Articoli marcati con tag ‘michele grisafi’

Errore medico e onere della prova: le ultime novità a favore del paziente danneggiato

Venerdì, 13 Gennaio 2012 di Michele Grisafi

Il cammino della giurisprudenza in materia di responsabilità sanitaria sembra essere giunto a una fase di piena maturità in cui la posizione del paziente risulta più tutelata di fronte all’Autorità Giudiziaria.

Per diverso tempo la responsabilità medica è stata ancorata ad una responsabilità di tipo extracontrattuale, con conseguenti oneri probatori a carico del paziente particolarmente gravosi, fino a quando la Suprema Corte ha posto a fondamento della responsabilità della struttura sanitaria la figura del contratto atipico c.d. di “spedalità” o di assistenza sanitaria, in relazione al quale ne consegue una responsabilità di natura contrattuale della casa di cura o dell’Ente nei confronti del paziente. A fronte dell’obbligazione al pagamento del corrispettivo (che può essere adempiuto anche dal servizio


Tabelle millesimali condominiali: approvazione assembleare a maggioranza o all’unanimità?

Venerdì, 22 Ottobre 2010 di Michele Grisafi

La Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite si è recentemente espressa su un quesito in tema condominiale di grande interesse: per modificare le tabelle millesimali (ad esempio, sulla ripartizione delle spese di riscaldamento) l’assemblea condominiale deve deliberare all’unanimità, o può decidere a maggioranza?

La Suprema Corte, con sentenza n. 18477 del 9 agosto 2010, ha affrontato e risolto la questione controversa formulando il seguente principio di diritto: “Le tabelle millesimali condominiali sono soggette all’approvazione dell’assemblea di condominio con le maggioranze di cui all’art. 1136 secondo comma del c.c., non essendo necessario il consenso unanime di tutti i condomini”.

E’ stato in


Videosorveglianza: nuovo provvedimento del Garante della Privacy

Mercoledì, 19 Maggio 2010 di Michele Grisafi

L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha varato nell’aprile 2010 nuove regole alle quali soggetti pubblici e privati dovranno conformarsi per installare telecamere e sistemi di videosorveglianza. Il periodo per adeguarsi è stato fissato, a seconda degli adempimenti, in un minimo di sei mesi ad un massimo di un anno. Il mancato rispetto delle regole può portare all’applicazione delle pertinenti sanzioni penali (artt. 161 e ss. del Codice) e alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30.000 euro a 180.000 euro.

La videosorveglianza deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina sulla privacy, di quanto prescritto da altre disposizioni di legge. Sono richiamate le vigenti norme dell’ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite


Unione del Commercio, Turismo, Servizi Professioni e PMI della Provincia di Trieste