che incideranno in modo radicale sul sistema di risarcimento del danno alla persona<span>. </span>Il nuovo art. 139 del Codice delle Assicurazioni, entrato in vigore il 25 marzo 2012 e applicabile ai sinistri in cui le lesioni non sono state ancora oggetto di valutazione da parte della compagnia assicurativa, restringe la risarcibilità del <strong>danno biologico</strong> per le lesioni di lieve entità, prevedendo che “In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”. E&#8217; stata poi introdotta una disposizione autonoma, contenuta nel corpo del Dl 1/2012 convertito in legge, secondo la quale “Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all&#8217;articolo 139 del Codice delle Assicurazioni è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l&#8217;esistenza della lesione”.</span></span></span></p>
<p align="LEFT"><span style="#000000;"><span style="Arial, sans-serif;"><span style="small;">Le due norme sembrano contenere profili contraddittori. Infatti, mentre la prima esclude il risarcimento del danno biologico “permanente” nel caso in cui le lesioni non siano suscettibili di “accertamento clinico strumentale obiettivo”, la seconda ammette il risarcimento qualora vi sia un riscontro medico legale da cui risulti “visivamente” o “strumentalmente” accertata l&#8217;esistenza della lesione. In altre parole, nella prima disposizione il danno biologico è risarcito solo in presenza di un accertamento clinico strumentale obiettivo, nella seconda il medico legale può accertare non solo strumentalmente ma anche“visivamente” l&#8217;esistenza della lesione.</span></span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="#000000;"><span style="Arial, sans-serif;"><span style="small;">Tale contraddizione è stata risolta dai primi commentatori e dalla stessa Isvap nel senso che soltanto il danno biologico permanente, per poter dar luogo a risarcimento, debba essere valutato dal medico legale attraverso un accertamento clinico strumentale obiettivo. Il danno biologico temporaneo, cioè i giorni di inabilità temporanea assoluta o relativa conseguenti al sinistro, potrà invece essere accertato dal medico legale sia visivamente che strumentalmente.  Tale tesi è avvalorata dal fatto che un evento lesivo può dar luogo ad un danno biologico temporaneo, ma non necessariamente ad un danno biologico permanente (art.139: “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all&#8217;integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale che esplica un&#8217;incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato&#8230;..”).</span></span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="#000000;"><span style="Arial, sans-serif;"><span style="small;"><strong>In conclusione, d&#8217;ora in poi il colpo di frusta porterà a risarcimenti di importi molto ridotti rispetto al passato.</strong></span></span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="#000000;"><span style="Arial, sans-serif;"><span style="small;">A meno che&#8230;la norma non venga ritenuta incostituzionale per violazione dell&#8217;art. 32 Cost., o comunque venga in qualche modo “aggirata”. Secondo il sindacato italiano specialisti in medicina legale e delle assicurazioni (Sismla), è facile prevedere che, pur di essere risarciti, molti danneggiati soprattutto quelli più organizzati, faranno ricorso ad accertamenti inutili e a volte dannosi, quale l’esame radiografico statico nelle tre proiezioni ortogonali ed eventualmente nelle proiezioni dinamiche per le prove di funzionalità del rachide cervicale, da eseguire in flesso-estensione forzata. Oppure come l’ecografia dei muscoli lunghi del collo, l’ecodoppler delle arterie vertebrali, l’esame elettronistagmografico ed elettromiografico, Tac e risonanze magnetiche. Secondo i medici legali di Sismla, quindi, le nuove norme non solo non sortiranno gli effetti sperati, ovvero il contrasto delle truffe assicurative, ma determineranno l’aumento dei costi assicurativi a copertura delle nuove spese sostenute dai danneggiati per l&#8217;effettuazione degli accertamenti strumentali. </span></span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><a href="http://www.studiogrisafi.com" target="_blank">Avv. Michele Grisafi</a></p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY">
]]></content:encoded>
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		<title>La sicurezza nelle funivie: norme e verifiche periodiche</title>
		<link>http://blog.confcommerciotrieste.it/2012/05/15/la-sicurezza-nelle-funivie-norme-e-verifiche-periodiche/</link>
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		<pubDate>Tue, 15 May 2012 06:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Cervia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gruppo Professionisti di Federservizi]]></category>

		<category><![CDATA[Andrea Cervia]]></category>

		<category><![CDATA[funicolari]]></category>

		<category><![CDATA[funivie]]></category>

		<category><![CDATA[impianti a fune]]></category>

		<category><![CDATA[impianti funiviari]]></category>

		<category><![CDATA[servizio pubblico]]></category>

		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>

		<category><![CDATA[verifiche periodiche]]></category>

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		<description><![CDATA[Il DPR n. 753 del 11 luglio 1980 “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell&#8217;esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto” riporta che le competenze specifiche nel settore degli impianti funiviari in servizio pubblico fa capo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che si avvale dell’apporto degli USTIF (Uffici [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="Default"><!--[if gte mso 9]&gt;  Normal 0 14   false false false        MicrosoftInternetExplorer4  &lt;![endif][if gte mso 9]&gt;   &lt;![endif][if !mso]&gt;--><span style="Arial;">Il DPR n. 753 del 11 luglio 1980 “<em>Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell&#8217;esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto</em>” riporta che le competenze specifiche nel settore degli impianti funiviari in servizio pubblico fa capo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che si avvale dell’apporto degli USTIF (Uffici Speciali Trasporti ad Impianti Fissi), di carattere regionale o pluriregionale, per l’espletamento di tutte le attività riguardanti le istruttorie tecniche sui progetti di costruzione di nuovi impianti funiviari, su interventi di modifica di impianti esistenti e la partecipazione alle verifiche e prove a periodicità annuale.</span></p>
<p class="Default"><span style="Arial;">Il nulla osta ai fini della sicurezza da parte del Ministero permette agli Enti territorialmente competenti (Regioni e Provincie) di adottare quei provvedimenti approvativi sui progetti agli impianti dei quali risultano essere vigilanti per quanto riguarda la regolarità nel servizio pubblico.</span></p>
<p class="Default"><span style="Arial;">Possiamo tranquillamente affermare che gli USTIF sono il braccio operativo, presente sul territorio, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a cui invece è demandata quell’attività di coordinamento che coinvolge pure lo studio e l’aggiornamento della normativa tecnica di sicurezza sia nazionale che europea, la raccolta dei dati statistici, l’aggiornamento del Registro Nazionale Impianti a Fune, l’espletamento delle inchieste a seguito di incidenti, i rapporti con le Autorità di Sorveglianza di altri paesi per l’aggiornamento delle normative tecniche e con l’OITAF (Organizzazione Internazionale dei Trasporti a Fune), l’esame ed il relativo giudizio di richieste di deroga alla norma tecnica vigente, l’esame ed il relativo giudizio riguardante richieste da parte dei costruttori per l’approvazione della produzione in serie di parti di impianti o impianti completi destinati a determinarne una nuova categoria, i pareri su problemi tecnici riguardanti il settore, l’effettuazione di verifiche e prove funzionali e lo studio dei problemi riguardanti il personale addetto agli impianti a fune.</span></p>
<p class="Default"><span style="Arial;">Per fare ciò il Ministero si avvale pure del parere espresso dalla CFAT (Commissione per le Funicolari Aeree e Terrestri), come previsto dal DPR n. 67 del 21 gennaio 1977 “<em>Modificazioni e integrazioni alla composizione della commissione per le funicolari aeree e terrestri”,</em></span><span style="11.5pt;"> </span><span style="Arial;">che rappresenta il massimo organo consultivo nella materia specifica degli impianti a fune in cui compaiono eminenti professori universitari, autorevoli esperti delle varie discipline tecniche e legali appartenenti a varie Amministrazioni dello Stato e dell’ambito stesso del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.</span></p>
<p class="Default"><span style="Arial;">Di fatto quindi il Ministero chiarisce e definisce, avvalendosi all’occorrenza del parere della CFAT, quelle problematiche a carattere particolare per le quali gli USTIF emettono solamente un parere.</span></p>
<p class="Default"><span style="Arial;">(continua…)</span></p>
<p class="Default"><span style="Arial;">Andrea  Cervia</span></p>
]]></content:encoded>
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		<title>Il Sistri (sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti)</title>
		<link>http://blog.confcommerciotrieste.it/2012/01/18/il-sistri-sistema-di-controllo-della-tracciabilita-dei-rifiuti/</link>
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		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 13:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Massimo Martellossi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gruppo Professionisti di Federservizi]]></category>

		<category><![CDATA[massimo martellossi]]></category>

		<category><![CDATA[sistri]]></category>

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		<description><![CDATA[Negli ultimi due anni sempre di più si è sentito parlare “drammaticamente” del SITRI e più in generale della gestione dei rifiuti e della relativa raccolta differenziata.
Di sicuro la difficoltà è stata forse dovuta alla generale ritrosia nell’uso di strumenti informatici oltre alla non sempre facile accettazione del cambiamento. Problematica almeno quest’ultima che terrà viva [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNoSpacing" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="12pt;">Negli ultimi due anni sempre di più si è sentito parlare “drammaticamente” del SITRI e più in generale della gestione dei rifiuti e della relativa raccolta differenziata.</span></p>
<p class="MsoNoSpacing" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="12pt;">Di sicuro la difficoltà è stata forse dovuta alla generale ritrosia nell’uso di strumenti informatici oltre alla non sempre facile accettazione del cambiamento. Problematica almeno quest’ultima che terrà viva la discussione anche sulla gestione della raccolta differenziata.</span></p>
<p style="justify;"><span style="EN-US;"><span style="small;">Il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) nasce nel 2009 su iniziativa del Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nel più ampio quadro di </span><a href="http://www.sistri.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=72&amp;Itemid=123"><span style="none;"><span style="small;">innovazione e modernizzazione della Pubblica Amministrazione</span></span></a><span style="small;"> per permettere l&#8217;informatizzazione dell&#8217;intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani per la Regione Campania.</span></span></p>
<p style="justify;"><span style="EN-US;"><span style="small;">Il Sistema semplifica le procedure e gli adempimenti riducendo i costi sostenuti dalle imprese e gestisce in modo innovativo ed efficiente un processo complesso e variegato con garanzie di maggiore trasparenza, conoscenza e prevenzione dell&#8217;illegalità.</span></span></p>
<p style="justify;"><span style="EN-US;"><span style="small;">La lotta alla illegalità nel settore dei rifiuti speciali costituisce una priorità del Governo per contrastare il proliferare di azioni e comportamenti non conformi alle regole esistenti e, in particolare, per mettere ordine a un sistema di rilevazione dei dati che sappia facilitare, tra l’altro, i compiti affidati alle autorità di controllo.</span></span></p>
<p style="justify;"><span style="EN-US;"><span style="small;">È questo il motivo per cui è stato realizzato il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti SISTRI, la cui gestione è stata affidata al </span><a href="http://www.sistri.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=65&amp;Itemid=107"><span style="none;"><span style="small;">Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente</span></span></a><span style="small;">.</span></span></p>
<p style="justify;"><span style="EN-US;"><span style="small;">Nell’ottica di controllare in modo più puntuale la movimentazione dei rifiuti speciali lungo tutta la filiera, viene pienamente ricondotto nel SISTRI il trasporto intermodale e </span><a href="http://www.sistri.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=176&amp;Itemid=27"><span style="none;"><span style="small;">posta</span></span></a><span style="small;"> particolare enfasi alla fase finale di smaltimento dei rifiuti, con l’utilizzo di sistemi elettronici in grado di dare visibilità al flusso in entrata ed in uscita degli autoveicoli nelle discariche.</span></span></p>
<p style="justify;"><span style="EN-US;"><span style="small;">Il SISTRI costituisce, quindi, strumento ottimale di una nuova strategia volta a garantire un maggior controllo della movimentazione dei rifiuti speciali.</span></span></p>
<p style="justify;"><span style="EN-US;"><span style="small;">Con il SISTRI lo Stato intende dare, inoltre, un segnale forte di cambiamento nel modo di gestire il sistema informativo sulla movimentazione dei rifiuti speciali. Da un sistema cartaceo - imperniato sui tre documenti costituiti dal Formulario di identificazione dei rifiuti, Registro di carico e scarico, Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) - si passa a soluzioni tecnologiche avanzate in grado, da un lato, di semplificare le procedure e gli adempimenti con una riduzione dei costi sostenuti dalle imprese e, dall’altro, di gestire in modo innovativo e più efficiente, e in </span><a href="http://www.sistri.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=176&amp;Itemid=27"><span style="none;"><span style="small;">tempo</span></span></a><span style="small;"> reale, un processo complesso e variegato che comprende tutta la filiera dei rifiuti, con garanzie di maggiore trasparenza e conoscenza.</span></span></p>
<p style="justify;"><span style="EN-US;"><span style="small;">L’iniziativa si inserisce così anche nell’ambito dell’azione di politica economica che da tempo lo Stato e le Regioni stanno portando avanti nel campo della semplificazione normativa, dell’efficientamento della Pubblica Amministrazione e della riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese.</span></span></p>
<p style="justify;"><span style="EN-US;"><span style="small;">I vantaggi per lo Stato, derivanti dall’applicazione del SISTRI, saranno quindi molteplici in termini di legalità, prevenzione, trasparenza, efficienza, semplificazione normativa, modernizzazione. Benefici ricadranno anche sul sistema delle imprese. Una più corretta gestione dei rifiuti avrà, infatti, vantaggi sia in termini di riduzione del danno ambientale, sia di eliminazione di forme di concorrenza sleale tra imprese, con un impatto positivo per tutte quelle che, pur sopportando costi maggiori, operano nel rispetto delle regole.</span></span></p>
<p class="MsoNoSpacing" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="12pt;">Durante la fase di dibattimento e discussione della manovra, abbiamo poi assistito nel breve lasso di tempo di una quindicina di giorni all’abrogazione del SISTRI e successivamente una repentina marcia indietro con nuove disposizioni che prevedono una verifica tecnica delle componenti software e hardware ai fini dell’eventuale implementazione di tecnologie di utilizzo più semplice rispetto a quelle previste attualmente. La verifica e la messa a punto dovrebbe concludersi entro il 15 dicembre 2011. Il termine ultimo invece di entrata dell’operatività del Sistri dovrebbe essere il 09 febbraio 2012. </span></p>
<p class="MsoNoSpacing" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="12pt;">L’importante a questo punto è decidere spostandoci dal concetto tipicamente giuliano ma sempre più spesso italico del “no se pol”. Basta quindi con le proroghe che semplicemente spostano il problema senza invece risolverlo. Ben venga invece da parte degli organi competenti la valutazione e la semplificazione necessaria prima di rendere<span style="yes;">  </span>operativo il sistema e comunque dopo la certezza che tutto funzioni correttamente (dispositivo USB, black box per i trasportatori e apparati di sorveglianza per gli impianti di discarica e per gli impianti di incenerimento dei rifiuti).</span></p>
<p class="MsoNoSpacing" style="0cm 0cm 0pt;"> </p>
<p class="MsoNoSpacing" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="12pt;">Massimo Martellossi</span></p>
<p class="MsoNoSpacing" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="12pt;"> </span></p>
<p class="MsoNoSpacing" style="0cm 0cm 0pt;"><strong><span style="12pt;">Bibliografia e riferimenti</span></strong></p>
<p class="MsoNoSpacing" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="12pt;">www.sistri.it</span></p>
<p class="MsoNoSpacing" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="12pt;">D.Lgs 152-2006</span></p>
<p class="MsoNoSpacing" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="12pt;">regolamento<span style="yes;">  </span>per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e la pulizia del territorio del comune di Trieste</span></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Di termini raddoppiati e di proroghe: la Circ. 1/E del 13.01.2012</title>
		<link>http://blog.confcommerciotrieste.it/2012/01/15/di-termini-raddoppiati-e-di-proroghe-la-circ-1e-del-13012012/</link>
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		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 21:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Azzano</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Associazione]]></category>

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		<description><![CDATA[L&#8217;Agenzia delle Entrate ha diramato lo scorso 13 gennaio 2012 la Circolare n. 1/E dedicata alla &#8220;Attività di controllo ai fini dell&#8217;imposta sul valore aggiunto sui periodi di imposta oggetto delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289&#8220;. Il titolo criptico sottintende invece un tema di assoluto rilievo per molte categorie di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Agenzia delle Entrate ha diramato lo scorso 13 gennaio 2012 la Circolare n. 1/E dedicata alla &#8220;<em>Attività di controllo ai fini dell&#8217;imposta sul valore aggiunto sui periodi di imposta oggetto delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289</em>&#8220;. Il titolo criptico sottintende invece un tema di assoluto rilievo per molte categorie di imprenditori/contribuenti: la possibilità che l&#8217;Agenzia delle Entrate possa emanare avvisi di accertamento ai fini IVA relativamente a periodi di imposta per i quali il contribuente aveva aderito ai condoni della stagione 2003-2004.</p>
<p>L&#8217;eventualità è il frutto avvelenato della concomitante operatività di tre diverse statuizioni:</p>
<p>- le sentenze della Corte di Giustizia del 17 luglio 2008 (in causa C-132/06) e dell’11 dicembre 2008 (in causa C-174/07), le quali hanno dichiarato che, avendo la Repubblica italiana previsto agli articoli 8 (dichiarazione integrativa) e 9 (condono tombale) della legge n. 289 del 2002 una rinuncia generale e indiscriminata all’accertamento delle operazioni imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto effettuate nel corso di una serie di periodi di imposta, le sanatorie ivi previste sono incompatibili con il diritto comunitario e perciò invalide a tutti gli effetti;</p>
<p>- la nota sentenza della Corte Costituzionale n. 247 del 25.07.2011, ampiamente ed aspramente commentata anche su questo blog, che ha sancito la legittimità costituzionale del raddoppio dei termini di accertamento in presenza di violazione suscettibile di denunzia in sede penale per le fattispecie previste dal D.Lgs. 74/2000;</p>
<p>- l’art. 2, comma 5-ter, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011,<br />
n. 148, la quale ha disposto la proroga di un anno dei termini per l’accertamento ai fini IVA nei confronti dei contribuenti “<em>che hanno aderito al condono di cui alla legge n. 289 del 2002</em>”. Quest&#8217;ultima disposizione rappresenta una &#8220;gentile e graziosa&#8221; concessione che il Legislatore ha fatto alle istanze dell&#8217;Agenzia delle Entrate, la quale aveva chiesto - proprio in virtù della sentenza della Corte Costituzionale sopra citata - più tempo per accertare fatti risalenti ai periodi di imposta oggetto di condono.</p>
<p>La Circolare 1/E/2012 si occupa quindi di dettare le istruzioni operative per consentire agli Uffici periferici di intervenire nuovamente con azioni accertative ai fini IVA su annualità definite attraverso il condono. Vale la pena precisare che invece per le imposte dirette (IRPEF, IRPEG/IRES), non essendo state interessate dalla pronuncia della Corte di Giustizia, in quanto non tributi comunitari, i condoni continuano ad avere piena operatività nei loro promessi effetti premiali.</p>
<p>La nuova tempistica dettata dalla Circolare è quindi la seguente:</p>
<p>- entro il <span style="bold;">31.12.2012</span>, l&#8217;anno di imposta <span style="bold;">2000 in caso di </span><span style="bold;">omessa dichiarazione </span>e se sono presenti gli estremi di un reato: il 2000, con omessa dichiarazione, sarebbe decaduto il 31.12.2006; in presenza di reati, per effetto del raddoppio, si sarebbe andati al 2011; grazie al D.L. 138/2011 il termine di decadenza si proroga al 31.12.2012;<br />
- entro il <span style="bold;">31.12.2013</span>, l&#8217;anno di imposta <strong>2001 in </strong><span style="bold;">caso di </span><span style="bold;">omessa dichiarazione </span>e se sono presenti gli estremi di un reato: il 2001, con omessa dichiarazione, sarebbe decaduto il 31.12.2007; in presenza di reati, per effetto del raddoppio, si sarebbe andati al 2012; grazie al D.L. 138/2011 il termine di decadenza si proroga al 31.12.2013;<br />
- entro il <span style="bold;">31.12.2012</span>, l&#8217;anno di imposta <span style="bold;">2002 </span><strong>ove la dichiarazione sia stata regolarmente presentata</strong>: il 2002 sarebbe decaduto il 31.12.2007; in presenza di reati, per effetto del raddoppio, si sarebbe andati al 2011; grazie al D.L. 138/2011 il termine di decadenza si proroga al 31.12.2012.</p>
<p>Quali forme di sanatoria sono interessate da questa (duplice) proroga? La Circ. 1/E/2012 è esplicita nel ritenere che tutte le forme di sanatoria previste dalla legge 289/2002 siano state idonee a limitare il potere accertativo dell&#8217;amministrazione finanziaria e pertanto siano inefficaci ai fini IVA per contrasto con il diritto comunitario. Così testualmente si esprime:</p>
<p>&#8220;<em>Sebbene la sentenza della Corte Costituzionale si riferisca esclusivamente al c.d. “condono tombale” di cui all’art. 9 della legge n. 289 del 2002, i principi da essa affermati possono ritenersi applicabili anche per gli accertamenti ai fini IVA relativi a periodi di imposta con riferimento ai quali il contribuente si sia avvalso di altre sanatorie previste dalla citata legge che incidono sul potere accertativo, quali in specie quelle di cui agli articoli 7 (Definizione automatica di redditi di impresa e di lavoro autonomo per gli anni pregressi mediante<br />
autoliquidazione), 8 (Integrazione degli imponibili per gli anni pregressi) e 15 (Definizione degli accertamenti, degli atti di contestazione, degli avvisi di irrogazione delle sanzioni, degli inviti al  contraddittorio e dei processi verbali di constatazione)</em>&#8220;.</p>
<p>Il richiamo alla sanatoria di cui all&#8217;art. 15 appare francamente incongruo, perché - seguendo la giurisprudenza della Corte di Giustizia - non si è in presenza di una rinuncia generale ed indiscriminata all&#8217;accertamento, quanto piuttosto di una serie di fattispecie nelle quali l&#8217;amministrazione finanziaria aveva in diversa intensità e misura comunque esercitato il potere di accertamento (processo verbale di constatazione - avviso di accertamento - avvisi di irrogazione di sanzioni, etc.).</p>
<p>Ma vi è di più: come si configura un nuovo atto di accertamento su fattispecie comunque definite? La Circolare 1/E/2012 afferma che &#8220;<em>nella ipotesi della intervenuta definizione di un atto di accertamento<br />
precedentemente notificato, considerato che gli effetti di quest’ultimo sono stati caducati dalla sanatoria, illegittima per le ragioni innanzi chiarite, va dunque emesso un nuovo atto di accertamento, in funzione della più volte citata “riespansione del potere accertativo dell’amministrazione” affermata dalla Corte Costituzionale</em>&#8220;. La forzatura alle regole di sistema vigenti nell&#8217; accertamento fiscale appare evidente e non facilmente digeribile dal contribuente e dai professionisti che lo assistono: forzatura e non digeribilità che appaiono vieppiù accresciute ove si leggano le contorsioni dialettiche, dall&#8217;effetto pratico pressoché nullo, con le quali l&#8217;Agenzia delle Entrate cerca di affermare che l&#8217;adesione alle sanatorie non rappresenti di per sé sola un&#8217;autodenuncia del contribuente. Sul punto sarà la pratica di quest&#8217;anno a stabilire l&#8217;effettività di questa auto-restrizione da parte degli Uffici.</p>
<p>In conclusione, il 2012 potrà portare ai contribuenti che avevano aderito alle sanatorie di cui alla legge 289/2002 l&#8217;amara sorpresa di nuovi accertamenti ai fini IVA riferiti a periodi di imposta oltremodo risalenti nel tempo, di eventuali denunzie in sede penale (salva la prescrizione che sia già maturata), e di certo nuovi inevitabili contenziosi.</p>
<p>Due possibili motivi di contenzioso potranno essere infatti:</p>
<p>- la costituzionalità stessa dell&#8217;art. 2, comma 5-ter, D.L. 138/2011 ove prevede una proroga di termini, in relazione ai quali la Corte Costituzionale nella sentenza 247 del 25.07.2011, in un passo volutamente &#8220;dimenticato&#8221; dall&#8217;Agenzia delle Entrate ha stabilito l&#8217;incumulabilità delle proroghe;</p>
<p>- la legittimità dell&#8217;irrogazione delle sanzioni in presenza di un tale coacervo normativo contraddittorio.</p>
<p>Da ultimo, una domanda retorica, forse facile e demagogica, in tempi di lotta all&#8217;evasione a tutto campo: ma è proprio ad armi pari una lotta tra un Fisco-Maciste ed un contribuente anoressico?</p>
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		<title>Errore medico e onere della prova: le ultime novità a favore del paziente danneggiato</title>
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		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 15:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Grisafi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gruppo Professionisti di Federservizi]]></category>

		<category><![CDATA[errore medico]]></category>

		<category><![CDATA[michele grisafi]]></category>

		<category><![CDATA[responsabilità medica]]></category>

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		<description><![CDATA[Il cammino della giurisprudenza in materia di responsabilità sanitaria sembra essere giunto a una fase di piena maturità in cui la posizione del paziente risulta più tutelata di fronte all’Autorità Giudiziaria. 
Per diverso tempo la responsabilità medica è stata ancorata ad una responsabilità di tipo extracontrattuale, con conseguenti oneri probatori a carico del paziente particolarmente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 10pt;"><span style="small;"><span style="Calibri;">Il cammino della giurisprudenza in materia di responsabilità sanitaria sembra essere giunto a una fase di piena maturità in cui <strong>la posizione del paziente risulta più tutelata</strong> di fronte all’Autorità Giudiziaria. </span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 10pt;"><span style="small;"><span style="Calibri;">Per diverso tempo la responsabilità medica è stata ancorata ad una responsabilità di tipo extracontrattuale, con conseguenti oneri probatori a carico del paziente particolarmente gravosi, fino a quando la Suprema Corte ha posto a fondamento della responsabilità della struttura sanitaria la figura del contratto atipico c.d. di “spedalità” o di assistenza sanitaria, in relazione al quale ne consegue una <strong>responsabilità di natura contrattuale della casa di cura o dell&#8217;Ente nei confronti del paziente</strong>. A fronte dell&#8217;obbligazione al pagamento del corrispettivo (che può essere adempiuto anche dal servizio sanitario nazionale), nascono a carico dell’ente ospedaliero, accanto agli obblighi di tipo “sanitario”, anche obblighi alberghieri in senso lato, nonché obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario e di tutte le attrezzature necessarie per far fronte in modo adeguato a complicazioni ed emergenze. </span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 10pt;"><span style="small;"><span style="Calibri;">La responsabilità dell&#8217;ente sanitario viene configurata come un&#8217;ipotesi di responsabilità oggettiva in relazione all&#8217;operato dei propri dipendenti: infatti, si ritiene applicabile l&#8217;art. 1228 c.c., che rende il debitore responsabile per i fatti dolosi o colposi degli ausiliari dei quali egli si avvale per l&#8217;esecuzione della prestazione. Ancora, ai sensi degli artt. 1175, 1218 e 1375 c.c., la struttura sanitaria risponde del danno da disorganizzazione nel caso di danno ingiusto arrecato al paziente per omissione di diligenza nel predisporre gli strumenti necessari all&#8217;esatto adempimento della prestazione sanitaria.</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 10pt;"><span style="small;"><span style="Calibri;"><strong>Una decisa evoluzione giurisprudenziale si è avuta anche in tema di ripartizione dell&#8217;onere probatorio sul nesso di causa tra evento lesivo e prestazione sanitaria.</strong></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 10pt;"><span style="small;">La risalente giurisprudenza delle Sezioni Semplici della Corte di Cassazione in ordine all&#8217;onere della prova, riteneva che il paziente danneggiato che agiva in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti era tenuto a provare anche il nesso causale tra la patologia denunciata e la prestazione sanitaria. </span></p>
<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 10pt;"><span style="small;"><span style="Calibri;"><strong>Tale impostazione in ordine all’onere della prova è stata profondamente modificata a favore del paziente danneggiato dalla innovativa sentenza a Sezioni Unite n. 577/2008 della Suprema Corte</strong>, poi confermata dalle successive pronunce che hanno trattato la medesima problematica.</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 10pt;"><span style="small;"><span style="Calibri;">Le Sezioni Unite della Cassazione, nell’affrontare proprio una fattispecie di una infezione (da epatite “C”) contratta in occasione di un intervento chirurgico, ha deciso che il precedente orientamento relativo all’onere della prova del nesso di causalità non poteva essere condiviso. La Suprema Corte ha quindi dettato il seguente nuovo principio di diritto: “In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell&#8217;onere probatorio, <strong>l&#8217;attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare</strong> il contratto (o il contatto sociale) e <strong>l&#8217;aggravamento della patologia o l&#8217;insorgenza di un&#8217;affezione ed allegare l&#8217;inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato</strong>. Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante.”</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 10pt;"><span style="small;"><span style="Calibri;"><strong>L’impostazione di cui sopra, come rilevavamo, è stata confermata dalle successive sentenze della Suprema Corte a Sezioni Semplici</strong> (es. la n. 12274/2011, la n. 1538/2010 e la n. 20101/2009). Con sentenza molto recente, la n. 15993 del 21 luglio 2011, la Suprema Corte ha richiamato nuovamente la sentenza n. 577/2008, precisando quanto segue: “lo sforzo probatorio dell&#8217;attore puo&#8217; non spingersi oltre la deduzione di qualificate inadempienze in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, restando poi a carico del convenuto l&#8217;onere di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia puo&#8217; essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno”.</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 10pt;"><span style="small;"><span style="Calibri;"><a href="http://www.studiogrisafi.com">Avv. Michele Grisafi</a></span></span></p>
]]></content:encoded>
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		<title>Acustica in edilizia</title>
		<link>http://blog.confcommerciotrieste.it/2012/01/04/acustica-in-edilizia/</link>
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		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 09:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Mezzina</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Associazione]]></category>

		<category><![CDATA[acustica]]></category>

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		<category><![CDATA[archidomus]]></category>

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		<category><![CDATA[rumore]]></category>

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		<category><![CDATA[vibrazioni]]></category>

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		<description><![CDATA[Sono passati quindici anni dall&#8217;uscita del DPCM 5/12/1997&#8243; determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici&#8221;, in cui si prevedono le caratteristiche costruttive e la qualità dei materiali che devono essere impiegati nella costruzione dei nuovi edifici e finalizzati al contenimento dell&#8217;inquinamento acustico, anche chiamato &#8220;comfort acustico&#8221;. 
La Legge quadro n.447 del 26 ottobre 1995 sull&#8217;inquinamento acustico ed [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="0pt;"><span style="black;"><span style="small;">Sono passati quindici anni dall&#8217;uscita del DPCM 5/12/1997&#8243; determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici&#8221;, in cui si prevedono le caratteristiche costruttive e la qualità dei materiali che devono essere impiegati nella costruzione dei nuovi edifici e finalizzati al contenimento dell&#8217;inquinamento acustico, anche chiamato &#8220;comfort acustico&#8221;. </span></span></p>
<p style="0cm 0cm 0pt;"><span style="black;"><span style="small;">La Legge quadro n.447 del 26 ottobre 1995 sull&#8217;inquinamento acustico ed il suo decreto attuativo DPCM 5/12/1997, fissano i valori minimi e massimi di rumore riscontrabili all&#8217;interno degli edifici riguardanti la trasmissione tra differenti unità immobiliari, il rumore esterno, il rumore di calpestio ed il rumore dato da impianti a funzionamento continuo e discontinuo.</span></span></p>
<p style="0cm 0cm 0pt;"><span style="black;"><span style="small;">Questa disciplina offre la possibilità pertanto ad un soggetto disturbato dal rumore del vicino (o dei vicini) ad agire nei suoi confronti per ottenere la cessazione o riduzione del rumore prodotto, se necessario anche per via giudiziale; si pensi ad esempio ad un televisore o ad una radio a tutto volume, al suono di uno strumento musicale, al camminare con i tacchi, al trascinamento di una sedia o di un mobile e al condizionatore d’aria.</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="black;"><span style="small;">I parametri sono ben individuati e con l’impiego della strumentazione adatta (fonometro) si può accertare se la condizione di disagio dato da fonti rumorose esce dai parametri imposti dalla legge e quindi dare al cliente la prova documentale necessaria per imporre al vicino la cessazione o riduzione del rumore prodotto, specie per gli orari notturni dove i parametri sono molto restrittivi.</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="black;"><span style="small;">Infatti una lamentela verso il vicino basata solamente sulla nostra percezione non è prova sufficiente a chiedere le riduzione o la cessazione del rumore.</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="black;"><span style="small;">Inoltre il rumore può essere una causa di abbattimento di valore dell’immobile e pertanto un danno patrimoniale, condizione su cui scriverò un prossimo articolo specifico vista la delicatezza della condizione.</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="black;"><span style="small;">Si potrebbe dire che grazie a questa legge potremo dormire finalmente sonni tranquilli.</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="black;"><span style="small;"> </span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="black;"><span style="small;"> </span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="black;"><span style="small;">Geom. Davide Mezzina</span></span></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
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		<title>Riduzione IRAP per le imprese</title>
		<link>http://blog.confcommerciotrieste.it/2011/12/07/riduzione-irap-per-le-imprese/</link>
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		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 16:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Suerz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Associazione]]></category>

		<category><![CDATA[Gruppo Professionisti di Federservizi]]></category>

		<category><![CDATA[agevolazioni imprese]]></category>

		<category><![CDATA[IRAP]]></category>

		<category><![CDATA[IRES]]></category>

		<category><![CDATA[manovra correttiva]]></category>

		<category><![CDATA[suerz]]></category>

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		<description><![CDATA[Sebbene il provvedimento &#8220;salva Italia&#8221; contenga molte più cattive notizie rispetto a quella buone, vorrei soffermarmi su alcuni provvedimenti in favore delle imprese.
In questo modo affrontiamo la manovra correttiva con quello spirito natalizio  - che in questi giorni economicamente difficili  - ci può forse rasserenare un pochino gli animi.
Con la manovra correttiva emanata dal nuovo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="justify;">Sebbene il provvedimento &#8220;salva Italia&#8221; contenga molte più cattive notizie rispetto a quella buone, vorrei soffermarmi su alcuni provvedimenti in favore delle imprese.</p>
<p style="justify;">In questo modo affrontiamo la manovra correttiva con quello spirito natalizio  - che in questi giorni economicamente difficili  - ci può forse rasserenare un pochino gli animi.</p>
<p style="justify;">Con la manovra correttiva emanata dal nuovo Governo Monti, vi sono due interventi in favore delle imprese che riguardano l&#8217;IRAP.</p>
<p style="justify;">I provvedimenti in questione sono due:</p>
<ul>
<li>deduzione parziale dell&#8217;IRAP dall&#8217;IRES;</li>
<li>modifica del cuneo fiscale IRAP</li>
</ul>
<p><span style="underline;"><span style="underline;"><span style="underline;">A. Deduzione parziale dell&#8217;IRAP dall&#8217;IRES</span></span></span></p>
<p style="justify;">L&#8217;articolo 2 della manovra prevede cha dal 2012 le società potranno dedurre dalla base imponibile IRES la quota parte di IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per personale dipendente e ad esso assimilato, al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell&#8217;articolo 11, co. 1, lett. a), 1-bis, 4-bis.1 del DLGS 446/97.</p>
<p style="justify;">In pratica, si avrà un risparmio di IRES relativa alle spese di cui sopra al netto delle deduzioni spettanti per legge.</p>
<p><span style="underline;"><span style="underline;"><span style="underline;">B. Modifica del cuneo fiscale IRAP</span></span></span></p>
<p style="justify;">La manovra modifica la disciplina delle deduzioni IRAP a fronte dell&#8217;impiego di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.</p>
<p style="justify;">Ricordo brevemente che attualmente la disciplina tributaria prevede  - per ogni dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato - la deducibilità integrale dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonché la deduzione forfettaria per € 4.600 su base annua dalla base imponibile.</p>
<p style="justify;">La manova incrementa l&#8217;importo della deduzione forfettaria per i dipendenti assunti con contratto a tempo indetermnato che siano donne, o uomini di età inferiore a 35 anni.</p>
<p style="justify;">Pertanto, dopo le suddette modifiche, l&#8217;importo della deduzione forfettaria relativa ai dipendenti a tempo indeterminato ammonta:</p>
<p>a) ad € 4.600 per i lavoratori di sesso maschile di età superiore a 35 anni;</p>
<p>b) ad € 15.200 per i lavoratori di sesso maschile di età inferiore a 35, e per tutte le lavoratrici donne.</p>
<p style="justify;">Tale incremento si applicherà dal periodo di imposta sucessivo a quello in corso al 31 dicembre 2011, ovvero al periodo di imposta 2012 per le società con esercizio coincidente con l&#8217;anno solare.</p>
<p style="justify;">Vediamo nel concreto quale potrebbe essere il risparmio per le imprese.</p>
<p><span style="underline;"><span><span>A. Deduzione parziale dell&#8217;IRAP dall&#8217;IRES</span></span></span></p>
<p>Imponibile IRAP complessivo: € 300.000</p>
<p>Spese per personale dipendente e assimilato: € 200.000</p>
<p>Deduzioni art. 11: € 30.000</p>
<p>IRAP relativa: (200.000 - 30.000) * 3,90% = 6.630</p>
<p>Imponibile IRES ante deduzione: 100.000</p>
<p>IRES: (100.000 - 6.630) * 27,50% = 25.677.</p>
<p>Il risparmio d&#8217;imposta ammonta ad € 1.823</p>
<p><span style="underline;"><span><span>B. Modifica del cuneo fiscale IRAP</span></span></span></p>
<p>N. lavoratori dipendenti a tempo inderminato uomini &gt; 35 anni: 10</p>
<p>N. lavoratori dipendenti a tempo indereminato uomini &lt; 35 anni 3</p>
<p>N. donne lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato: 6</p>
<p>Deduzione forfettaria 2011: 4.600 * 19 = 87.400</p>
<p>Deduzione forfettaria 2012: (4.600 * 10) + (15.200 * 9) = 182.800</p>
<p>Incremento deduzione forfettaria: 182.800 - 87.400 = 95.400</p>
<p>Risparmio IRAP: 3.721</p>
<p style="justify;">Il risparmio per le imprese non si può certo definire generoso, e non credo che nemmeno il Governo possa sostenere che tali misure costituiscono un impulso posidito per la competitività delle aziende o per stimolare le imprese ad assumere maggiormente con conratti a tempo indeterminato.</p>
<p>Lo si potrebbe definire piuttosto un segnale di Buona volontà.</p>
<p>Alessandro Suerz</p>
<p style="justify;">
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Intestazioni fittizie di beni</title>
		<link>http://blog.confcommerciotrieste.it/2011/12/02/intestazioni-fittizie-di-beni/</link>
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		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 16:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Orsola Napoli</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gruppo Professionisti di Federservizi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.confcommerciotrieste.it/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[DL 138/2011- comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento ai soci
 
 
Entro il 31 marzo 2012 i soggetti che esercitano attività d’impresa, sia in forma individuale che collettiva, devono comunicare i dati anagrafici dei soci o dei familiari dell’imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni dell’impresa. Tale adempimento è diretto a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="none;"><span style="underline;"><span style="&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="small;">DL 138/2011- comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento ai soci</span></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="none;"><span style="&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="small;"> </span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="small;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="small;"><span style="Calibri;">Entro il 31 marzo 2012 i soggetti che esercitano attività d’impresa, sia in forma individuale che collettiva, devono comunicare i dati anagrafici dei soci o dei familiari dell’imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni dell’impresa. Tale adempimento è diretto a riportare l’intestazione dei beni all’effettivo utilizzatore, scoraggiando l’occultamento, anche attraverso lo schermo societario, di quei beni che sono nella disponibilità dei soci o dei familiari dell’imprenditore. </span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="small;"><span style="Calibri;">Le categorie di beni per i quali scatta l’obbligo di segnalazione sono: autovetture, imbarcazioni, aeromobili, immobili, altri beni di valore superiore a €uro 3.000,00. Oggetto di comunicazione saranno non solo i beni ad uso esclusivamente aziendale, ma anche quelli ad uso promiscuo come le autovetture (almeno così pare, in attesa di ulteriori chiarimenti). Inoltre dovrà essere comunicata qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione nei confronti della società concedente.</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="small;"><span style="Calibri;">La manovra di ferragosto, che ha introdotto tale adempimento, prevede che venga tassato come reddito diverso la differenza tra il valore di mercato del bene ed il corrispettivo annuo previsto per la concessione in godimento dello stesso. Per la società scatta l’indeducibilità dei relativi costi. </span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="small;"><span style="Calibri;">La comunicazione serve pertanto per controllare quelle società intestatarie di beni mobili ed immobili e verificare l’effettivo utilizzo da parte dei soggetti intestatari; se per esempio l’immobile è di proprietà della società ma utilizzato dal socio gratuitamente o ad un valore inferiore a quello di mercato la differenza <span style="yes;"> </span>è soggetta a tassazione nei confronti del socio. Questo vuol dire che se l’immobile vale 100.000,00 €uro e viene concesso in godimento al socio gratuitamente la differenza (ovvero € 100.000,00) diventa reddito per il socio.</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="small;"><span style="Calibri;">Ci sono ancora molti punti oscuri, tra cui non è chiaro se vanno compresi anche i beni solo occasionalmente utilizzati dai soci visto che per “godimento” si intende la disponibilità che il socio ha del bene per un determinato periodo di tempo.</span></span></p>
<p><span style="AR-SA;">Nonostante le disposizioni contenute nella manovra di ferragosto si applichino a decorrere dal 2012, l’Agenzia delle Entrate ha previsto l’obbligo di comunicazione anche per le situazioni esistenti nel periodo d’imposta in corso al 17 settembre 2011; questo vuol dire che bisognerà monitorare tutti i beni concessi in godimento nel 2011 e verificare se sia il caso di estrometterli dalla società/azienda tramite l’assegnazione al socio; è una soluzione sicuramente onerosa ma che mette al riparo il socio da possibili futuri accertamenti. Oppure, sull’utilizzo gratuito dell’auto aziendale, si riaddebita al socio l’uso personale del veicolo a valore di mercato evitando così che per la società il costo sia indeducibile e per il socio tassabile.</span></p>
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		<title>Pubblica amministrazione e risarcimento del danno</title>
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		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 08:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armando Di Cesare</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gruppo Professionisti di Federservizi]]></category>

		<category><![CDATA[P.A. e risarcimento del danno.Di Cesare]]></category>

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		<description><![CDATA[Pubblica amministrazione e risarcimento del danno
 
Ad un anno di distanza dall’entrata in vigore del codice del processo amministrativo (D.leg.vo 104/2010), torna alla ribalta la questione del risarcimento del danno causato da un atto amministrativo illegittimo.
            Il TAR Sicilia, Sezione prima, con l’ordinanza n. 1628/11, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 30 comma 5 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="small;">Pubblica amministrazione e risarcimento del danno</span></p>
<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="small;"><span style="Times New Roman;"> </span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="small;">Ad un anno di distanza dall’entrata in vigore del codice del processo amministrativo (D.leg.vo 104/2010), torna alla ribalta la questione del risarcimento del danno causato da un atto amministrativo illegittimo.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="small;"><span style="Times New Roman;"><span style="1;">            </span>Il TAR Sicilia, Sezione prima, con l’ordinanza n. 1628/11, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 30 comma 5 del codice del processo amministrativo, laddove prevede che nel caso in cui sia proposta un’azione di annullamento, la domanda relativa al risarcimento del danno può essere formulata nel corso del giudizio, o comunque sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza.</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="small;"><span style="Times New Roman;"><span style="1;">            </span>La questione sottoposta al giudizio dei giudici siciliani riguardava il caso di un componente del collegio sindacale di un’azienda ospedaliera designato dal Ministero della salute e poi illegittimamente revocato. Costui dopo aver ottenuto l’annullamento dell’atto di revoca, richiedeva i danni per i compensi non percepiti; tuttavia esperiva la richiesta risarcitoria ben oltre il termine di centoventi giorni. </span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="small;"><span style="Times New Roman;"><span style="1;">            </span>I giudici siciliani hanno ritenuto, infatti, che il termine di centoventi giorni per proporre la richiesta<span style="yes;">  </span>risarcitoria decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza che ha annullato il provvedimento illegittimo, determini una irragionevole compressione del diritto di difesa della parte danneggiata; infatti il termine è eccessivamente breve e privo di qualsiasi giustificazione razionale, atteso che l’azione risarcitoria incide unicamente sul profilo della regolazione patrimoniale dell’illecito.</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="0cm 0cm 0pt;"><span style="small;">Diversa è invece la ragione normativa che sottende all’ipotesi disciplinata dal comma 3 dell’art. 30, laddove si prevede che l’azione risarcitoria autonoma, cioè senza che sia proposta anche l’azione di annullamento, debba essere proposta entro il termine di centoventi giorni dal giorno in cui il fatto si è verificato. Questa azione mira ad accertare, sia pure in via incidentale, l’illegittimità del’atto e quindi l’esigenza di certezza del diritto e di stabilità dei rapporti giuridici giustifica la previsione del suddetto termine di impugnazione.</span></p>
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		<title>E&#8217; uscito il bando regionale per finanziamenti in conto capitale di interventi finalizzati alla messa a norma degli impianti tecnologici o per il risparmio energetico relativi alla prima casa</title>
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		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 11:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Mezzina</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Associazione]]></category>

		<category><![CDATA[Davide Mezzina]]></category>

		<category><![CDATA[finanziamenti in conto capitale]]></category>

		<category><![CDATA[impianti tecnologici]]></category>

		<category><![CDATA[manutenzione straordinaria]]></category>

		<category><![CDATA[messa a norma]]></category>

		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>

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		<description><![CDATA[E&#8217; uscito il 10 agosto di quest&#8217;anno,il bollettino ufficiale del n.32 della regione, che prevede la concessione di finanziamenti in conto capitale per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici o al conseguimento del risparmio energetico relativi alla prima casa.
Sono beneficiari dei contributi i soggetti privati proprietari o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; uscito il 10 agosto di quest&#8217;anno,il bollettino ufficiale del n.32 della regione, che prevede la concessione di finanziamenti in conto capitale per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici o al conseguimento del risparmio energetico relativi alla prima casa.</p>
<p>Sono beneficiari dei contributi i soggetti privati proprietari o comproprietari di immobili nei quali abbiano la residenza anagrafica al momento della domanda e la conservino fino all&#8217;erogazione del contributo.</p>
<p>Gli interventi finanziabili sono indicati all&#8217;art.3, di seguito si riportano i più importanti che sono la messa a norma di impianti elettrici, installazione di impianti solari termici e fotovoltaici, installazione di caldaie ad alto rendimento, realizzazione di isolamenti degli involucri edilizi (cappotti) e sostituzione di serramenti.</p>
<p>I succitati interventi devono rientrare in dei parametri specifici di performance stabiliti per legge.</p>
<p>Le domande vanno presentate esclusivamente per posta raccomandata o PEC alle strutture competenti.</p>
<p>Sono ammissibili a contributo le spese relative alle forniture e relativa posa in opera, comprensive di tutti gli allacciamenti, dell&#8217;IVA e di tutti gli oneri di progettazione e collaudo, di importo non inferiore ad euro 3.000,00, sostenute dopo la presentazione della domanda.</p>
<p>La liquidazione del contributo è disposta sulla base della documentazione attestante l&#8217;avvenuta esecuzione dei lavori ammessi al finanziamento, la cui documentazione di spesa sia intestata al beneficiario, per un importo pari al 50% della spesa complessiva dichiarata in domanda.</p>
<p>In calce al bollettino ufficiale si trova il modulo della domanda che deve essere presentata entro il 3 ottobre 2011.</p>
<p>Geom. Davide Mezzina</p>
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